Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-10-2011) 30-11-2011, n. 44587

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22/6/2010, depositata il 13/7/2010, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza 1/2/2007 del Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Ginosa, con la quale C.N. era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione quale responsabile del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 cpv. per essersi allontanato dal luogo di soggiorno obbligato senza autorizzazione.

La Corte di merito ha disatteso sia l’eccezione difensiva sollevata in ordine alla competenza territoriale, sia l’assunto difensivo per il quale avrebbero avuto valenza scriminante le addotte esigenze lavorative, sia infine la subordinata richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato con atto del 23/10/2010 deducendo, in due motivi, da un canto la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione, non essendo stato correttamente esplicitato l’iter argomentativo, e dall’altro canto la già sollevata eccezione di incompetenza perchè erroneamente applicato il criterio sussidiario di cui all’art. 9 c.p.p., comma 1 in luogo del criterio ordinario contemplato dall’art. 8 c.p.p., comma 1.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso, affidato a motivi non condivisibili, debba essere rigettato. Con riguardo alla questione di competenza territoriale, posta nel secondo motivo ma da esaminare con priorità stante il suo carattere pregiudiziale, si osserva che la doglianza è incentrata sul fatto che la Corte di merito avrebbe indebitamente quanto immotivatamente fatto ricorso al criterio residuale di cui all’art. 9 c.p.p. invece che dare applicazione alla regola di cui all’art. 8 c.p.p., comma 1; di contro, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto ritenere realizzato il reato con il semplice "allontanamento" dal territorio di soggiorno obbligato o quantomeno con l’"accesso" al territorio confinante realmente effettuato (e quindi individuando – rispettivamente – nel circondario di Altamura o di Acquaviva delle Fonti il giudice competente), senza necessità di ricorso al criterio sussidiario che ha collegato la competenza al circondario nel quale era stato controllato il C., ivi giunto dopo l’allontanamento (ossia: Castellaneta, sita nel circondario di Taranto s.d. di Ginosa). L’assunto difensivo non è condivisibile. La Corte di merito ha, invero, fatto piena e puntuale applicazione dell’indirizzo di questa Corte in materia di determinazione della competenza territoriale per il reato di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 (arbitrario allontanamento del sorvegliato speciale dal luogo di dimora); è stato infatti affermato (cfr. da ultimo Cass. sent. n. 17354 del 2009), posto che il reato di cui si tratta – che ha carattere istantaneo – si consuma, indipendentemente dal luogo in cui il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno viene rintracciato, nel momento e nel luogo in cui lo stesso arbitrariamente entra nel territorio di un comune diverso da quello da cui gli è stato imposto di non allontanarsi e posto altresì che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, non può attribuirsi valore decisivo alle dichiarazioni dell’imputato allorchè non siano sorrette da sicuri riscontri, che, ogni qualvolta non sia possibile ricostruire in modo certo quale percorso l’imputato abbia seguito per recarsi ove venne controllato e il territorio di quali comuni abbia attraversato, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all’art. 9 c.p.p.. Poichè dunque il Comune di Altamura – nel quale il C. era stato costretto a soggiornare – confina, incontestatamente, con più territori di diversi comuni e poichè nessun elemento emerge a far ritenere che per giungere a Ginosa, ove venne trovato, il C. abbia attraversato il Comune di Santeramo in Colle (sito nel circondario del Tribunale di Acquaviva delle Fonti), non vi è che da condividere il corretto ricorso all’art. 9 c.p.p., comma 1 che ha condotto a statuire la competenza territoriale del Tribunale di Ginosa (s.d. di Taranto), in quel territorio essendo incontestabile che la condotta di allontanamento ebbe ad esaurirsi.

Quanto alle censure poste nel primo motivo, esse appaiono di totale inconsistenza, posto che predicano una esistenza di motivazione apparente resa in relazione ai motivi di appello; la Corte invece ha diffusamente illustrato le ragioni poste a base della sua decisione di ritenere la competenza del primo giudice ed ha anche motivatamente disatteso le "giustificazioni" lavorative addotte dal C. a sostegno della sua presenza in Castellaneta (osservando che siffatte ragioni avrebbero dovute essere incluse in apposito programma e sottoposte all’approvazione dell’Autorità).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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