Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-06-2012, n. 9935 Inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Torino, quale giudice del rinvio da parte della Suprema Corte, con sentenza n. 26980 del 2007, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, che confermava nel resto, ha condannato la parte conduttrice CSEA Consorzio sviluppo elettronica ed automazione spa, a risarcire il danno alla s.r.l.

PELCOV, locatrice di due locali destinati ad uso di piccola e media industria, nella misura di Euro 107.423,03 – accogliendo sul punto la subordinata della appellata di ridurre il risarcimento ad otto mensilità; ha inoltre condannato la parte locatrice a restituire la cauzione; ha quindi effettuato la compensazione tra le poste, condannando la CSEA a rifondere il resto oltre accessori, ed ha posto a carico della CSEA la liquidazione delle spese dei vari gradi, come in dispositivo.

2. Contro la decisione ricorre CSEA deducendo tre motivi, di cui il terzo in diritto; resiste Pelcon con controricorso e memoria.

Motivi della decisione

3. Ratione temporis al ricorso si applica il regime dei quesiti di cui allo art. 366 bis c.p.c. con le relative regole circa la congruità dei motivi alla sintesi della fattispecie invocabile e circa la esatta puntualizzazione del c.d. fatto controverso, quale delimitato dalle ragioni del contendere e dalle prove raccolte e valutate. In relazione a tali criteri il ricorso risulta inammissibile.

Per chiarezza espositiva si offre dapprima la sintesi dei motivi, ed a seguire la confutazione in diritto.

3.1. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento della CSEA sulla base del presupposto di fatto errato, il pur tardivo ottenimento del certificato di abitabilità. Si contesta in particolare che la locatrice abbia mai dato la prova storica della esistenza o del rilascio di tale certificato.

Nel secondo motivo si deduce "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, sulla errata valutazione dei tempi necessari per ottenimento del certificato di abitabilità. "Si assume che ai sensi del D.P.R. n. 425 del 1994, art. 4 successivamente abrogato dal D.P.R. n. 379 del 2001, all’epoca dei fatti il certificato di abitabilità doveva essere rilasciato dalla competente autorità entro trenta giorni dalla domanda, e che era previsto il silenzio assenso trascorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

Si deduce ancora che la CSEA lamenta il mancato ottenimento del certificato di abitabilità, funzionale al rilascio di altre autorizzazioni o atti amministrativi onde poter utilizzare i locali per ufficio. La tesi è che il mancato rilascio di tale certificato ha giustificato la condotta della CSEA verso la Pelcov.

Nel terzo motivo si deduce la "Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e la inesatta applicazione dei precedenti giurisprudenziali ex adverso dichiarati, essendo invece da considerare i precedenti relativi alla rilevanza della abitabilità sulle sorti del contratto di locazione. IL QUESITO contiene il riferimento alla norma dello art. 1460 c.c. ed alla possibilità di chiedere la risoluzione del contratto, preliminare e o definitivo, per grave inadempimento del locatore.

4. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il primo motivo è inammissibile in quanto denuncia un travisamento di fatto, in quanto non attiene alla motivazione della sentenza ma alla inesatta percezione da parte del giudice di circostanza presupposta come esistente e rilevante ai fin del decidere, e cioè il tardivo ottenimento del certificato di abitabilità. Andava così dedotto il rimedio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte: vedi Cass. 9 gennaio 2007 n. 213 e 10 marzo 2006 n. 5251 tra le significative.

Il secondo motivo insiste nel sostenere il vizio della motivazione sul mancato rilascio del certificato, ma è inammissibile per la ragione che il fatto controverso non è tale, avendo i giudici del rinvio considerato per via di presunzione tale conseguimento.

INAMMISSIBILE il terzo motivo che deduce come error in iudicando la inesatta applicazione dei precedenti giurisprudenziali erroneamente richiamati.

Il motivo difetta di specificità ed il quesito si fonda su un presupposto di fatto contrario al fatto ricostruito, onde la regula iuris che si chiede di applicare non è coerente con la rappresentazione fattuale considerata come fattispecie dai giudici del merito, per escludere lo inadempimento del locatore e dunque la proponibilità della eccezione di cui all’art. 1460 c.c.; sussiste violazione dei principi dell’art. 366 bis c.p.c..

IL RICORSO deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Csea società consortile per azioni a rifondere alla società Pelcov s.r.l le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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