T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-01-2012, n. 126 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premette il ricorrente di essere stato inviato in servizio all’estero – Squadrone elicotteri Italia – UNIFIL (Somalia) – con provvedimento di assegnazione del 15 giugno 1992, prot. 67458/3/BL del Ministero della Difesa, per un periodo di dodici mesi, ai sensi della L. 8 luglio 1961, n. 642 con il trattamento economico dalla stessa previsto.

Con il ricorso in epigrafe, egli reclama il diritto:

-alla licenza ordinaria prevista dall’art. 5, c. 1, L. n. 642 del 1961 ovvero al pagamento del suo controvalore in quanto non goduta;

-al trattamento economico correlativo ex art. 5 della L. n. 642 del 1961;

-all’ulteriore pagamento del trattamento accessorio previsto dal medesimo art. 5 della L. n. 642 del 1961.

Deduce, pertanto, la violazione degli art. 5, L. n. 642 del 1961 e art. 3 della Costituzione asserendo che tale contegno sarebbe in contrasto con quanto prescritto dalla legge di cui è chiesta applicazione, che non prevede alcuna preclusione limitativa nel caso di trasferimento all’estero.

Si è costituita, con memoria di stile, l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa del resistente Dicastero.

In data 24 ottobre 2011, il ricorrente ha dichiarato, per il tramite del proprio difensore, di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio ed alla decisione della causa.

Non resta altro da fare, al Collegio, che prendere e dare atto della sopravvenuta carenza di interesse quale causa di improcedibilità del ricorso.

Sussistono eccezionali, giusti motivi per disporre la compensazione, tra le parti, delle spese di lite tenuto conto anche della costituzione meramente formale del Ministero della Difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Luttazi, Presidente FF

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *