Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-11-2011) 30-11-2011, n. 44387

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10/2/2011, la Corte di appello di Napoli, Sezione per i Minorenni, confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale per i Minorenni, in data 30/11/2009, che aveva condannato D.L. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per il reato di concorso in ricettazione di un’autovettura.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando quattro motivi di gravame con i quali deduce:

1) Violazione di legge, eccependo che il fatto andava qualificato come furto aggravato;

2) Vizio della motivazione, dolendosi di motivazione inesistente in ordine alla capacità di intendere e volere del minore ed in ordine alla prova della sua penale responsabilità;

3) Violazione dell’art. 98 cod. pen. non avendo la Corte motivato in ordine alla capacità di intendere e volere del minore;

4) Violazione degli D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 7 e 12, per la omessa notifica del decreto di citazione in appello ai genitori ed al Servizio Sociale.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

Il primo motivo di ricorso non è ammissibile, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 3, in quanto riguarda una presunta violazione di legge non dedotta con i motivi d’appello.

Il secondo motivo, per quanto attiene alla prova della responsabilità del prevenuto, è manifestamente infondato, in quanto la Corte, anche attraverso il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, ha dato atto degli elementi di prova a carico del prevenuto sulla base dei quali ha fondato il proprio giudizio in ordine alla responsabilità del D. per il reato a lui ascritto.

Per quanto riguarda la valutazione della capacità del minore, oggetto del secondo e del terzo motivo, la censura è inammissibile in quanto la questione della eventuale immaturità penale del minore non è stata dedotta con l’atto di appello. Pertanto, in virtù dell’effetto devolutivo dell’appello, la questione non è più deducibile, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 3.

Infine è inammissibile in quanto manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso, atteso che, essendo divenuto l’imputato maggiorenne è venuto meno il presupposto di fatto che impone la notifica dei decreto di fissazione dell’udienza ai soggetti esercenti la potestà dei genitori ed ai servizi sociali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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