Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-06-2012, n. 10197 Parti comuni dell’edificio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 27-4-1998 Io.Ma. assumeva di essere proprietaria di due terranei facenti parte del fabbricato condominiale sito in (OMISSIS), per il quale era stato già costituito il condominio ma non erano state ancora formate le tabelle condominiali, a causa dell’opposizione degli eredi di I.E.. L’attrice, inoltre, nel far presente che il cortile interno del predetto fabbricato condominiale era comune anche agli assegnatari di due piccoli comprensori appartenenti rispettivamente a I.E. e io.ma., deduceva che gli eredi di I.E. avevano illegittimamente creato un varco di comunicazione tra il loro corpo di fabbrica e il locale terraneo facente parte del predetto edificio condominiale, praticando un’apertura nel muro perimetrale di detto edificio, avente funzione portante, con conseguente abuso della cosa comune, vietato dall’art. 1102 c.c.. Tanto premesso, Io.Ma. conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli io.ma., I.P., I. A., P.M., I.R., I.M., V.A., V.I., G.M., C. R., D.G., E.M., F.G. e F.M.G., per sentir dichiarare l’illegittimità dell’apertura del varco di comunicazione e condannare gli eredi di I.E. alla sua eliminazione, nonchè per sentir disporre la formazione delle tabelle millesimali del Condominio.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva P.M., in proprio e quale procuratrice speciale dei germani I.P., I.R., I.A. e I.M., in rappresentanza della comunione ereditaria di I.E., contestando la fondatezza della domanda attrice e chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 15-7-2003 il Tribunale accoglieva la domanda, condannando i convenuti eredi di I.E. al ripristino dello stato dei luoghi mediante eliminazione del varco di comunicazione tra il cespite di via (OMISSIS) (particella 496/2) ed il locale terraneo di via (OMISSIS) (particella 106/7);

dichiarava, inoltre, che i valori millesimali relativi alle unità immobiliari del fabbricato sito in via (OMISSIS) sono quelli di cui ala relazione di consulenza tecnica integrativa depositata il 14-4-2002.

P.M., in proprio e nella anzidetta qualità, proponeva appello avverso il capo della sentenza concernente la condanna degli eredi di I.E. alla eliminazione del varco.

Con sentenza depositata il 25-5-2010 la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame.

P.M., in proprio e quale procuratrice speciale dei germani I.P., I.R., I.A. e I. M., in rappresentanza della comunione ereditaria di I. E., ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, sulla base di tre motivi.

I.M. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.

In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 324 e 346 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di non poter esaminare nuovamente la questione inerente la qualificazione giuridica del muro oggetto di causa (se "divisorio" o "perimetrale"), in quanto coperta dal giudicato formatosi sulla statuizione del giudice di prime cure inerente la determinazione dell’estensione della proprietà condominiale.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione alle affermazioni ad abundantiam contenute nella sentenza impugnata, secondo cui: 1) l’atto di divisione del 18-5-1960 confermerebbe che gli immobili di via (OMISSIS) (ivi compresi i cespiti attribuiti a I.E.) e quelli facenti parte dell’edificio di via (OMISSIS) sono distinti e autonomi, per cui il muro de quo deve essere considerato come perimetrale; 2) nel predetto atto il muro in questione non viene mai definito come divisorio dai condividenti; 3) non vi è alcuna pattuizione contrattuale che attribuisca agli odierni ricorrenti la facoltà di aprire varchi nel muro per cui è causa.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’accertamento della volontà delle parti compiuto dalla Corte di Appello in relazione al contenuto dell’atto di divisione de 1960.

2) Il primo motivo è fondato.

La Corte di Appello ha affermato che deve ritenersi coperta da giudicato la statuizione della sentenza di primo grado, costituente indispensabile premessa di quella contenuta nel capo b), secondo cui il fabbricato di via (OMISSIS), compresi i locali terranei attribuiti a I.E., costituisce cespite immobiliare distinto e separato rispetto all’edificio di via (OMISSIS), che è un autonomo condominio delimitato proprio dal muro perimetrale in questione; tant’è che nelle tabelle millesimali relative alla ripartizione delle spese comuni, rese obbligatorie dal Tribunale con il capo b) della sentenza impugnata, divenuto cosa giudicata in quanto non impugnato autonomamente, i predetti immobili sono stati considerati separatamente, essendo stata autonomamente valutata solo la consistenza volumetrica del fabbricato di via (OMISSIS). Orbene, poichè con tale statuizione il muro in questione è stato considerato come muro perimetrale facente parte e delimitante il condominio di via (OMISSIS), secondo il giudice del gravame, in virtù del giudicato formatosi, deve ritenersi preclusa ogni questione volta ad attribuire diversa qualificazione al predetto muro.

Giova, peraltro, rammentare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la formazione della cosa giudicata, per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall’impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perchè fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno; mentre non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest’ultima sia oggetto del gravame (Cass. 29-4-2006 n. 10043; Cass. 18-10-2005 n. 20143; Cass. 28-6-2001 n. 8859; Cass. 15-9-1999 n. 9823).

Nella specie, difettano le condizioni di legge perchè possa affermarsi che, in relazione alla specifica questione della natura perimetrale del muro nel quale è stato aperto il varco da parte degli eredi di I.E., si sia formato il giudicato sulla sentenza di primo grado.

E invero, gli eredi di I.E. sin dal primo grado hanno contestato la dedotta illegittimità del varco da essi aperto nel muro, sostenendo che tale muro non era perimetrale, ma divisorio.

Tale assunto è stato ribadito con l’atto di appello, con il quale gli odierni ricorrenti, nell’impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui li aveva condannati alla chiusura del varco, hanno insistito nel sostenere che il muro in cui è stata praticata l’apertura è di natura divisoria e non perimetrale e, pertanto, non appartiene a tutti i condomini, ma solo ai proprietari delle unità immobiliari finitime.

Non par dubbio che la problematica inerente alla esatta definizione della natura giuridica del muro in oggetto costituisca un presupposto imprescindibile ai fini dell’accertamento demandato al giudice di merito circa la legittimità o meno dell’apertura del varco da parte di convenuti. E’ evidente, pertanto, che nessun giudicato può ritenersi formato su tale questione, avendo gli eredi di I. E. incentrato il proprio atto di appello in relazione al capo a) della sentenza di primo grado, con cui è stata pronunciata la loro condanna alla chiusura del varco, proprio sulla tesi secondo cui il predetto muro non è un muro di confine del fabbricato di via (OMISSIS), ma un muro interno divisorio.

Non rileva, in contrario, il fatto che gli odierni ricorrenti non abbiano impugnato anche il capo b) della sentenza di primo grado, con cui sono stati definiti i valori millesimali relativi alle unità immobiliari componenti il fabbricato di via (OMISSIS).

E’ vero, infatti, che le tabelle millesimali sono state forniate sul presupposto che il fabbricato di via (OMISSIS) costituisce un cespite immobiliare distinto e separato rispetto all’edificio condominiale di via (OMISSIS); e che implicito passaggio logico preliminare ai fini della statuizione sub b) è rappresentato dalla natura perimetrale del muro in oggetto, che separa i due compendi immobiliari.

E’ evidente, tuttavia, che l’accertamento della natura del muro de quo costituisce presupposto comune di entrambe le domande proposte dall’attrice; sicchè, avendo gli appellanti contestato, sia pure attraverso la sola impugnazione del capo a) della sentenza di primo grado, la natura perimetrale del muro, nessun giudicato si è formato sulle affermazioni implicitamente rese al riguardo dal Tribunale con riferimento al capo b), in quanto la relativa questione non è autonoma e indipendente rispetto a quella investita dai motivi di gravame ma, al contrario, si identifica con essa.

In accoglimento del motivo in esame, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

Gli altri motivi restano assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente grado di giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *