Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-06-2012, n. 10037

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Milano confermava le due sentenze di primo grado, oggetto dei poi riuniti appelli dell’Inps, con cui il Tribunale di Busto Arsizio aveva riconosciuto il diritto di G.C. e di C.M. alla liquidazione di supplementi di pensione, basati su contributi versati nella gestione speciale per i commercianti, con la medesima decorrenza della pensione di vecchiaia liquidata nella gestione dell’a.g.o. per i lavoratori dipendenti.

Il giudice di secondo grado, esaminato il tenore della L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, riteneva che i supplementi di pensione ivi considerati, con disposizioni la cui applicabilità era estesa dal comma 6 ai supplementi di pensione della gestione per i lavoratori dipendenti liquidati in base a contributi versati nelle gestioni a.g.o. per i lavoratori autonomi, erano gli ordinari supplementi di pensione derivanti da contribuzioni per periodi successivi a quelli di decorrenza della pensione, con la conseguenza che le relative regole sui termini dilatori per la loro liquidazione, decorrenti dalla liquidazione della pensione o di precedenti supplementi, non potevano ritenersi applicabili anche ai (particolari) supplementi di pensione riconoscibili ai titolari di pensioni liquidate nella gestione per i lavoratori dipendenti sulla base di contributi anteriormente versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, la cui liquidazione peraltro non poteva avvenire se non dopo il conseguimento dell’età pensionabile prevista per tali gestioni speciali.

L’Inps propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Gli intimati resistono con controricorso seguito da breve memoria illustrativa.

Motivi della decisione

L’Inps, deducendo violazione della L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 7, ripropone la tesi secondo cui l’art. 7, comma 6, legge cit., che prevede l’applicabilità dei precedenti commi 4 e 5, sui termini dilatori per la liquidazione dei supplementi di pensione, anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, sia riferibile anche ai supplementi liquidati a favore dei soggetti pensionati nella gestione dei lavoratori dipendenti sulla base di anteriore contribuzione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Al riguardo si fa innanzitutto riferimento al tenore letterale del richiamato comma 6, che non contiene distinzioni. Si aggiunge che il riferimento nel D.P.R. n. 488 del 1968, art. 19, comma 2, che contempla supplementi maturabili sulla base di contribuzione successiva al pensionamento, non consente di inferire che la norma di cui alla L. n. 155 del 1981, art. 7 sia applicabile unicamente a tale tipologia di supplementi.

Il ricorso non è fondato.

La questione interpretativa con il medesimo dedotta è stata già affrontata da varie pronunce di questa Corte, che hanno concordemente rilevato come la L. n. 155 del 1981, art. 7, comma 6, nell’estendere ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi le norme, dettate dai precedenti commi quarto e quinto per l’assicurazione generale obbligatoria – i quali ammettono la richiesta del supplemento di pensione solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento, con riduzione del termine a due anni per una sola volta a condizione del superamento dell’età pensionabile -, si riferiscono solo ai supplementi da liquidare in base a contributi versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione principale (Cass. n. 2846/2000, 13604/2001, 28738/2011). Le prime due delle richiamate sentenze sono pervenute a tali conclusioni sulla base di un approfondito esame del tenore delle disposizioni di legge coinvolte e della loro finalità, evidenziando tra l’altro che il riferimento del comma 2, art. 7 cit. al D.P.R. n. 488 del 1968, art. 19 – al fine di estendere ai supplementi di pensione la disciplina di calcolo dettata dal primo comma per le pensioni supplementari conferma che la disciplina dell’art. 7 sui supplementi di pensione si riferisce agli ordinati supplementi di pensione liquidabili in base a contributi versati in riferimento a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione e non anche agli speciali supplementi di pensione previsti in testi normativi di riordinamento dei sistemi pensionistici in favore dei lavoratori autonomi, aventi una specifica giustificazione nella non utilizzabilità dei contributi versati in tali speciali gestioni dell’assicurazione generale per la liquidazione di una pensione nell’ambito del fondo per i lavoratori dipendenti. Di quest’altro tipo di supplementi è stata prevista la liquidazione, in caso di liquidazione di una pensione di vecchiaia nell’ambito del fondo lavoratori dipendenti, al compimento dell’età prevista per tale tipo di pensionamento nelle gestioni speciali.

Non incide sulla risoluzione della questione di diritto in esame la circostanza che, come risulta incidentalmente sia dal ricorso che dal controricorso, nella specie la liquidazione della pensione nella gestione lavoratori dipendenti è avvenuta in applicazione del D.L. n. 30 del 1974, art. 2-ter, convertito dalla L. n. 114 del 1974, cioè dopo che precedentemente era stata liquidata una pensione nella gestione dei lavoratori autonomi (che viene sostituita dalla nuova pensione).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio legale della soccombenza. Ne è stata ritualmente chiesta la distrazione. Gli onorari vengono liquidati tenendo presente la maggiorazione dovuta per la difesa di due parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Inps a rimborsare ai controricorrenti le spese in Euro 50,00 per esborsi ed Euro tremila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge, distratte all’avv. Perone Fernando.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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