T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-01-2012, n. 43 Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza in forma semplificata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

Sentite sul punto le parti costituite, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, né regolamento di competenza o di giurisdizione;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

1) I ricorrenti, in qualità di proprietari di appartamenti di un condominio sito in Via Manzoni 3, hanno impugnato con ricorso straordinario, trasposto ai sensi dell’art 48 cod. proc. amm., il permesso di costruire in sanatoria n. 8 del 14.4.2011 rilasciato a favore dei controinteressati, per la sopraelevazione di un immobile posto all’interno della proprietà condominiale, destinato in origine a magazzino.

Sostengono infatti che l’immobile insiste sul mappale n. 82 di proprietà condominiale; al pari di proprietà comune sarebbero i muri portanti, la facciata e la copertura della struttura.

L’intervento per cui è stato rilasciato il titolo in sanatoria consiste in una ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da deposito artigianale a residenza e sopraelevazione della costruzione, in forza della L.R. n. 13 del 2009.

Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione intimata e i controinteressati, sollevando l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse: infatti uno dei ricorrenti, il sig. S.S., non è più proprietario, avendo alienato l’immobile nel 2003.

Rispetto agli altri due ricorrenti l’eccezione si fonda sull’assenza di danno, in quanto l’edificio de quo è di proprietà esclusiva dei Sigg. C. e C., interessando il mapp. 82 sub. 703.

Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione, ai sensi dell’art 60 cod. proc. amm.

2) L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso è fondata.

E’ provato in atti che il sig. S. ha alienato l’immobile di sua proprietà (doc. 8 della difesa Comunale).

L’intervento interessa l’immobile realizzato sul mapp. 82 sub. 703, di proprietà esclusiva C. e C., senza coinvolgere la parte comune sottostante dei box: l’edificio non presenta alcun collegamento con impianti e servizi con il condominio, come accertato anche in sede civile dal CTU.

Quindi non solo nessuno dei ricorrenti può vantare un titolo di proprietà dell’immobile, ma non si ravvisa neppure un profilo di danno alle parti comuni.

Per tale ragione, richiamando l’orientamento di questa Sezione, secondo cui la sola vicinitas non è sufficiente a sorreggere l’interesse a ricorrere (n. 2824/2011), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro 4.000, 00 (quattromila,00), oltre oneri di legge, da ripartirsi in parti uguali tra il Comune e i controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *