Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-06-2012, n. 9924

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’aprile del 2000, la MCM Promozioni Sportive srl evocò in giudizio, dinanzi al tribunale di Udine, la Factorit spa, la Zeta Color srl e M.L., sulla premessa di essere creditrice di oltre L. 5 miliardi nei confronti di quest’ultimo per avere acquistato – con atti del febbraio 1996 e del dicembre 1997 – i crediti vantati dal Banco di Napoli, dalla Banca Popolare Udinese e dalla Italease spa nei confronti del M..

L’attrice propose, pertanto, domanda di simulazione e/o di revocatoria ordinaria tanto del negozio di cessione (notificato il 15 giugno 1995) con il quale il debitore aveva trasferito alla Factorit spa un credito (pari ad oltre L. un miliardo) che egli vantava nei confronti della società Udinese Calcio – credito giudizialmente accertato con sentenza della corte di appello di Trieste del 1995 -, quanto del successivo atto, notificato il 19.8.1997, con il quale lo stesso M. aveva ceduto alla Zeta Color il credito vantato verso la Factorit – da ritenersi presumibile provento della prima cessione.

Il giudice di primo grado, previa declaratoria del difetto di legittimazione attiva della attrice MCM, della inammissibilità dell’intervento adesivo della Udinese Calcio, della infondatezza dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla Factorit, respinse la domanda.

La corte di appello di Trieste, investita del gravame proposto dalla Freud spa (già MCM), cui aveva aderito la Udinese Calcio, lo rigettò.

La sentenza è stata impugnata dalla FWW srl (già Freud e ancor prima MCM) con ricorso per cassazione articolato in 4 motivi, cui aderisce la Udinese Calcio.

Resistono con controricorso M.L., la Zeta Color, la Italease e la Factorit (queste ultime due parti resistendo, con controricorso del medesimo tenore, al ricorso adesivo Udinese).

La FWW, la Zeta Color e M.L. hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. per omissione di pronuncia (art. 112 c.p.c.) conseguente alla erronea applicazione dell’art. 100 c.p.c. e alla violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) degli artt. 1705-1706 c.c..

Con il secondo motivo, si denuncia assoluto e insanabile contrasto della sentenza impugnata con i principi stabiliti in tema di mandato senza rappresentanza dalla sentenza della S.C. a sezioni unite n. 24772 del 2008.

Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. per omissione di pronuncia (art. 112 c.p.c.) conseguente alla erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla indispensabilità ai fini della decisione della causa dei documenti esibiti in appello (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, devono essere accolti. Fondata risulta, difatti, la censura volta a contestare il ritenuto difetto di interesse ad agire in capo all’odierna ricorrente, atteso che (al di là della erronea sovrapposizione, in seno alla sentenza oggi impugnata, del concetto di interesse ad agire a quello di legitimatio ad causam), la titolarità dei diritti dai quali tale interesse inequivocamente ebbe a scaturire (e con esso la legittimazione attiva della FWW) era stata oggetto di riconoscimento da parte dell’unico soggetto giuridico (il mandante, id est la unica controparte della vicenda negoziale intercorsa tra la FWW e la società Udinese) che poteva legittimamente disporne – e cioè la stessa Udinese Calcio.

Fondata risulta, altresì, la doglianza volta a denunciare la violazione del disposto dell’art. 1705 c.c., a mente del quale (e diversamente che nell’ipotesi di rappresentanza diretta ovvero di interposizione fittizia di persona, fattispecie le cui caratteristiche funzionale sono di converso quelle, nei rispettivi e diversi ambiti operativi, di creare un rapporto diretto tra i titolari dell’interesse dedotto nel rapporto, con conseguente dissociazione delle rispettive posizioni di parte formale e parte sostanziale) il meccanismo effettuale è quello della c.d.

interposizione reale di persona, onde il mandatario acquista in proprio i diritti e gli obblighi derivanti dal negozio stipulato con il terzo, salvo il dovere di ritrasferimento degli effetti in capo al mandante (e salve le eccezionali ipotesi di legittimazione in proprio nell’esercizio della rei vindicatio utilis di beni mobili ex art. 1706 c.c., comma 1, e nell’esercizio dei diritti di credito – limitato peraltro alla sola azione di adempimento: Cass. ss.uu.

24772/08 – di cui all’art. 1705 c.c., comma 2). Nella specie, la società mandataria oggi ricorrente risultava legittima acquirente, in proprio, della titolarità del credito controverso, senza che potesse spiegare alcuna influenza sulla identificazione del soggetto destinatario dell’effetto traslativo l’attestazione (palesemente volta a diversi fini) dell’Udinese Calcio (del cui intervento in causa doveva pertanto predicarsi la indiscussa legittimità, diversamente da quanto opinato in sede di merito) "di aver fornito i mezzi per l’esecuzione del mandato", così come dichiarato in sede di bilancio, e senza che i soggetti oggi contro ricorrenti potessero vantare alcun legittimo os ad eloquendum nei rapporti interni tra mandante e mandataria, in comprovata assenza dell’esercizio, da parte del mandante, della sopra ricordata facoltà di far valere nei confronti del terzi i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato.

Fondata risulta, infine, la doglianza relativa all’erronea applicazione, nella specie, dell’art. 345 c.p.c., la cui clausola di salvaguardia in ordine all’indispensabilità dei documenti tardivamente prodotti e alla conseguente deroga al divieto di ius novorum in appello impone una nuova valutazione da parte del giudice del rinvio, volta che questi abbia applicato i principi di diritto che precedono.

Il quarto motivo – che recita illustrazione dell’azione volta alla declaratoria della simulazione, nonchè dell’azione revocatoria, ai fini dell’auspicata decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto -, deve essere, di converso rigettato, non ricorrendo, nella specie, le condizioni per l’auspicata pronuncia di merito da parte della Corte.

All’accoglimento del ricorso principale consegue l’assorbimento, nei sensi di cui in motivazione, del ricorso adesivo della Udinese Calcio.

P.Q.M.

La corte, decidendo sui ricorsi riuniti, accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di quello principale – in tale accoglimento assorbito il ricorso incidentale adesivo -, rigetta il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Trieste in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *