Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-11-2011) 30-11-2011, n. 44413 Fascicolo per il dibattimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Reggio Calabria,con sentenza del 17 marzo del 2009, confermava quella resa il 28 settembre del 2004 dal Tribunale della medesima città, con cui A.F.M. ed A.R.B. erano stati dichiarati colpevoli, in concorso tra loro, del reato di detenzione e cessione di eroina e, riconosciuta l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, erano stati condannati alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 3.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

La vicenda è stata riassunta dai giudici del merito nella maniera seguente.

Il 21.10.1999 i CC. di Reggio Calabria, avendo appreso che il tossicodipendente P.G. era solito rifornirsi di eroina presso l’abitazione di A.F.M., lo avevano contattato e gli avevano consegnato una banconota da L. 50.000 preventivamente fotocopiata e contrassegnata ed avevano organizzato un appostamento in prossimità dello stabile dove abitava l’ A. in coincidenza con il momento in cui il P. vi si sarebbe recato per acquistare l’eroina.

Il predetto però, uscito dal palazzo, si era allontanato velocemente con un ciclomotore ed era stato quindi fermato solo dopo alcuni minuti senza essere trovato in possesso di sostanza stupefacente.

A quel punto i militari decidevano di perquisire l’appartamento dell’ A., ma furono costretti a rimanere sull’uscio per la presenza di un cane pastore tedesco accanto al portone di casa. In quel frangente il maresciallo C. udì A.F. M. dire al nipote R.: "Dai, jetta, jetta "a roba", Subito dopo i carabinieri videro il predetto R. entrare nel bagno con un involucro di cellophane in mano e percepirono poi una doppia tirata dello sciacquone del water. Entrati in casa dopo che A.F. aveva portato via il cane, i CC. rinvenivano sul tavolo della stanza da pranzo la banconota già consegnata al P., altre somme di denaro nei portafogli degli A. (L. 530.000 a F. e L. 93.000 a R.) e vario materiale utile al consumo di stupefacenti (cartine, pezzi di stagnola, due boccette di acqua distillata, un deflussore per la somministrazione di soluzioni perfusionali).I giudici del merito, sulla base delle risultanze del verbale di perquisizione, delle deposizioni dei militari (soprattutto quelle di C. e M.), considerata inattendibile la testimonianza del P. (quest’ultimo, contrastando quanto scritto in una formale denuncia, aveva affermato di non ricordare di aver avuto la banconota dai CC. ed aveva precisato di essersi recato dall’ A. solo in ragione della condivisa passione per i cani),hanno ritenuto provato che nel pomeriggio del (OMISSIS) il P. avesse acquistato una dose di eroina dall’ A.F. e che l’ A.R., su sollecitazione dello zio, si fosse disfatto della restante sostanza stupefacente,in quantità non determinabile, in loro possesso.

Ricorrono per cassazione i due imputati, per mezzo dei rispettivi difensori, con separati ricorsi A.R. con un unico motivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua compartecipazione e più precisamente sostiene che i giudici non avevano adeguatamente apprezzato la testimonianza del P. che aveva negato di essersi recato in quella abitazione per acquistare l’eroina.

A.F.M. deduce:

1) L’inutilizzabilità del verbale di perquisizione nella parte in cui non si limitava a descrivere le operazioni di perquisizione, ma conteneva una relazione di servizio sull’andamento delle indagini;

2) L’inutilizzabilità della deposizione del C. nella parte in cui era stata frutto della sola lettura degli atti o dei suggerimenti del pubblico Ministero;

3) Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del teste C. ed al fatto che la banconota trovata nell’abitazione dell’ A. fosse quella consegnata dai carabinieri;

4) la violazione della norma incriminatrice e dei criteri di valutazione degli indizi perchè, anche a volere credere alla deposizione del C., l’eventuale presenza della droga non era sufficiente a dimostrare la colpevolezza dei prevenuti in ordine al delitto loro ascritto, potendo trattarsi di stupefacente detenuto per uso personale.

All’odierna udienza il P.G. ed i difensori hanno concluso chiedendo rispettivamente la conferma e l’annullamento della decisione impugnata.

Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi vanno respinti con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Con l’unico motivo di censura A.R., sotto l’apparente deduzione del vizio di illogicità della motivazione, in realtà denuncia l’apprezzamento delle prove da parte dei giudici del merito, i quali con motivazione che non contiene alcuna incoerenza o errore giuridico hanno indicato le ragioni per le quali si è affermata la compartecipazione del predetto, che si trovava nell’abitazione dello zio al momento dell’irruzione dei carabinieri.

I giudici del merito hanno in particolare sottolineato che il maresciallo C., trovadosi in una posizione avanzata, aveva percepito le parole dette da A.F. al nipote R. per sbarazzarsi della droga ed aveva visto A. R. dirigersi verso il bagno con una busta di cellophane. Indi era stato percepito un doppio azionamento dello scarico del water.

Solo dopo tale azionamento A.F., rassicurato dal nipote, portò via il cane tirandolo dal guinzaglio consentendo in tal modo l’accesso ai carabinieri. Orbene l’invito di F. al nipote di disfarsi della "roba" e l’immediato accesso di quest’ultimo al bagno evidenziano che entrambi erano consapevoli della detenzione della droga, della quale si erano liberati all’arrivo dei carabinieri.

Con riferimento al primo motivo del ricorso avanzato nell’interesse di A.F., va ribadito che, a norma dell’art. 431 c.p.p., sono acquisiti al dibattimento tutti gli atti irripetibili compiuti nella fase delle indagini preliminari dalla polizia giudiziaria. Si considerano irripetibili gli atti che non possono essere rinnovati in dibattimento, come ad esempio le perquisizioni domiciliari, i verbali di sopralluogo, i rilievi ed in genere gli appostamenti ed i pedinamenti e tutti gli accertamenti non ripetibili compiuti su persone e cose. Quindi potevano legittimamente essere acquisiti al dibattimento ed utilizzati i verbali di pedinamento ed appostamento con i quali gli investigatori avevano dato atto di avere consegnato al P. una banconata da lire cinquantamila, di averlo visto entrare ed uscire dall’abitazione dell’ A. e di avere rinvenuto nell’abitazione del predetto la medesima banconata consegnata al P. unitamente ad altri oggetti pertinenti al reato indicati nel verbale di perquisizione.

Relativamente al secondo motivo è sufficiente osservare che l’art. 499 c.p.p., comma 5, prevede una parziale deroga al principio dell’oralità in base alla quale al testimone, in aiuto alla memoria, è consentito su autorizzazione del presidente consultare documenti da lui redatti. Anche in questo caso l’elemento di prova rimane la dichiarazione resa dal teste e non il documento consultato. Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di esame testimoniale, per autorizzare l’ufficiale o l’agente di P.G. a consultare "documenti da lui redatti" non è richiesto che questi li abbia personalmente redatti o sottoscritti, in quanto è sufficiente che abbia partecipato alle operazioni cui la documentazione si riferisce ovvero che tali operazioni siano state effettuate dall’ufficio di appartenenza (Cass. N. 15056 del 2009; n. 9370 del 1994, n. 5791 del 1999). Si è inoltre precisato che, per l’applicazione del disposto di cui all’art. 499 c.p.p., comma 5, non può operarsi alcuna differenziazione tra il concetto di "aiuto totale" e quello di "aiuto parziale" della memoria nel ricordo di un fatto, atteso che la specificità della previsione in discorso non sta nella "parzialità" dell’aiuto" ma nelle modalità del medesimo.

Infine l’autorizzazione alla consultazione non deve essere confusa con la contestazione di cui all’art. 500 c.p.p. per le modalità di attuazione e per la a diversa funzione dei due istituti. Quanto alle modalità l’aiuto viene dato al teste mostrandogli un documento da lui redatto mentre la "contestazione" avviene mediante il ricordo al teste di dichiarazioni da lui precedentemente rese e sulle quali egli abbia già deposto; quanto alla diversa funzione dei due istituti si osserva che dalle dichiarazioni rese dal teste attraverso un aiuto della memoria il giudice può trarre elementi per la prova del fatto mentre dalla "contestazione" può solo trarre elementi per valutare l’attendibilità del teste. Quindi nella fattispecie legittimamente si è tenuto conto delle dichiarazioni dei verbalizzanti anche se gli stessi in aiuto alla memoria sono stati autorizzati a consultare documenti.

Con riferimento al terzo ed al quarto motivo che, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente, si rileva che l’utilizzabilità del verbale di perquisizione con riferimento anche alle operazioni irripetibili prima menzionate, dimostra al di là di ogni ragionevole dubbio la detenzione della droga da parte di entrambi i prevenuti e la cessione al P., con evidente esclusione dell’uso personale. La cessione è dimostrata dal rinvenimento della banconota consegnata al P. e dalla deposizione del verbalizzante il quale ha riferito che quella banconota era stata consegnata al predetto proprio per l’acquisto della droga, nonchè dal rinvenimento del denaro nei portafogli dei prevenuti e di oggetti idonei al confezionamento delle dosi.

P.Q.M.

La Corte Letto l’art. 616 c.p.p..

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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