T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-01-2012, n. 124 U. S. L. trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, il dottor G.V. ha chiesto – previa disapplicazione degli atti amministrativi (di segno positivo o negativo) con esso contrastanti – l’accertamento del diritto a percepire il trattamento economico proprio dell’"Aiuto" di Ostetricia e Ginecologia: di cui avrebbe espletato le funzioni (superiori a quelle connesse alla sua qualifica di appartenenza) dal maggio dell’84 al dicembre dell’88.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 16.11.2011, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ne constata la sostanziale infondatezza.

Nulla di quanto addotto dall’interessato a sostegno delle sue tesi vale – infatti – a smentire la veridicità dell’unico dato rilevante ai fini della soluzione della presente controversia: il non esser stato in grado – l’interessato stesso – di provare che le funzioni di cui è causa sono state svolte in esecuzione di un provvedimento emesso dall’organo (nel caso di specie: il Comitato di Gestione della Asl) competente ad esprimere la volontà cogente dell’Ente; e ad impegnarne, conseguentemente, la responsabilità.

Ed essendo noto (al riguardo) che – ai fini di cui trattasi – è presupposto necessario (non solo la vacanza del posto in organico: ma anche, e soprattutto) l’esistenza di un provvedimento formale di nomina (che non può certo esser confuso con un semplice ordine di servizio: impartito da un dirigente della singola struttura sanitaria), il Collegio non può che concludere per l’infondatezza della proposta azione cognitoria.

Non si ravvisano (peraltro) i presupposti per far luogo ad una pronuncia sulle spese di lite, non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

-rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 16 novembre 2011, con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Luttazi, Presidente FF

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

Domenico Landi, Consigliere

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