T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-01-2012, n. 127 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, i ricorrenti – tutti ufficiali e sottufficiali dell’aeronautica Militare – chiedono accertarsi il proprio diritto a percepire l’indennità di controllo spazio aereo.

Allegano, a fondamento della pretesa azionata in giudizio, che:

-hanno partecipato ai corsi formativi istituiti dal Ministero della Difesa per il conseguimento dell’abilitazione ad "operatore missilista";

-sono stati assegnati nell’ambito del sistema "Spada" ad attività di difesa aerea;

-sulla base di predetti servizi, hanno chiesto all’amministrazione di appartenenza il conferimento dell’abilitazione corrispondente (I, II e III grado), nonché il pagamento della indennità di controllo spazio aereo prevista dalla’art. 2 della L. n. 537 del 1966 e successive modificazioni;

-l’amministrazione ha denegato il beneficio sul presupposto che la corresponsione della indennità in parola è possibile, a mente delle circolari 4 ottobre 1967 e 13 febbraio 1981, solo a seguito dell’invio, da parte del competente ITAV, degli elenchi nominativi dei controllori legittimati alla corresponsione dell’emolumento in questione;

-i ricorrenti non risultano inclusi negli elenchi dell’ITAV in quanto impiegati presso enti non elencati operativi, non risultano titolari della prevista abilitazione e non sono inseriti per compiti svolti tra funzioni individuate dal D.M. 7 settembre 1967.

Gli interessati deducono un unico, articolato motivo di gravame per violazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 537 del 1966, dell’art. 7 della L. n. 78 del 1983, del D.L. 14 settembre 1967, della circolare 1/1/1974, della D.G.P.M.A. 1/1/1990, degli artt. 3, 36 e 97 Costituzione nonché eccesso di potere.

In punto di fatto, essi sostengono che, in quanto inserito stabilmente nel sistema "Spada", svolgono le stesse mansioni di quelle svolte dal personale impiegato in batterie "NIKE" dell’Aeronautica Militare e "HJAWK" dell’Esercito al quale è, invece, corrisposta l’indennità in esame per lo svolgimento delle operazioni di controllo nello spazio aereo.

Una diversa interpretazione delle norme non potrebbe sottrarsi ad una macroscopica eccezione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza, nonché del diritto a ricevere una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato.

I ricorrenti, avendo frequentato e superato il corso formativo istituito dal Ministero della Difesa e svolto il relativo periodo di tirocinio, rivendicano anche il "diritto al rilascio della relativa abilitazione, di I, II e III grado a seconda delle operazioni cui sono destinati e che hanno concretamente compiuto".

La circostanza secondo cui essi non sarebbero forniti della prescritta abilitazione e non sarebbero ancora stati inclusi negli elenchi nominativi dei controllori legittimati alla corresponsione dell’emolumento in questione appare, a loro dire, del tutto ininfluente giacché si tratta di semplici inadempienze dell’amministrazione certamente inidonee ad impedire la corretta applicazione della legge.

All’udienza del 16 novembre 2011, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la persistenza dell’interesse dei propri assistiti alla coltivazione del ricorso.

Il ricorso è inammissibile per genericità della domanda.

I ricorrenti hanno proposto azione di accertamento del buon diritto a percepire l’indennità di controllo spazio aereo.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il ricorso collettivo volto all’accertamento della pretesa patrimoniale, impingendo diritti soggettivi, sconta le regole processualcivilistiche proprie delle azioni confessorie positive, tra cui (principio dispositivo) l’onere della prova dei fatti posti a fondamento della pretesa a carico di chi tale pretesa fa valere in giudizio.

Gli odierni ricorrenti hanno proposto il ricorso collettivo sostanzialmente limitandosi a dedurre a sostegno della loro pretesa di essere tutti ufficiali e sottufficiali dell’ Aeronautica militare senza minimamente specificare – se non in modo generico e polivalente con rinvio alla partecipazione di corsi formativi ed alla assegnazione, non meglio precisata, nell’ambito del sistema "Spada" – a quale periodo risale la maturazione dei rispettivi diritti, in base a quali ordini e con quale periodicità le prestazioni sarebbero state rese.

Ora, chi agisce in giudizio per affermare un proprio diritto (se di azione di accertamento si tratta) deve contestualmente affermare (e cioè esporre o narrare) i fatti costitutivi di quello, e cioè l’accadimento in concreto dei fatti previsti in astratto dalla norma, fermo restando che sarà poi questione di merito accertare se i fatti dedotti sono veramente accaduti e se integrano la fattispecie. Ove ciò non si verifichi, si determina una situazione di sostanziale difetto di uno dei requisiti legali della domanda (o condizione dell’azione) che è già di per sé ostativa ad un esame nel merito del ricorso individuale, e che si aggrava naturalmente nel caso del ricorso collettivo.

In proposito, la giurisprudenza ha infatti da tempo evidenziato l’inammissibilità del ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d’interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all’ Amministrazione emanante sia al giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l’omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli (per tutte, C.d.S., sez.V, 23 gennaio 2004 n. 196).

In sostanza, anche in un’ottica non improntata a formalismo, la mancata specificazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, preclude al giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi anche di esperire l’eventuale attività istruttoria necessaria per valutarne la fondatezza" (cfr C.d.s. 2241/2005).

Ebbene, nel caso in esame i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del proprio diritto all’indennità di controllo spazio aereo; nella circostanza consta, però, che essi si sono limitati a porre a fondamento della azionata pretesa un generico riferimento all’attività di difesa aerea (sistema "Spada") senza indicare, sia pure minimamente, i necessari presupposti di fatto sottesi alla domanda di accertamento.

Nessun allegato al ricorso è stato versato in atti a supporto della domanda attorea.

L’omissione di che trattasi, impingendo elementi costitutivi del diritto azionato, priva la domanda di una condizione dell’azione altresì refluendo, negativamente, sulla possibilità stessa del giudice di scrutinare la fondatezza e pertinenza della domanda per una efficace risposta di giustizia.

Né è consentito al giudice amministrativo, nell’ambito di un giudizio di accertamento del buon diritto, disporre del proprio potere acquisitivo in una situazione, peraltro, come quella in esame in cui i ricorrenti hanno obnubilato il benché minimo elemento fattuale a corredo della pretesa da essi fatta valere.

Per vero, i ricorrenti ammettono di non essere in possesso delle abilitazioni di I, II e III grado cui la L. n. 78 del 1983 ricollega l’erogazione della indennità in questione. Sostengono, tuttavia, che, avendo frequentato e superato il corso formativo istituito dal Ministero della Difesa, essi hanno diritto al rilascio della relativa abilitazione a seconda delle operazioni cui sono stati destinati e che hanno concretamente compiuto.

Anche in questo caso, la domanda s’appalesa generica non avendo neppure minimamente specificato, i ricorrenti, le sedi e/o gli uffici operativi di assegnazione, i periodi di servizio, le operazioni cui sono stati destinati e quelle che hanno compiuto.

In conclusione, il ricorso in esame è inammissibile.

Sussiste giusta ed eccezionale causa, a motivo della costituzione formale del Ministero della Difesa, per disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite.

Nulla si dispone, invece, nei confronti delle amministrazioni statali non costituitesi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi in motivazione.

Spese compensate tra le parti costituite.

Nulla spese nei confronti delle amministrazioni statali non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Luttazi, Presidente FF

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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