T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 05-01-2012, n. 141

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone in fatto la società odierna ricorrente che, a seguito di richiesta di rilascio della Informazione Tariffaria Vincolante prevista dai Regolamenti comunitari 2913/92 e245/93 per il prodotto denominato ‘Florabeads Jojoba White 10/10’, in data 14 dicembre 1998 è stata accordata la ITV n. IT – 1998 – 0111C – 071100 con classificazione del prodotto alla voce 34.04.9090 della NC della nuova tariffa doganale integrata.

In data 25 luglio 2001 è stata revocata tale ITV a seguito di riesame disposto su segnalazione dell’Amministrazione doganale francese, essendo emerso che il prodotto risulta costituito da un olio vegetale idrogenato nonostante le sue caratteristiche chimico fisiche corrispondenti a quelle di una cera, dovendo pertanto lo stesso classificarsi tra gli oli vegetali idrogenati della sottovoce 15.16.20.

A seguito di istanza di riesame, con nota del 2 novembre 2001 è stata confermata la revoca della precedente classificazione, mentre a seguito di richiesta della ricorrente di sottoporre la questione alla valutazione della Commissione europea, l’Amministrazione ha adottato il gravato provvedimento di conferma della revoca della precedente ITV, confermando la classificazione della merce al Codice NC 1516 20 96.

Avverso tale provvedimento deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

1 – Violazione di legge in relazione agli artt. 9 e 12 del Regolamento CEE n. 2454/93 del 2 luglio 1993. Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta.

Denuncia parte ricorrente come l’Amministrazione abbia disatteso la disciplina dettata per le ipotesi di divergenza nelle informazioni doganali, la cui soluzione sarebbe rimessa alla Commissione europea, affermando la necessità di rimessione alla stessa nel caso di conflitto tra più amministrazioni doganali, laddove l’Amministrazione avrebbe adottato la soluzione più pregiudizievole e non prevista dalle disposizioni vigenti.

2 – Violazione di legge per violazione dell’art. 9 del regolamento CEE n. 2454/93 del 2 luglio 1993 in relazione all’art. 12 del Regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992.

Eccesso di potere sotto il profilo della mancanza di causa e della illogicità manifesta oltre che per contraddittorietà con altri atti e provvedimenti della stessa Amministrazione.

Sostiene parte ricorrente l’erroneità della mancata rimessione alla Commissione della questione per avere l’Amministrazione aderito spontaneamente alla classificazione doganale indicata dalle Autorità francesi, adottando un provvedimento di contenuto contrastante rispetto alla sua precedente determinazione.

3 – Eccesso di potere sotto il profilo della mancanza di istruttoria, della mancanza di motivazione e dell’illogicità manifesta.

Denuncia parte ricorrente l’illegittimità della gravata determinazione ricordando come la precedente classificazione si sia necessariamente basata su di una completa istruttoria ed approfondita valutazione.

4 – Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, della mancanza di causa, dell’illogicità manifesta, della contraddittorietà con altri comportamenti della stessa Amministrazione.

Deduce parte ricorrente che l’Amministrazione abbia omesso di tenere nella debita considerazione il parere tecnico prodotto, lamentando come la contestata revoca sia stata adottata senza l’effettuazione di approfondite ricerche e analisi e sulla sola base delle valutazioni delle Autorità francesi.

5 – Violazione di legge per violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990.

Lamenta parte ricorrente la mancata indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione sostenendo l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con ordinanza n. 5324/2002 è stata rigettata la domanda cautelare incidentalmente proposta da parte ricorrente.

Con memorie successivamente depositate parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio descritto in epigrafe nei suoi estremi – con cui l’Agenzia delle Dogane ha confermato la revoca, precedentemente disposta, della I.T.V. (informazione tariffaria vincolante) n. IT – 1998 – 0111C – 071100 per il prodotto denominato "Florabeads, Jojoba White 10,10".

Al fine di correttamente inquadrare la controversia in esame, è opportuno preliminarmente precisare che, con riferimento al citato prodotto, l’Agenzia delle Dogane ha provveduto a revocare l’I.T.V. precedentemente attribuita al prodotto stesso a seguito della segnalazione di divergenza nella classificazione doganale da parte dell’Amministrazione francese, aderendo alla classificazione indicata da quest’ultima nella considerazione che il prodotto debba essere doganalmente considerato come olio vegetale e non come cera.

Contesta, sostanzialmente, parte ricorrente la gravata determinazione invocando la necessità di devoluzione della questione alla Commissione europea ai sensi del Regolamento CEE n. 2454/93 del 2 luglio 1993.

Ciò posto, osserva il Collegio che le divergenze nella classificazione doganale dei prodotti può essere rilevata dalla Commissione o da uno Stato membro.

In tale ultimo caso lo Stato ne dà notizia allo Stato interessato il quale, se riconosce l’erroneità della classificazione accordata, può procedere alla revoca della stessa informandone la Commissione al fine di aggiornare la banca dati, e solo in caso di mancato accordo viene direttamente investita la Commissione.

La divergenza tra Stati in ordine alla classificazione doganale di una merce non comporta, pertanto, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, l’automatica devoluzione della questione alla Commissione europea, potendo lo Stato interessato aderire alla classificazione indicata dallo Stato membro.

Nella fattispecie in esame, la riclassificazione del prodotto, avvenuta a seguito di segnalazione di divergenza, consegue ad una nuova valutazione delle caratteristiche del prodotto, come esaustivamente riferite nel gravato provvedimento, sulla cui base si è ritenuto di non poter considerare tale merce quale cera, essendo essa un olio vegetale, come tale ricompresa nella corrispondente voce doganale.

Precisato come parte ricorrente non sollevi contestazioni di tipo tecnico in ordine alla ricognizione della natura della merce, osserva il Collegio come la gravata determinazione costituisca esercizio di una potestà – quella di revoca della precedente classificazione – espressamente riconosciuta alle Autorità nazionali dalla normativa comunitaria di riferimento, non sussistendo alcun obbligo, nel caso di adesione alla classificazione suggerita da altro Stato, di rimessione della questione alla Commissione europea.

Ne discende l’infondatezza della censura con cui parte ricorrente lamenta la mancata devoluzione della questione alla Commissione Europea.

Deve parimenti rigettarsi la censura con cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità del gravato atto stante la mancata indicazione del termine e dell’autorità cui proporre ricorso, non comportando tale mancanza, di per sé, l’illegittimità dell’atto, potendo essa incidere unicamente sulla riconoscibilità dell’errore scusabile laddove sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto.

Quanto, invece, all’invocata riconducibilità della merce in questione all’ITV originariamente assegnata, osserva il Collegio che l’assegnazione dell’ITV costituisce elemento di riferimento per la determinazione del dazio dovuto dall’importatore commerciale, avente carattere classificatorio e descrittivo sulla base della Nomenclatura Combinata di cui al Regolamento CEE 2658/87, finalizzato alla uniformità di trattamento all’interno della Comunità Europea, garantendo la certezza del diritto e la facilità dei controlli.

Quale elemento che concorre alla determinazione ed applicazione dei dazi doganali, il ricorso avverso l’attribuzione di ITV rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice tributario.

Deve, conseguentemente dichiararsi, con riferimento a tale capo di domanda, il difetto di giurisdizione del Giudice adito, trattandosi di materia devoluta al giudice tributario innanzi al quale sarà possibile la riassunzione del processo nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria di giurisdizione e con salvezza dei maturati effetti sostanziali e processuali della domanda proposta nella sede originaria, ex art. 11 del codice del processo amministrativo.

Le spese di giudizio, in ragione della natura della controversia, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 8914/2002 R.G., come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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