Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-06-2012, n. 9926 Manutenzione di strade e responsabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Alcuni proprietari di terreni siti in (OMISSIS) citarono in giudizio risarcitorio il G. ed il N., nonchè la Società Autostrade spa, la Autogrill spa, la Agip spa e la Gentile Antonio sas, sostenendo di aver subito danni a seguito dell’allagamento dei loro terreni prodotto dal deflusso delle acque di scolo dell’area di servizio autostradale, collocata su un terreno posto a quota superiore rispetto ai loro.

La domanda è stata respinta dal Tribunale di Teramo con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di L’Aquila, la quale ha accertato che su quei terreni preesisteva una palude non derivante dalle immissioni provenienti dall’area di servizio e che non era stata provata dagli attori la precedente coltivabilità della medesima zona.

Propongono ricorso per cassazione (RG 30181/10) V.L. e S. attraverso quattro motivi. Rispondono con controricorso la ENI spa, la Atlantia spa e l’Autogrill spa, la quale ultima propone anche ricorso incidentale condizionato svolto in un solo motivo.

Propongono, altresì, separato ricorso gli I. (RG 3965/11) attraverso due motivi. Rispondono con controricorso l’ENI spa, la Autostrada per l’Italia spar l’Autogrill spa. Quest’ultima propone ricorso incidentale condizionato svolto in un solo motivo.

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, siccome proposti contro la medesima sentenza.

IL RICORSO DEI V. (R.G. 30181/10).

Il primo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che essa ha deciso la questione relativa alla coltivazione o meno dei terreni in questione sulla sola base dei risultati della CTU che, sul punto, non avrebbe dovuto neanche essere disposta.

Il secondo motivo censura la sentenza per violazione degli artt. 116, 184, 246 e 247 c.p.c., laddove non ha ammesso la richiesta (in appello) prova testimoniale diretta a dimostrare che i terreni in questione erano coltivati prima che sugli stessi si formasse l’acquitrino a seguito degli allagamenti.

Il terzo motivo pone la medesima questione sotto il profilo del vizio della motivazione.

Il quarto motivo censura la sentenza per insufficienza della motivazione laddove ha ritenuto ininfluenti, in quanto non specificamente riferiti alla parte non paludosa, i capitoli della richiesta prova testimoniale vertenti sugli eventi lesivi e sulla precedente presenza di colture; sostenendo, invece, i ricorrenti che i menzionati capitoli si riferivano proprio alla parte paludosa.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

In primo luogo occorre rilevare che ricorre nella specie il caso del ricorso redatto con la tecnica del c.d. assemblaggio, in ordine al quale le SU di questa Corte hanno affermato che ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698).

Il ricorso in esame, di complessive pagg. 155, si articola in: 9 pagine occupate dalla integrale riproduzione della sentenza impugnata; 9 pagine e mezza occupate dallo svolgimento dei motivi;

135 pagine costituite dalla fotocopia di atti processuali.

A loro volta i motivi sono svolti per la maggior parte attraverso l’integrale riproduzione di massime giurisprudenziali e, per il resto, non contengono specifiche censure avverso la puntuale e logica motivazione sulla quale la sentenza fonda le sue conclusioni (che qui non è neppure necessario ripetere) sia quanto alla mancanza di prova a sostegno della domanda, sia quanto all’ininfluenza della richiesta prova testimoniale. Sul punto basta ricordare il consolidato principio giurisprudenziale in ragione del quale il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356 c.p.c., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (tra le ultime, cfr. Cass. 8 febbraio 2012, n. 1754). Incongruità o contraddittorietà che nella specie non è dato rilevare.

In conclusione tutti i motivi del ricorso devono essere respinti, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato della Autogrill spa.

IL RICORSO DEGLI I. (R.G. 3965/11).

Il primo motivo, nel censurare la sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c., sostiene, in estrema sintesi, che si sarebbe creata la "paradossale situazione" secondo cui il giudice ha respinto la domanda per mancanza di prova dei fatti posti a suo fondamento, benchè gli attori avessero chiesto di provare in via testimoniale proprio quegli stessi fatti.

Il secondo motivo censura la sentenza per vizi della motivazione.

Riguardo a questi motivi occorre fare la stessa considerazione e richiamare lo stesso principio di cui al ricorso già trattato.

Quanto ai motivi in discussione, va pure aggiunto che essi contengono considerazioni di fatto rivolti a confutare le conclusioni peritali più che le argomentazioni adottate dal giudice.

In conclusione, anche questo ricorso deve essere respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato della Autogrill spa.

I ricorrenti tutti vanno condannati in solido a rivalere ciascuno dei resistenti delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato della Autogrill spa. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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