Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-10-2011) 30-11-2011, n. 44606

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 20/1/2011 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare avanzata da B.A.M. rilevando, da un lato, che lo stato di salute della condannata era pienamente compatibile con la detenzione e, dall’altro lato, che non sussistevano i presupposti per l’applicazione di misure alternative alla detenzione (anche avendo riguardo al trascorso periodo di latitanza con sottrazione per lungo tempo all’esecuzione della pena, all’inizio della espiazione al 16/6/2010 ed al lontano fine pena). Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la condannata con atto del 29/3/2011 nel quale ha formulato plurime doglianze; in particolare la ricorrente ha rilevato che il comportamento da essa tenuto in carcere e durante i pregressi arresti domiciliari era stato sempre ineccepibile, che, di contro, non era stata adeguatamente valutata la sua età ((OMISSIS) anni) così come prescritto per legge, che in realtà il decreto di latitanza era stato emesso al di fuori dei presupposti di legge, che non era stata data esecuzione al MAE perchè tale mandato non era idoneamente supportato.

Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio le censure proposte dalla B. in ricorso non meritano condivisione alcuna.

Il giudice del merito ha infatti argomentato con attenzione e congruità espositiva sulle ragioni per le quali il percorso criminale della B., la gravita dei fatti commessi, la sua volontaria prolungata sottrazione all’esecuzione di un mandato di cattura europeo, la consistenza del periodo residuo di espiazione pena, fossero elementi fortemente controindicanti la concessione della misura della detenzione domiciliare (neanche, peraltro, consigliata dalle condizioni di salute della condannata, affatto compatibili con l’ambiente carcerario). Orbene tali valutazioni appaiono affatto in linea con l’ambito valutativo discrezionale che il giudice ha nei riguardi di una istanza di concessione del beneficio in parola in favore di condannato ultrasettantenne, essendo stato escluso da questa Corte alcun automatismo nella concessione quale effetto della novella di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 7 (cfr. Cass. sent. n.28555 del 2008). Le censure non adducono ragioni per dubitare della correttezza e della congruità delle valutazioni fatte, logicamente motivate, e pertanto vanno respinte con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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