Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-10-2011) 30-11-2011, n. 44604 Sentenza straniera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 17/11/2009 la Corte di Appello di Napoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da F.R. di applicazione della continuazione fra i reati oggetto della sentenza 25/10/2002 della Corte di Appello di Roma e quelli accertati dalla sentenza emessa dal Tribunale di Monaco di Baviera e riconosciuta in Italia con sentenza 2/3/2005 della Corte di Appello di Napoli. La Corte di Napoli ha infatti ritenuto nella specie non applicabile l’istituto in discorso, la continuazione non potendosi ricomprendere tra gli "effetti penali della condanna" richiamati dall’art. 12 c.p., n. 1. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il F. lamentando in primo luogo violazione di legge con riferimento al disposto dell’art. 738 c.p.p., comma 1, e art. 138 c.p., nonchè agli artt. 56 e 3 della convenzione di Schengen di cui alla L. n. 338 de l 1993 e alla L. n. 350 del 1989, art. 1, che recepisce la Convenzione di Bruxelles 25/7/87. Il ricorrente ha altresì lamentato carenza ed illogicità di motivazione per avere la Corte pronunciato solo con riguardo all’istituto della continuazione e nulla argomentando in ordine al richiesto assorbimento dei fatti di cui alla sentenza straniera in quelli di cui alla sentenza della Corte di Appello di Roma.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge, in considerazione della manifesta infondatezza delle doglianze che muove. Quanto al primo profilo di censura, esso appare privo di consistenza alla luce del fermo indirizzo di questa Corte per il quale non è predicabile l’applicazione della continuazione in executivis tra reati giudicati in Italia e reati giudicati all’estero, oggetto di sentenza riconosciuta in Italia, posto che il riconoscimento della sentenza penale straniera produce nell’ordinamento interno i soli effetti di cui all’art. 12 c.p. tra i quali non è compreso il regime del reato continuato, i cui presupposti attengono al merito della affermazione di responsabilità e non sono pertanto estensibili dall’ambito proprio del diritto interno al diverso ambito nel quale è stata resa la sentenza riconosciuta in tali, (cfr. Cass. sentenze n. 31422 del 2006 e n. 19469 del 2008).

Quanto al secondo profilo del ricorso, afferente la pretesa mancata valutazione della gestione della questione dell’assorbimento esso appare inconsistente. La genericità della affermazione e la mancanza di specificazioni dirette ad affermare che, alla base della richiesta in questione, sussistesse la prospettazione di un quadro di identità o di continenza di fatti accertati in un pronunzi nell’ambito dei fatti accertati nell’altra decisione, fa ritenere che il ricorso censuri solo la mancata valutazione della "predeazione" delle due distinte vicende e che si sia, quindi, inteso, attrarre anche tale censura nell’ambito della questione della applicabilità della continuazione tra i fatti oggetto delle due condanne. In tal quadro, pertanto, la censura merita la sorte dianzi riservata a quella formulata con il primo profilo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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