Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-06-2012, n. 9938

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Svolgimento del processo

D.M.M. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catania la Fondiaria – Sai s.p.a. quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per sentirla condannare al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito di un incidente stradale.

Esponeva l’attore che, mentre era alla guida della propria auto, era stato tamponato da un veicolo rimasto sconosciuto.

La Fondiaria, nella qualità, contestava la pretesa risarcitoria ritenendola infondata.

Il Giudice di Pace accolse la domanda proposta da D.M. M. condannando La Fondiaria – Sai al pagamento in favore dell’attore dei danni che liquidava in complessivi Euro 2.258,82.

Contro la relativa sentenza D.M.M. ha proposto appello sostenendo che il Giudice di primo grado ha proceduto a determinare globalmente le spese di giudizio liquidandole in misura di gran lunga inferiore rispetto alla nota spese prodotta. Ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento della somma di Euro 2.084,12 oltre accessori.

L’appellata ha chiesto il rigetto della domanda attrice e proposto impugnazione incidentale contestando la sussistenza dei fatti addotti dal D.M.; ha concluso per il rigetto dell’appello principale e in accoglimento di quello incidentale, per il rigetto delle domande proposte nel giudizio di primo grado.

Il Tribunale di Catania ha rigettato l’appello proposto da D. M.M. avverso la sentenza del Giudice di Pace ritenendo inattendibile la deposizione dell’unica teste su cui si basava la ricostruzione operata in detta sentenza.

Quindi, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da La Fondiaria Sai s.p.a., in riforma della sentenza del Giudice di Pace, ha rigettato la domanda proposta da D.M.M. ed ha condannato quest’ultimo al rimborso delle spese processuali in favore di La Fondiaria.

Propone ricorso per cassazione D.M.M. con due motivi.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in tema di fatto notorio.

2. Il motivo è inammissibile perchè inconferente con gli argomenti decisionali adottati dal Tribunale.

Il ricorso alle nozioni di comune esperienza ex art. 115 c.p.c., comma 2, attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e pertanto, l’esercizio sia positivo che negativo del potere di fare ricorso al notorio non è sindacabile in sede di legittimità ed egli non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo invece censurabile l’assunzione a base della decisione di una inesatta nozione del notorio che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (c.d. notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura (Cass. 19 agosto 2003, n. 12112).

Nella fattispecie il tribunale non ha basato la sua decisione sui fatti notori, ma ha ritenuto non attendibile la unica teste addotta sottoponendo ad esame critico la versione dei fatti dalla stessa fornita.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza per aver ritenuto non credibile la teste R.T..

4. Il motivo è infondato.

L’esame delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ., Sez. lavoro, 21 luglio 2010, n. 17097).

Nella fattispecie il tribunale ha adeguatamente motivato le varie ragioni che rendono non attendibile la deposizione della teste R., che non ha retto all’esame critico, a cui il giudice di merito, con congrua motivazione l’ha sottoposta.

Il Tribunale ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni della teste R.T. in considerazione della dinamica dell’incidente, quale da lei stessa riferita. Il Tribunale ha ritenuto in particolare improbabile che il fuoristrada investitore, nelle particolari condizioni di traffico presumibili al momento dell’incidente, abbia avuto la possibilità di fare marcia indietro, superare la macchina investita, cambiare la corsia di percorrenza ed allontanarsi senza coinvolgere altre autovetture e senza essere notato dalle persone ferme per prestare soccorso.

Il Tribunale ha altresì ritenuto poco credibile sia che la teste non si sarebbe accorta del colore del fuoristrada, sia che il D. M., al momento della denuncia, non avrebbe indicato alle forze dell’ordine la R. quale persona informata dei fatti.

Infine il Tribunale ha rilevato una contraddizione fra quanto dichiarato dal d.M. circa l’ora in cui si recò al pronto soccorso e quanto risulta dalla documentazione medica prodotta in atti.

Per tali ragioni il Giudice ha ritenuto che non può considerarsi raggiunta la prova dell’incidente, come provocato dalla condotta di guida di un automobilista rimasto non identificato.

Le diverse censure espresse dal ricorrente attengono a valutazioni di merito che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.

Il ricorso va, pertanto rigettato e in assenza di attività difensiva di parte intimata nulla si dispone per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla si dispone per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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