Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-10-2011) 30-11-2011, n. 44591

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20/9/2010 la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza 16/2/2009 del Tribunale di Macerata, sezione di Civitanova Marche, ha rideterminato la pena nei confronti di M.M. in Euro 100,00 di ammenda (in luogo della originaria pena di gg. 20 di arresto), confermando l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 650 cod. pen., non avendo il M. ottemperato all’ordinanza 13/10/2006 del sindaco di Potenza Picena che gli aveva imposto, per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, di rimuovere una recinzione.

La Corte di merito, condivise – quanto all’affermazione di responsabilità – le argomentazioni della sentenza di primo grado, ha rilevato la legittimità dell’ordinanza sindacale imposta dalla constatata presenza sulla recinzione di spuntoni in ferro, la inottemperanza all’ordine di rimozione pur dopo il decorso del previsto termine di dieci giorni, la irrilevanza della condotta attuata (apposizione di coperture in legno sugli spuntoni) ai fini della sussistenza del reato e dell’elemento soggettivo e solo valutabile in punto di commisurazione della pena. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato deducendo erronea applicazione di legge. Il ricorrente difensore ha contestato la legittimità dell’ordinanza sindacale emessa al di fuori delle ragioni di legge, trattandosi di recinzione di ambito limitato eretta su terreno di proprietà del M. al solo fine di impedire il passaggio di un determinato individuo senza costituire situazione di pericolosità per la collettività.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso, anche alla luce delle ragioni illustrate nella memoria finale, sia del tutto condivisibile.

Emerge infatti dalla lettura dell’ordinanza 13/10/2006 del Sindaco di Potenza Picena (atto presupposto della contestata ed accertata violazione dell’art. 650 cod. pen.) che l’inottemperanza avrebbe riguardato la omessa demolizione di due tratti di recinzione eretti dal M. e pericolosi per la pubblica incolumità. Ma emerge anche, dalla lettura delle premesse dell’ordinanza, e da quanto risultante dalla sentenza 103/2002 del Tribunale di Macerata s.d. di Civitanova Marche, che l’area sulla quale erano state dal M. erette le due recinzioni era interamente di sua proprietà ed affatto immune da oneri reali a beneficio di terzi.

Emerge, quindi, come in ricorso prospettato, che la adozione dell’ordinanza sindacale 13/10/2006 non venne dettata dalla esigenza di tutelare le ragioni della pubblica incolumità, quali quelle di un transito della cittadinanza su un tratto aperto al pubblico in cui qualcuno avesse costruito barriere a difese della propria proprietà idonee a rappresentare (per la presenza di incongrui offendicula) ragione di pericolo per la persona: l’ordinanza in disamina risulta invece emessa al di fuori di tale quadro giustificativo e sull’assunto che potessero derivare pericoli da una costruzione di recinzione su area privata prospiciente area pertinente ad un condominio. Ebbene, il provvedimento emesso a tutela della sicurezza non della collettività ma di alcuni singoli cittadini fuoriesce, all’evidenza, dall’area della legittima emissione dei provvedimenti sindacali garantiti dalla sanzione penale ex art. 650 c.p. (cfr. Cass. sentenze n. 237 del 2008 e n. 3510 del 1985) e deve pertanto essere disapplicato.

In tal senso provvedendosi, pertanto, emerge la inesistenza di alcun indebito rifiuto di ottemperanza da parte del M. e ne consegue l’annullamento della impugnata sentenza, senza rinvio, posto che il fatto contestato non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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