T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-01-2012, n. 122 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, il Caporalmaggiore dell’Esercito G.C.A. ha chiesto la condanna dell’Amministrazione della Difesa a risarcirgli i danni (asseritamente) patiti durante l’espletamento del servizio da lui prestato in Kosovo nel corso del 1999.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 16.11.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – ritiene che le pretese attoree siano intrinsecamente infondate.

Al riguardo; premesso che – nella notte del 6.12.99 – il soggetto in questione ha iniziato ad avvertire (mentre era "di guardia") dei forti dolori al testicolo, si osserva

-che, a seguito di ciò, egli è stato immediatamente ricoverato in infermeria e – quindi – presso l’Ospedale militare da campo di Pec: dove è stato visitato da uno specialista urologo, che gli ha prescritto una cura a base di farmaci antinfiammatori ed antibiotici;

-che, (appena) tre giorni dopo il manifestarsi della sintomatologia dolorosa, se ne è disposto il trasferimento in Patria: al fine di consentirne il ricovero presso l’Ospedale militare del Celio. (Dove – diagnosticatagli la torsione del funicolo spermatico sinistro, con necrosi del testicolo – è stato, correttamente, sottoposto ad intervento chirurgico di orchiectomia).

Ciò posto; si rileva

-che la torsione del funicolo spermatico (determinante il blocco venoso: e, successivamente, la perdita del flusso arterioso) può insorgere, all’improvviso, per le cause scatenanti più varie: che, spesso, non è (neppure) possibile accertare;

-che è (peraltro) acquisito, in patologia, che essa avviene in soggetti costituzionalmente predisposti. (Quando, cioè, i vasi ed i nervi che irrorano il testicolo sono troppo lunghi e tendono ad intricarsi tra loro; o quando il testicolo stesso non è ben fissato al fondo della sacca scrotale).

Si rileva, altresì

-che il ricorrente ha accusato la sintomatologia dolorosa non solo di notte ma in una zona di guerra posta in terra straniera: e lontano da strutture cliniche attrezzate alla bisogna;

-che, in questa situazione (caratterizzata dalla mancanza di un vero e proprio servizio di "pronto soccorso"), non era obiettivamente possibile approntare – da subito – i rimedi adeguati;

-che è, quindi, probabile che – quando l’A. è giunto in Ospedale – la ghiandola interessata fosse già definitivamente compromessa.

Quel che è certo è che, alla luce degli atti di causa, non è possibile affermare

-che, se i Sanitari che hanno – per primi – preso in cura l’A. avessero formulato una diagnosi diversa (e avessero prescritto delle diverse cure), l’A. stesso non avrebbe dovuto subire l’intervento "de quo" (e avrebbe, quindi, conservato la propria integrità fisica);

-che, nel momento in cui il soggetto in questione venne sottoposto alle cure prescrittegli nell’Ospedale da campo di Pec, la situazione (non essendosi ancora giunti alla necrosi del testicolo) era ancora reversibile (ché, anzi, una simile ipotesi sembra esser contraddetta da tutta la letteratura medica di settore);

-che sarebbe stato possibile eseguire, sin da quel primo momento, il necessario intervento chirurgico.

E’, infine, da tener presente

-che il danno non patrimoniale è risarcibile (ex art. 2059 c.c.) nei soli casi previsti dalla legge;

-che, a voler esser concreti, l’unico di tali casi è – attualmente (ex art.185, 2 comma, c.p.) – quello in cui un tale danno derivi da reato (che nessun soggetto chiamato ad impersonare la volontà della p.a. risulta aver mai commesso nei confronti dell’A.);

-che i vari elementi di cui il danno consta, in tanto hanno rilevanza, in quanto costituiscano conseguenza diretta e immediata di una determinata azione od omissione;

-che, ai sensi dell’art 2697 c.c., l’esistenza di un tale nesso deve – comunque – esser provata dall’attore.

Orbene; la mancata dimostrazione (da parte dell’A.) della sussistenza del rapporto causale tra il comportamento tenuto (nell’occasione) dalla convenuta e l’evento dannoso di cui è causa non consente – di per sé (a prescindere, cioè, da quanto testé evidenziato in ordine all’insussistenza di colpa da parte delle Autorità militari) – di ritenere integrata la fattispecie della dedotta responsabilità civile della p.a.: e non può, pertanto, che indurre il Collegio a concludere (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) per il rigetto della proposta azione risarcitoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

-condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 Euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 16 novembre 2011, con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Luttazi, Presidente FF

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

Domenico Landi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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