T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-01-2012, n. 41

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Parte ricorrente ha impugnato la delibera con cui la Giunta Comunale di Luino ha adottato un P.L. interessante aree confinanti con la loro proprietà.

A fronte della notifica del ricorso, il Consiglio Comunale di Luino, con Delib. n. 15 del 6 maggio 2009, ha annullato in autotutela la delibera gravata.

Parte ricorrente ha depositati in data 2 aprile 2010 l’atto di rinuncia, non notificato.

Nella memoria depositata in data 3 ottobre 2011, è stato dato atto che l’annullamento del provvedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere, chiedendo la rifusione delle spese di giudizio.

All’udienza del 3 novembre 2010, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Poiché la rinuncia non è stata notificata alle parti, come disposto dall’art 84 comma 3, né la dichiarazione è stata resa a verbale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma V, a fronte dell’annullamento del provvedimento impugnato.

In considerazione della tempestività con cui è stato adottato il provvedimento di autotutela., le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *