Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-06-2012, n. 10036 Lavoro straordinario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma le parti intimate nel presente giudizio di Cassazione convenivano in giudizio l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per ottenere il ricalcolo dell’indennità di anzianità (i.d.a.) e del trattamento di fine rapporto (t.f.r.), degli importi di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonchè della retribuzione del periodo feriale, con inclusione nella base di calcolo dei compensi percepiti per lavoro straordinario continuativamente prestato.

La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava il diritto al ricalcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive e della retribuzione feriale sino al 1992.

L’IPZS ricorre per cassazione. Ro.Ma.Ag. non ha svolto attività difensiva. Gli altri intimati si difendono con controricorso e propongono ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per asserita violazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4, in quanto parte ricorrente non avrebbe depositato i contratti collettivi applicabili alla controversia. I contratti risultano, infatti, depositati nel testo integrale assieme al ricorso e di tale deposito è dato avviso nel capoverso finale del ricorso stesso.

I due ricorsi devono essere riuniti.

I temi controversi devono essere definiti in base alle considerazioni che seguono.

L’art. 34 del c.c.n.l. 1.11.92 del personale dipendente delle aziende grafiche ed affini, applicabile al personale IPZS, prevede che il lavoratore "ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione per l’anno stesso divisa per 75,5" (comma 1). Lo stesso art. 34, al comma 3, prevede che "per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme della L. 29 maggio 1982, n. 297".

Quanto alle modalità di calcolo della "retribuzione" rilevante ai fini del t.f.r., deve considerarsi che l’art. 2120 c.c. prevede sul piano generale che la retribuzione annua abbia carattere onnicomprensivo e comprenda "tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese", facendo tuttavia salva la "diversa previsione dei contratti collettivi" (comma 2). La norma generale, in altre parole, riconosce alle parti contrattuali in sede di autonomia negoziale collettiva la facoltà di stabilire eccezioni alla regola generale della onnicomprensività della retribuzione annua da prendere in considerazione.

Deve a questo riguardo considerarsi che l’art. 21 del contratto collettivo dei grafici 1.11.92, applicabile nel caso di specie, prevede che "retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa nell’orario normale". Dal confronto con il testo negoziale attinente la stessa definizione di retribuzione contenuto nel precedente contratto collettivo del 1989, risulta aggiunta l’espressione "nell’orario normale", che era assente nella precedente formulazione.

All’esito del raccordo tra tali norme ed in ossequio al canone ermeneutico imposto dall’art. 1363 c.c., secondo cui l’intenzione delle parti contrattuali va condotta esaminando le clausole contrattuali le une per mezzo delle altri, in modo da attribuire alle clausole stesse il senso che risulta dal complesso dell’atto (Cass. 5.06.09 n. 13083, Cass. 5.6.04 n. 10721 ed altre conformi), deve pervenirsi alla conclusione che solo dall’1.11.92 (data di entrata in vigore del contratto) è operante la norma dell’art. 21 che fissa la base di calcolo del t.f.r. con riferimento alla retribuzione percepita per la "prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione quindi dei compensi riferiti al lavoro straordinario (in questo senso, in forza dello stesso percorso argomentativo, v. tra le altre Cass. 6.02.08 n. 2781 e 13.01.10 n. 365). Per il periodo precedente, prima che fosse adottata la nuova formulazione della norma, in cui l’art. 21 individuava la retribuzione con generi riferimento a "quanto percepito per la prestazione lavorativa", invece, detta base di calcolo ricomprendeva anche il compenso per lavoro straordinario continuativo.

Quanto al rapporto tra straordinario ed istituti collaterali, la sentenza impugnata ritiene che il compenso del lavoro straordinario rientri nella base di calcolo della tredicesima e della quattordicesima e delle ferie fino al 31.10.92, riconoscendo carattere onnicomprensivo alla formulazione contenuta nell’art. 21 del c.c.n.l. del 1989 (qui rilevante, essendo il diritto attribuito solo fino al 31 ottobre 1992). L’assenza di precisazioni e di esclusioni consentirebbe, infatti, di ritenere che nella definizione di "retribuzione" contenuta nella norma contrattuale debbano ricomprendersi tutti gli emolumenti che trovano causa tipica e normale nel rapporto di lavoro ed abbiano carattere di abitualità, inclusi i compensi per lavoro straordinario corrisposto continuativamente.

Questo percorso argomentativo è stato già ritenuto carente dalla giurisprudenza di questa Corte, in quanto mancante dell’esame delle disposizioni dedicate agli istituti retributivi in parola dal contratto collettivo del 1989, nonchè dal regolamento del personale IPZS, che dedica specifiche norme alle modalità di determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità e ne fissa il computo in maniera fissa ed invariabile, con conseguente violazione del già menzionato canone ermeneutico della valutazione complessiva delle clausole contrattuali (art. 1363 c.c.) (v. la già citata sentenza n. 2781 del 2008).

In questa sede, trattandosi di sentenza pubblicata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, può procedersi all’interpretazione diretta della normativa contrattuale, in forza del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 3, come invece non era stato possibile nel caso precedentemente indicato.

Le disposizioni contrattuali da applicare sono:

– quelle del comma 3 del già citato art. 21 del c.c.n.l. 1989 relative alla cd. "Nomenclatura" (qui rilevante, essendo il diritto attribuito, come già evidenziato, solo per il periodo giugno 1990- ottobre 1992), per il quale: "Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue:

– stipendio e salario è il corrispettivo spettante al quadro, all’impiegato e all’operaio in base ai valori base contrattuali di cui alla tabella dei minimi di stipendio e di salario riportato nella Parte Settima, ed all’indennità di contingenza;

– retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa";

– le disposizioni del c.c.n.l. 1989 in materia di tredicesima mensilità distinguono tra operai da una parte e quadri ed impiegati dall’altra:

– per i primi l’art. 8, parte seconda-operai, sotto la rubrica Gratifica natalizia, prevede: "La gratifica natalizia per gli operai e gli apprendisti è stabilita, per ciascun anno, nella misura di duecento ore di retribuzione …..";

– per i secondi l’art. 8, parte terza-impiegati, sotto la rubrica Tredicesima mensilità prevede: "L’azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari al 30/26 della retribuzione mensile percepita dall’impiegato…".

L’uso del termine "complessivamente" utilizzato dall’art. 21 del c.c.n.l. 1989 nella definizione di "retribuzione" vale a segnarne la distinzione rispetto al termine "stipendio o salario", perchè quest’ultimo è comprensivo solo di paga base e contingenza, mentre la "retribuzione" è comprensiva delle voci ulteriori spettanti, quali gli scatti di anzianità (che l’art. 9 del c.c.n.l. attribuisce sia agli operai che agli impiegati), o l’indennità di turno che spetta agli operai delle aziende grafiche, o anche l’indennità di cassa spettante agli impiegati (art. 11 del c.c.n.l. 1989).

L’avverbio "complessivamente" non sta quindi a significare che la "retribuzione" cui far riferimento, per quanto riguarda la tredicesima degli impiegati, debba includere il compenso per lavoro straordinario, perchè essa si riferisce alla inclusione di voci stipendiali diverse.

Inoltre, nell’art. 2, parte-operai, e nell’art. 2 parte-impiegati del c.c.n.l. 1989, sono contenute disposizioni concernenti il compenso per il lavoro straordinario, che pur recando minuziose prescrizioni, non prevedono in alcun modo la inclusione del compenso stesso nelle mensilità aggiuntive.

Va poi tenuto in considerazione che le parti stipulanti hanno omesso di indicare le modalità attraverso le quali inserire, nella base di calcolo degli istituti indiretti, i compensi percepiti per lavoro straordinario, i quali, sia pur ricorrenti, sono di importo variabile per ciascun mese. Sarebbe allora indebito l’intervento dell’interprete che dettasse una disposizione "di riempimento", per decidere in qual modo il compenso per lavoro straordinario debba essere inserito nella retribuzione spettante per le mensilità aggiuntive.

Il silenzio serbato dalle parti sul punto è ancor più significativo se si considera il disposto dell’art. 22 della parte generale del c.c.n.l., laddove figure "Compensi perequativi per le aziende grafiche", ove si dispone che le maggiorazioni per lavoro a turno e quelle previste dalle norme tecniche delle singole specializzazioni, salvo i casi in cui questo sia prestato occasionalmente, saranno computate per la tredicesima mensilità a la gratifica natalizia "in base alle media maturata nell’anno…", segno evidente che nei casi in cui si è davvero voluto includere nella tredicesima un compenso di importo mensilmente variabile, lo si è previsto espressamente e si è anche determinata la modalità di calcolo, a differenza di quanto risulta per il compenso per lavoro straordinario, su cui, appunto le parti tacciono.

Ancor più arduo sarebbe ritenere incluso il compenso per lavoro straordinario nella tredicesima degli operai. Questa infatti è determinata a ore, perchè, come sopra rilevato, spetta "per ciascun anno, nella misura di duecento ore di retribuzione …..", di modo che sarebbe necessario preliminarmente determinare la retribuzione oraria, comprendendovi il lavoro straordinario, e quindi moltiplicare per duecento. Ma circa l’applicabilità di questa modalità di conteggio non c’è traccia nel c.c.n.l..

Si deve quindi concludere, alla luce delle molteplici clausole collettive esaminate, per la infondatezza della pretesa di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella tredicesima nel vigore del c.c.n.l. del 1989.

E’ parimenti infondata la pretesa di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella quattordicesima mensilità. Infatti, nel c.c.n.l. 1989 non si fa menzione del diritto ad una quattordicesima mensilità, desumibile, come sostenuto dalle stesse parti in causa, nell’art. 30 del Regolamento del personale IPZS, concernente quadri, impiegati ed operai, per il quale "…. L’ammontare di essa per i quadri e gli impiegati è pari ad una mensilità di retribuzione; per gli operai è pari al salario orario ragguagliato alla retribuzione ordinaria di un mese".

In detta disposizione, mentre per gli impiegati la quattordicesima è parametrata ad una mensilità di retribuzione, per gli operai è richiamato il "salario orario ragguagliato alla retribuzione ordinaria di un mese". Ed il riferimento alla "retribuzione ordinaria" conduce pianamente alla esclusione dal computo del compenso per lavoro straordinario, quanto meno per gli operai.

Tale esclusione, renderebbe incongrua l’inclusione per gli impiegati, non essendovi ragioni per discriminare tra i due tipi di lavoratori e restando comunque fermo il già ravvisato vuoto della disciplina collettiva in punto di modalità di adozione di tale inclusione.

Quanto alla inclusione del compenso per lavoro straordinario nella retribuzione feriale, l’art. 5 del c.c.n.l. 1989 dispone che gli operai hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con la retribuzione commisurata all’orario contrattuale, pari a 27 giorni lavorativi. Il richiamo alla retribuzione dell’orario contrattuale non può che escludere l’inclusione del compenso per lavoro straordinario, che, per definizione, non è quello contrattuale.

L’art. 6 dello stesso c.c.n.l., per gli impiegati, prevede il diritto ad un periodo di riposo, di varia durata a seconda dell’anzianità di servizio, con decorrenza della retribuzione. Anche in questo caso si fa riferimento alla retribuzione; ma, come già osservato per la tredicesima, manca ogni indicazione sul sistema di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella retribuzione feriale, ed anche in questo caso sarebbe irragionevole discriminare tra impiegati ed operai.

Alla luce dei su indicati principi il ricorso principale deve essere accolto e quello incidentale deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2012

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