Cassazione, Sentenza 21865 del 2010 Si alla previsione anticipata di un aumento dell’assegno di mantenimento legata ad un evento incerto e futuro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con decreto del 24.12.2004 il Tribunale di Roma respingeva il ricorso ex art. 9 l. 898/70 proposto da [OMISSIS] nei confronti dell’ex coniuge [OMISSIS], per il riconoscimento dell’assegno divorzile.
Il provvedimento, impugnato, veniva riformato dalla Corte di Appello di Roma, che disponeva la corresponsione di un assegno mensile di Euro 500 in favore della C., da aumentare ad Euro 800 nel caso in cui quest’ultima fosse stata costretta a rilasciare l’immobile attualmente occupato ovvero a pagare un canone di locazione.
Avverso la decisione S. proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resisteva con controricorso [OMISSIS].
Entrambe le parti depositavano memoria.
Successivamente la controversia veniva decisa all’esito dell’udienza pubblica del 29.9.2010.

Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione S. ha rispettivamente denunciato:

1) violazione degli artt. 9 l. 898/70, 737 c.p.c., per la mancanza di motivazione in ordine alla sopravvenienza di circostanze incidenti negativamente sulla capacità economica di esso ricorrente (grave cardiopatia, mantenimento della seconda moglie e del figlio di quest’ultima);

2) violazione degli artt. 9 e 5 l. 898/70, 737 c.p.c., per aver valutato la condizione reddituale dei coniugi avendo riguardo alla durata del matrimonio, e non a quella concernente la permanenza della loro comunione materiale e spirituale;

3) violazione degli artt. 737 c.p.c., 9 e 5 l. 898/70, con riferimento al disposto e asseritamente immotivato aumento dell’assegno divorzile da Euro 500 a Euro 800 mensili nel caso fosse intervenuto l’obbligo di pagamento del canone di locazione, vale a dire in relazione ad un evento futuro ed incerto;

4) violazione degli artt. 9 e 5 l. 898/70, per l’immotivata determinazione dell’assegno di mantenimento, per la cui quantificazione non si sarebbe tenuto conto dei parametri normativamente previsti;

5) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., per l’omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove per testi e per interrogatorio formale, richieste da esso ricorrente.

I primi due motivi di impugnazione sono inammissibili per violazione del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. all’epoca vigente (applicabile nel caso in esame, trattandosi di decisione emessa in data 7.3.2006), secondo il quale l’illustrazione di ciascun motivo avrebbe dovuto concludersi con la formulazione di un quesito di diritto o con l’indicazione del fatto controverso, adempimenti viceversa non osservati nella specie.

Gli altri motivi risultano poi infondati.

Ed infatti è insussistente la denunciata violazione di legge per quanto riguarda il terzo motivo, poiché l’anticipata previsione di un aumento dell’assegno divorzile mensile da Euro 500 a Euro 800 non è stata ancorata ad un mutamento delle condizioni esistenti legato ad imprecisati e generici eventi, ma alla valutazione economica di un fatto preventivamente individuato e dall’esito incerto, consistente nella semplice possibilità (e quindi non nella sicurezza) per la [OMISSIS] di mantenere la disponibilità dell’alloggio attualmente occupato in condizioni di gratuità.

Rispetto a tale evento, il cui possibile verificarsi era stato già prospettato al giudice del merito, questi si è dunque correttamente limitato ad operare un’anticipata valutazione economica, così operando in sintonia con le esigenze di economicità e di celere definizione del processo.

È analogamente insussistente la violazione denunciata con il quarto motivo poiché, contrariamente a quanto sostenuto, la Corte di Appello ha puntualmente richiamato i criteri dettati dall’art. 5 l. 898/70, ha per l’effetto valutato comparativamente la posizione economica delle parti, le loro esigenze, i rispettivi oneri, l’apporto dato dalla [OMISSIS] alla conduzione familiare, la durata del matrimonio.

Ne discende che il dettato normativo è stato rispettato e, correlativamente, che la censura formulata si esaurisce in una mancata condivisione nel merito della decisione adottata.

Resta infine il quinto ed ultimo motivo di ricorso, rispetto al quale è sufficiente rilevare che la prova dedotta, sulla quale il giudice del merito ha omesso una specifica motivazione, è stata all’evidenza implicitamente ritenuta irrilevante alla luce del tenore della decisione adottata, poiché finalizzata a dimostrare circostanze ininfluenti sulla determinazione dell’assegno di mantenimento, quali le condizioni di modesta e precaria consistenza reddituale di esso ricorrente all’epoca delle nozze, il comportamento tenuto fin dall’inizio dalla [OMISSIS] – che fra l’altro era risultata essere dedita all’alcoolismo -, la mancata considerazione della necessità di mantenere la nuova famiglia nel frattempo costituita.

Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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