T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 05-01-2012, n. 120 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 23 aprile 2005 la Corte dei Conti ha indetto un corso-concorso a 150 posti per il passaggio dall’area B all’area C, posizione economica C1, al quale potevano accedere i dipendenti, ancorché non in possesso di diploma di laurea, che vantassero un’anzianità:

– di anni cinque nelle posizioni economiche B3 e B3S;

– di anni sette nella posizione economica B2;

– di anni nove nella posizione economica B1.

In ragione della maturazione dei cinque anni di anzianità nella posizione economica B3S alla data del 23 agosto 2005, espone l’odierno ricorrente di non essere in possesso del requisito anzidetto di ammissione alla procedura selettiva, atteso che il bando prevedeva che l’anzianità dovesse essere posseduta alla data del 21 aprile 2005 (ben anteriore, peraltro, rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, fissato al 31 ottobre 2005).

Nell’osservare come le procedure per i passaggi interni tra le aree siano delineate, anche con riferimento ai sottesi requisiti, dal C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, sottolinea parte ricorrente l’irragionevolezza della disciplina negoziale in discorso, laddove consente il passaggio all’area C anche di personale inquadrato nelle posizioni economiche B1 e B2.

Questi i motivi di censura dedotti con il presente mezzo di tutela:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Irragionevolezza manifesta.

Il bando gravato avrebbe violato l’epigrafata disposizione, nella parte in cui ha previsto il possesso dei requisiti di partecipazione alla data del 21 aprile 2005, anziché alla successiva data (31 ottobre 2005) di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2) Violazione dei principi in tema di accesso ai pubblici uffici. Violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Irragionevolezza manifesta. Disparità di trattamento. Contraddittorietà manifesta.

Assume inoltre il ricorrente che il bando de quo sarebbe illegittimo nella parte in cui ha consentito la partecipazione al concorso anche dei dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche B1 e B2 (i quali, alla stregua della vigente contrattazione collettiva, possono accedere alla posizione B3 previa procedura selettiva).

Verrebbe, per l’effetto, a determinarsi un "doppio passaggio di qualifica" veicolato dalla valorizzazione del requisito dell’anzianità di servizio, senza adeguata considerazione della posizione economica di inquadramento e del connesso profilo funzionale.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Ministeri del 12 giugno 2003. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Costituzione. Eccesso di potere sotto il profilo dell’ingiustizia manifesta. Irragionevolezza manifesta.

Nell’assumere che nelle progressioni verticali debba essere attribuita precipua valorizzazione all’inquadramento del personale nella posizione economica immediatamente inferiore, rileva parte ricorrente che il bando non ha, illegittimamente, diversamente considerato il personale inquadrato nelle posizioni B3 e B3S, atteso il modesto scarto previsto, in termini di punteggio numerico, relativamente alla valutazione dell’esperienza professionale maturata nelle qualifiche di appartenenza (punti 1,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi nella posizione B3; punti 0,75 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi nella posizione B2; punti 0,50 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi nella posizione B1).

4) Violazione e falsa applicazione del C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, Allegato A. Eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza e della disparità di trattamento. Violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Nel rilevare come il bando di concorso abbia previsto che gli aspiranti non in possesso di diploma di laurea potessero essere ammessi alla procedura selettiva in ragione dell’anzianità maturata nella posizione (B1, B2, B3) di appartenenza, osserva parte ricorrente che la lex specialis avrebbe violato l’epigrafato contratto collettivo nella parte in cui contempla, ai fini in discorso, un’anzianità complessiva (e cumulabile) vantata nell’area B, piuttosto che nelle singole posizioni economiche in essa comprese.

5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Ministeri del 12 giugno 2003. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Costituzione. Eccesso di potere sotto il profilo dell’ingiustizia manifesta. Irragionevolezza manifesta.

Il bando sarebbe, poi, ulteriormente illegittimo sotto il profilo della irragionevolezza nella parte in cui contempla la valutabilità, nel novero dei titoli culturali, del Master di II livello presso Università o Enti riconosciuti; e non anche del Master di I livello.

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, lett. b), del C.C.N.L. del 12 giugno 2003. Eccesso di potere sotto il profilo della evidente disparità di trattamento. Irragionevolezza manifesta.

Contesta poi il ricorrente la valorizzazione dell’anzianità di servizio, per la quale – a differenza della valutazione dei titoli culturali e professionali – il C.C.N.L. non prevede alcun limite in termini di attribuzione di punteggio.

7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Disparità di trattamento. Manifesta illogicità ed irragionevolezza per mancata predeterminazione nel bando del numero di posti da destinare ai sub-profili amministrativo, tecnico ed informatico.

La mancata indicazione del numero dei posti da destinare a ciascuno degli epigrafati profili rileverebbe, da ultimo, sotto l’aspetto della lamentata inosservanza dei principi di correttezza e trasparenza dell’attività amministrativa.

Con motivi aggiunti depositati in giudizio il 14 ottobre 2009, il ricorrente ha poi impugnato:

– il provvedimento di esclusione prot. n. 764/C1/2005 del 1 settembre 2009, emesso dal Segretariato Generale della Corte dei Conti – Servizio per la gestione delle risorse umane e per la formazione, dal corso-concorso anzidetto, per mancato possesso del requisito di ammissione di cui al punto 3 dell’art. 2 del bando, come rettificato con decreto S.G. n. 116/S.G./2007 del 26 febbraio 2007;

– del provvedimento del 24 settembre 2009, prot. n. 4656-24/09/2009-RIS_UMA-B3-P, emesso dal Segretariato Generale della Corte dei Conti – Servizio per la gestione delle risorse umane e per la formazione, nella parte in cui ribadisce quanto contenuto nella nota di esclusione di cui sopra.

Nel rilevare come il Segretario Generale della Corte dei Conti, con decreto del 26 febbraio 2007, abbia provveduto a rettificare il bando di concorso prevedendo che il requisito dell’esperienza professionale dovesse essere posseduto (non già alla data del 21 aprile 2005, ma) alla data (31 ottobre 2005) di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, parte ricorrente contesta il provvedimento di esclusione nei suoi confronti emesso in ragione del riscontrato possesso di un’anzianità (pari ad anni quattro, mesi otto e giorni nove) inferiore a quella minima (cinque anni) prescritta dal bando per la posizione B3.

Pur riammesso con riserva a seguito del provvedimento reso in data 24 settembre 2009, il ricorrente deduce avverso l’anzidetta esclusione i seguenti argomenti di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione della lex specialis – decreto della Corte dei Conti n. 446/SG/2005 del 23 aprile 2005 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare dell’art. 2 del predetto decreto. Contraddittorietà ed illogicità manifesta con il combinato disposto dell’art. 2 n. 3, dell’art. 5 n. 1 e dell’art. 8, comma 1, lett. a), b) e C). Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento (contestandosi, sotto tale profilo, la valorizzazione dell’anzianità di servizio quale requisito di ammissione al concorso de quo);

2) Violazione della legge speciale (bando di concorso). Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 11 del decreto della Corte dei Conti n. 446/SG/2005 del 23 aprile 2005 e successive modifiche ed integrazioni. Incompetenza. Eccesso di potere (il provvedimento di esclusione sarebbe stato adottato dal Servizio Gestione Risorse dell’Amministrazione procedente e non dalla Commissione esaminatrice, della quale parte ricorrente assume la competenza ai fini di che trattasi);

3) Nullità assoluta del provvedimento di esclusione ex art. 21-septies della L. n. 241 del 1990 sotto il profilo della carenza assoluta di potere (il potere di esclusione rimesso all’Amministrazione si sarebbe, nella fattispecie, consumato a fronte del mancato esercizio anteriormente allo svolgimento delle prove);

4) Violazione dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione di legge sotto il profilo della forma e del contenuto del provvedimento di esclusione impugnato. Vizio di legittimità (mancata indicazione del termine e dell’Autorità nei confronti della quale è possibile proporre ricorso);

5) Violazione della legge speciale – decreto della Corte dei Conti n. 446/SG/2005 del 23 aprile 2005 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del bando, così come modificato dal decreto 550/SG/2009 del Segretariato Generale – Ufficio accessi e mobilità del personale. Difetto di attribuzione. Violazione e falsa applicazione di legge. Contraddittorietà ed illogicità manifeste. Eccesso di potere sotto il profilo della lesione della legittima aspettativa. Violazione dell’art. 97 della Costituzione (il provvedimento gravato con i motivi aggiunti all’esame, adottato il 1 settembre 2009, sarebbe tardivo rispetto al termine del 18 giugno dello stesso anno, previsto per la valutazione dei requisiti di ammissione dei partecipanti).

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata dalla Sezione accolta con ordinanza n. 5592, pronunziata nella Camera di Consiglio del 29 settembre 2005.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2011.

Motivi della decisione

1. Giova, ai fini di una compiuta disamina del presente gravame, brevemente ricostruire le vicende che hanno contrassegnato l’indizione, da parte della Corte dei Conti, della procedura selettiva relativa al corso-concorso a 150 posti per il passaggio dall’area B all’area C (posizione economica C1), di cui n. 3 posti riservati al personale appartenente ai ruoli locali in servizio presso gli Uffici della Corte dei Conti sede di Bolzano.

Con decreto segretariale n. 446 del 22 aprile 2005 veniva bandito il concorso di che trattasi, individuandosi, fra l’altro:

– il termine per il possesso dei requisiti, fissato alla data del 21 aprile 2005;

– il termine per la presentazione della domande di ammissione (31 ottobre 2005);

– le modalità di articolazione della procedura selettiva (valutazione dell’esperienza professionale, del titolo di studio, dei titoli culturali e professionali; prova scritta d’esame; corso di qualificazione)

– i punteggi attribuibili per i titoli di studio, per la valutazione dell’esperienza professionale, nonché dei titoli professionali, dei corsi di aggiornamento e qualificazione professionali;

– le modalità di svolgimento della prova scritta d’esame (svolgimento di un elaborato tratto dalle materie di cui agli annessi programmi di esame: Allegati A, B e C);

– la durata (non superiore a sei mesi) e le caratteristiche del corso di qualificazione.

Con successivo decreto del 6 febbraio 2007, l’Amministrazione procedente procedeva alla rettifica della data (21 aprile 2005) originariamente indicata ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, determinandone l’allineamento con la data (31 ottobre 2005) di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Prima di procedere all’ulteriore disamina delle modificazioni apportate alla lex specialis, non può omettere il Collegio di rilevare come l’opportunità – o, più propriamente, la necessità – di tale determinazione sia affatto omogenea con le indicazioni ritraibili dalla sentenza n. 10216, resa dalla Sezione il 10 ottobre 2006.

Tale pronunzia, riguardante proprio la medesima procedura selettiva oggetto della presente controversia, ha infatti disposto l’annullamento del bando nella parte in cui veniva indicata la data del 28 aprile 2005 quale termine per il possesso dei titoli da valutarsi; e ciò in quanto, avuto riguardo alla generale previsione di cui all’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 487 del 1994 (secondo la quale "i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione"), tale previsione di lex specialis si è dimostrata "priva di base normativa ed irragionevole … , con conseguente rilievo di illegittimità del provvedimento in esame in parte qua".

Il bando de quo formava, peraltro, oggetto di ulteriore intervento manipolativo ad opera del decreto n. 550/SG/2009 del 18 giugno 2009, oggetto dell’odierna impugnativa.

Con esso l’originaria formulazione della lex specialis di selezione veniva così modificata:

– suddivisione dei posti messi a concorso (nel numero complessivo di 150, rimasto inalterato) per profilo professionale (collaboratore amministrativo, collaboratore informatico, collaboratore tecnico), con riserva di n. 3 posti per il personale appartenente ai ruoli locali in servizio presso la sede di Bolzano;

– obbligo, per i candidati che avessero presentato tempestivamente la domanda di partecipazione (quindi, entro il termine, come sopra modificato, del 31 ottobre 2005) di rendere una dichiarazione "riguardante la scelta vincolante della tipologia della prova scritta d’esame che verterà sulle materie contenute nei programmi di esame A/B/C allegato al decreto segretariale del 23 aprile 2005";

– modificazione delle modalità di svolgimento della prova d’esame (non più consistente nello svolgimento di un elaborato, "così come disposto dall’art. 10 del … decreto n. 446 del 23 aprile 2005, bensì in un test articolato su n. 60 quesiti a risposta multipla la cui durata è fissata in un massimo di 45 minuti", comunque "predisposti su argomenti tratti dalle materie di cui ai programmi di esame A/B/C" annessi allo stesso decreto n. 446);

– modificazione della durata del corso di qualificazione ("non superiore, complessivamente, a 30 giorni lavorativi").

2. Come sopra riportati gli essenziali termini di riferimento per una compiuta delibazione del sottoposto thema decidendum, viene in considerazione il primo complesso di doglianze articolato dalla parte ricorrente con l’odierno mezzo di tutela, riguardante il termine (21 aprile 2005) fissato dal bando per il possesso dei requisiti di partecipazione, relativamente alla difformità dal termine (31 ottobre 2005) per la presentazione delle domande di ammissione.

Tale censura si rivela improcedibile, avuto riguardo alla constatata modificazione del termine di che trattasi, giusta decreto del Segretariato Generale della Corte dei Conti del 6 febbraio 2007.

3. Parimenti improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, si dimostra la doglianza con la quale parte ricorrente ha lamentato che il bando non ha indicato, nel novero dei complessivi posti di posizione C1 (150) messi a concorso, i relativi profili professionali di inquadramento.

Infatti, come osservato sub 1., l’originaria formulazione della lex specialis di selezione è stata modificata con decreto n. 550/SG/2009 del 18 giugno 2009; prevedendosi, fra l’altro,la suddivisione dei posti messi a concorso (nel numero complessivo di 150, rimasto inalterato) per profilo professionale (collaboratore amministrativo, collaboratore informatico, collaboratore tecnico), con riserva di n. 3 posti per il personale appartenente ai ruoli locali in servizio presso la sede di Bolzano.

4. Con ulteriori argomenti di censura contenuti nell’atto introduttivo del giudizio, si duole parte ricorrente (la cui posizione funzionale di appartenenza è B3S) che la consentita partecipazione alla procedura di che trattasi di dipendenti inquadrati in sottordinate posizioni (B1 e B2) consentirebbe a questi ultimi di accedere, in caso di esito vittorioso del concorso, all’area C (posizione C1) mediante una preclusa progressione per saltum.

Tali censure, variamente articolate nell’ambito dei motivi di ricorso, non meritano condivisione.

Intende il Collegio, a tale riguardo, aderire all’orientamento dalla Sezione già esplicitato, proprio a proposito del concorso oggetto di odierna indagine, con la rammentata sentenza 10216/2006.

Anche nella vicenda contenziosa definita con la decisione ora richiamata, la parte ricorrente aveva lamentato la violazione dei principi in tema di accesso ai pubblici uffici (nonché la disparità di trattamento e la contraddittorietà insite nella presupposta normativa di matrice contrattuale), in relazione alla possibilità per i dipendenti inquadrati nelle posizioni B1 e B2 (incaricati dell’espletamento di mansioni esecutive) di transitare direttamente nell’area C senza passare per la posizione B3; ulteriormente rappresentando che tale consentita possibilità – oltre ad essere contraddittoria in riferimento alla espressa previsione, nel contratto collettivo, di una selezione appositamente preordinata al passaggio da B1/B2 a B3- – si sarebbe, ulteriormente, rivelata in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine alla illegittimità dei "doppi passaggi di qualifica".

La disciplina della selezione interna de qua, così come delineata dalla pertinente contrattazione collettiva (art. 15 del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Ministeri stipulato il 16 febbraio 1995; C.C.N.L. del personale delle aree funzionali della Corte dei conti del 12 novembre 2004, che a sua volta rinvia all’art. 8 del C.C.N.L. 12 giugno 2003), non si pone infatti in contrasto con i principi più volte enunciati dalla Corte Costituzionale in materia di reclutamento dei pubblici dipendenti (cfr. sentenze 24 luglio 2003 n. 274, 4 dicembre 2002 n. 517, 23 luglio 2002 n. 373, 29 maggio 2002 n. 218, 16 maggio 2002 n. 194, 4 gennaio 1999 n. 1, 30 ottobre 1997 n. 320, 27 aprile 1995 n. 134, 29 dicembre 1995 n. 528, 20 luglio 1994 n. 314, 27 dicembre 1991 n. 487 e 4 aprile 1990 n. 161), ed in particolare con il principio del buon andamento (art. 97 Cost.), non configurandosi nella specie una procedura selettiva finalizzata ad un generale ed indiscriminato scivolamento verso l’alto di tutto il personale attraverso l’ingiustificata valorizzazione dell’anzianità di servizio.

In proposito, va osservato come, con le richiamate sentenze nn. 1/1999 e 194/2002, la Corte Costituzionale, richiamandosi agli artt. 97, 51 e art. 98 e art. 3 della Costituzione, abbia evidenziato come il pubblico concorso sia imposto anche per l’accesso alla qualifica successiva in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci (rappresentando, quindi, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione).

La Corte, nel censurare la prevista ammissione ai corsi di riqualificazione di dipendenti non appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore (in quanto volta a "conferire all’anzianità di servizio una funzione del tutto abnorme"), ha poi ribadito che "il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso in quanto proprio questo metodo offre le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci".

Nel caso in specie, le modalità del concorso, con le quali la partecipazione è stata estesa a categorie di personale diverse da quella (B3) immediatamente sottordinata rispetto alla posizione da conferire (C1), in ossequio al principio di salvaguardia dell’anzianità, non attribuiscono al requisito della mera anzianità quella funzione "abnorme" individuata dal Giudice delle leggi, ossia di un criterio elusivo del meccanismo generale del concorso per l’accesso ai pubblici impieghi.

Al contrario, appare del tutto conforme al principio di eguaglianza, che impone di trattare in maniera differenziata le situazioni in sé diverse, l’operato dell’Amministrazione che, pur permettendo un’ampiata partecipazione alla procedura di selezione, ha tuttavia articolato ed opportunamente valorizzato, in sede di formazione della graduatoria finale, le diverse condizioni personali che avevano legittimato l’ammissione alla fase concorsuale.

È al riguardo sufficiente considerare che i punteggi per l’anzianità sono differenziati in relazione alla posizione di appartenenza degli aspiranti (in particolare: punti 1,00 per i B3; punti 0,75 per i B2; punti 0,50 per i B1), senza che lo scarto previsto sia irragionevole al punto da trasmodare in invalidità della norma.

Per ciascun anno di servizio dei dipendenti B3 è, infatti, prevista l’attribuzione di un punteggio doppio rispetto al corrispondente periodo per i dipendenti B1 (10 anni di servizio dei primi sono equivalenti a 20 anni degli altri); laddove il raggiungimento di 20 punti di anzianità per i B3 richiederebbe, per i dipendenti in posizione B1, un servizio prestato per almeno 40 anni (analogo ragionamento, ancorché in termini aritmeticamente più attenuati, valendo per i dipendenti B2).

Non può quindi ritenersi che il mero fatto del conseguimento dell’anzianità necessaria in profili professionali diversificati conduca ad una pedissequa (quanto ingiustificata) omologazione delle posizioni dei partecipanti, atteso che, in tal modo, verrebbe a realizzarsi un pratico "appiattimento" di esperienze lavorative diverse con riveniente forzata "omogeneizzazione" di mansioni di rilevanza non equiparabile.

La censure dedotte con riferimento a tale profilo di interesse, come in precedenza anticipato, sono quindi infondate e devono essere disattese; così come non rivelano elementi di condivisibilità doglianze esposte con riferimento alla valutabilità, nel novero dei titoli culturali, del Master di II livello presso Università o Enti riconosciuti (e non anche del Master di I livello), atteso che scelta in tal senso espressa dalla procedente Amministrazione, ferma la lata discrezionalità che connota il presupposto apprezzamento, non dimostra carattere di illogicità e/o irragionevolezza suscettibile di inalveare il sindacato di legittimità rimesso all’adito organo di giustizia.

5. Va poi osservato come la procedente Amministrazione, con riferimento alla domanda di partecipazione al concorso presentata dal ricorrente, nonché in relazione alla scelta dall’interessato successivamente effettuata relativamente al profilo professionale di interesse, ne abbia disposto l’esclusione in ragione del mancato possesso del requisito dell’esperienza professionale richiesta; peraltro successivamente ammettendo, con riserva, l’interessato a partecipare alla procedura selettiva de qua.

Il provvedimento di esclusione de quo – gravato dal ricorrente con i motivi aggiunti dei quali si è in narrativa dato conto – è stato emesso in ragione del riscontrato possesso di un’anzianità (pari ad anni quattro, mesi otto e giorni nove) inferiore a quella minima (cinque anni) prescritta dal bando per la posizione B3.

5.1 Va in primo luogo escluso che vi sia stata una inappropriata commistione fra requisiti di ammissione al concorso (anzianità minima nella posizione rivestita) e valutazione dell’anzianità professionale.

Se la prima, infatti, è stata legittimamente valutata nella sua effettiva quantificazione (venendosi a riscontrare, relativamente alla posizione del sig. S., il mancato possesso dell’anzianità di cinque anni prescritta nel bando), non confligge con la corretta affermazione di tale principio la diversa valutazione dell’anzianità di servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per tale titolo (relativamente al quale, in presenza di una frazione di anno superiore a mesi sei, avviene l’arrotondamento ad anno intero), avuto riguardo alla chiara inassimilabilità dei relativi presupposti.

Nel rilevare come il diverso computo dell’anzianità ai fini di cui sopra sia stato chiaramente esplicitato nella lex specialis, ed avuto ulteriormente riguardo alla logicità della scelta sottesa all’individuazione del diverso computo dell’anzianità stessa in relazione alla non omogeneità dei requisiti di partecipazione rispetto alla valutazione del titolo dell’esperienza professionale, la censura va quindi respinta.

5.2 Nel dare atto della palese inconsistenza del profilo di censura con il quale viene lamentata l’incompetenza dell’Amministrazione procedente ai fini dell’adozione della determinazione di esclusione dal concorso (avuto riguardo alla carenza di attribuzioni in tal senso predicabili in capo alla nominata Commissione esaminatrice), vanno parimenti disattese le doglianze con le quali parte ricorrente assume la nullità dell’atto gravato in ragione alla pretesa decadenza dell’esercizio del relativo potere, per come asseritamente coordinata alla consecuzione temporale della sequenza procedimentale.

Se le relative doglianze si rivelano apoditticamente esposte – ex adverso dovendosi rammentare l’immanenza, in capo alla procedente Amministrazione, del potere di verificare l’effettivo possesso del titolo di partecipazione in capo ai soggetti aspiranti a prendere parte ad una procedura selettiva dalla stessa indetta, va d’altro canto esclusa la fondatezza della doglianza con la quale il ricorrente medesimo assume l’illegittimità dle provvedimento di esclusione a fronte della mancata indicazione del termine e dell’autorità dinanzi alla quale proporre ricorso.

Un consolidatissimo ed omogeneo orientamento giurisprudenziale, infatti, ha costantemente ribadito che la mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, del termine per proporre ricorso e dell’Autorità alla quale rivolgersi, se può incidere sul termine per impugnare l’atto (consentendo al giudice di ammettere la scusabilità dell’errore) non comporta, di per sé, la sua illegittimità (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2011 n. 1260).

6. L’infondatezza delle doglianze articolate con l’atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti successivamente proposti impone la reiezione dell’impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Corte dei Conti per complessivi Euro 1.000,00 (Euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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