Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-06-2012, n. 10196 Difformità e vizi dell’opera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il Condominio (OMISSIS) sito in (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la Piave s.a.s. e la Nova Edilflex s.r.l. chiedendone la condanna al rifacimento delle opere viziate, ex artt. 1668 e 2931 c.c. e al risarcimento dei danni non eliminabili: nei confronti di Nova Edilflex s.r.l. la richiesta concerneva specificamente il rifacimento dell’impermeabilizzazione.

Nel corso del giudizio le società convenute si costituivano chiedendo il rigetto della domanda.

Su istanza della di Nova Edilflex s.r.l. era autorizzata la chiamata in giudizio di Assicurazioni Generali s.p.a., che si costituiva.

Il giudizio dichiarato interrotto per il fallimento di Nova Edilflex s.r.l. era riassunto nei confronti del Fallimento e della Piave s.a.s. che rimanevano contumaci.

Con sentenza parziale era dichiarata la legittimazione attiva del Condominio e la carenza della legittimazione passiva della Nova Edilflex s.r.l., subappaltatrice con il consenso della committente dei lavori da questi affidati alla Piave s.a.s..

Con sentenza definitiva del 28 maggio 2002 il Tribunale condannava la Piave s.a.s. al risarcimento dei danni relativamente a tutti i vizi accertati, liquidando la somma di Euro 134.458,41.

Con sentenza dep. il 17 dicembre 2004 la Corte di appello di Torino rigettava l’impugnazione proposta dalla Piave s.a.s..

Per quel che ancora interessa, i Giudici di appello disattendevano l’eccezione di estinzione del giudizio interrotto a seguito del Fallimento Nova Edilflex s.r.l., osservando che l’atto di riassunzione nei confronti della Piave s.a.s., pur non essendo stato notificato al domicilio eletto presso l’avv. Ferlisi, era da considerarsi ritualmente notificato all’altro procuratore costituito, avv. Fubini, che rappresentava e difendeva la Piave s.a.s., non assumendo rilevanza l’elezione di domicilio che riguarda la parte e che non vi è motivo di estendere – in mancanza di espressa indicazione- al codifensore che non abbia lo studio fuori della circoscrizione del tribunale adito.

In ogni caso, era rilevata l’intangibilità della sentenza parziale, nei confronti della quale non aveva preso posizione l’appellante, anche tenuto conto dell’inapplicabilità dell’art. 327 cod. proc. civ., comma 2 e che era decorso l’anno dal deposito della sentenza medesima.

I Giudici osservavano che con l’atto di citazione l’attore aveva proposto domanda di eliminazione dei vizi e delle difformità delle opere realizzate in base al contratto di appalto intercorso fra il Condominio e la Piave, ritagliando i problemi di impermeabilizzazione, soltanto perchè considerati direttamente garantiti dalla Nova Edilflex s.r.l., subappaltatrice in virtù del rapporto intercorso con la Piave s.a.s.: in sede di precisazione delle conclusioni rassegnate prima della sentenza parziale era stato chiesto il risarcimento di tutti i danni, senza distinguere quelli da inadeguata impermeabilizzazione, nei confronti delle società convenute, e successivamente, in sede di conclusioni dopo la pronuncia parziale, la richiesta di risarcimento era stata rivolta per tutti i danni nei confronti della sola Piave s.a.s..

Secondo la sentenza, la successiva domanda proposta nel corso del giudizio di primo grado di condanna della Piave s.a.s. al risarcimento di tutti i danni, senza alcuna distinzione con quelli di impermeabilizzazione, e di rinuncia a quella di eliminazione dei vizi originariamente formulata si risolveva in una mera precisazione o emendatio libelli e, come tale, non doveva essere notificata ai sensi dell’art. 292 cod. proc. civ., alla Piave rimasta contumace dopo la riassunzione del giudizio.

Premesso che non era stata contestata la responsabilità dell’appellante per i vizi che erano risultati dall’accertamento tecnico preventivo, per quel che concerneva la quantificazione del danno, la sentenza rilevava che era da ritenersi inammissibile il motivo di appello che non aveva preso in considerazione quelle che erano state al riguardo le considerazioni del giudice di primo grado che, in realtà, aveva fondato la decisione sulle fatture depositate dal Condominio e non sulla consulenza tecnica d’ufficio.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Piave s.a.s.

sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’intimato, il quale in ottemperanza dell’ordinanza del Collegio, ha depositato la deliberazione dell’assemblea che autorizzava l’amministratore a resistere nel presente giudizio di cassazione.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 125 disp. att., in relazione all’art. 170 cod. proc. civ. nonchè dell’art. 170 cod. proc. civ., censura la decisione gravata che aveva disatteso l’eccezione di estinzione del giudizio osservando che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, la notificazione dell’atto a un procuratore in un luogo diverso dal domicilio eletto e non ricevuto personalmente dal procuratore è affetta da nullità.

1.2.- Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ. secondo comma nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce l’ammissibilità dell’appello avverso la sentenza parziale dep. il 27 -2-2001, che dunque non era passata in giudicato, tenuto conto di quanto era stato espresso nelle difese di cui all’atto di appello ed era stato contestato il provvedimento dichiarativo della contumacia, dovendo considerarsi che la nullità della notificazione comporta la prova della mancanza di conoscenza dell’atto. D’altra parte, la statuizione in ordine alla carenza di legittimazione passiva della Nova Edilflex s.r.l. non avrebbe potuto comportare la proposizione di una domanda nuova nei confronti di essa ricorrente.

1.3.- Il primo e il secondo motivo – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

La sentenza, nell’escludere l’estinzione del giudizio, ha ritenuto la rituale tempestiva riassunzione effettuata dall’attore nei confronti della società ricorrente, essendo stato l’atto notificato a uno dei due procuratori costituiti dai quale essa società era rappresentata e difesa al momento in cui il procedimento venne dichiarato interrotto, anche se la notificazione avvenne in luogo diverso dal domicilio eletto. Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori, è valida la notifica di un atto, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario, atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario, con la conseguenza che quest’ultimo non può restare inerte. Nella specie va osservato che: la parte, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferlisi e Fubini aveva eletto domicilio presso il primo difensore; la notificazione venne effettuata presso il procuratore non domiciliatario ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., in quanto l’atto era stato consegnato presso lo studio del legale a mani di un collega, dovendo qui sottolinearsi che destinatario della notificazione è il procuratore costituito, non la parte, pertanto il luogo che rileva ai fini di detta notificazione è il domicilio (reale o eletto) del procuratore e non il domicilio eletto dalla parte sempre che tale procuratore non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio R.D. n. 37 del 1934, ex art. 82.

In considerazione della corretta declaratoria di contumacia della ricorrente e della conseguente inapplicabilità dell’art. 327 cod. proc., comma 2, doveva decorrere il termine lungo con il passaggio in giudicato della sentenza parziale in assenza di riserva di appello.

2.1.- Con il terzo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 292 cod. proc. civ., dell’art. 1668 cod. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che la domanda di risarcimento di tutti i danni proposta nel corso del giudizio quando la società Piave era contumace era domanda nuova rispetto a quella originariamente proposta con cui nei confronti di essa ricorrente era stata chiesta l’eliminazione dei vizi delle opere ad eccezione di quelle di impermeabilizzazione in relazione alle quali la domanda era stata formulata nei confronti della Nova Edilflex s.r.l., mentre il risarcimento dei danni era stata chiesto per i vizi non eliminabili. Pertanto, la domanda doveva essere notificata alla ricorrente. La sentenza era contraddittoria laddove prima aveva affermato che la domanda non era mutata e poi aveva ritenuto che vi era stato l’ampliamento del petitum.

2.2.- Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, nell’escludere la denunciata novità della domanda proposta nei confronti della ricorrente, ha precisato che l’originaria azione esperita con l’atto di citazione aveva a oggetto i vizi relativi alle opere tutte di cui al contratto di appalto che era intercorso fra l’attore e la ricorrente, atteso che il Condominio nessun rapporto aveva avuto con il subappaltatore il quale, in virtù per l’appunto del subappalto, aveva eseguito le opere di impermeabilizzazione: l’attore aveva fatto valere la prestazione della autonoma garanzia prestata alla Nova Edilflex s.r.l..

Orbene, dall’esame dell’atto di citazione consentito dalla natura processuale del vizio lamentato, deve ritenersi corretta la decisione impugnata, tenuto conto che con la domanda introduttiva era stata invocata nei confronti della Piave s.a.s. la garanzia anche per i vizi di impermeabilizzazione laddove si faceva riferimento alla corrispondenza intercorsa con il Condominio circa i difetti al riguardo riscontrati e gli obblighi al riguardo assunti – a seguito della non regolare esecuzione rispetto a tali lavori – dalla Piave s.a.s. con la quale era intercorso il contratto di appalto e che era il soggetto contrattualmente obbligato a prestare la garanzia di cui all’art. 1667 cod. civ.; d’altra parte, anche con le conclusioni dell’atto di citazione era formulata richiesta di condanna della Piave s.a.s. a provvedere al rifacimento delle opere in modo da eliminare i difetti rilevati nell’edificio e sopra segnalati ex art. 2931 cod. civ.: a tale domanda si aggiungeva quella chiesta nei confronti Nova Edilflex s.r.l. in virtù del prestata garanzia.

Per quel che concerne la novità della domanda di risarcimento dei danni, occorre qui evidenziare che tale domanda era formulata in sostituzione di quella di eliminazione dei vizi e di rifacimento delle opere originariamente proposta, che veniva rinunciata:

evidentemente tale richiesta aveva a oggetto la corresponsione di una somma pari al costo necessario per l’effettuazione da parte del Condominio dei lavori diretti all’eliminazione dei vizi e al rifacimento delle opere. Orbene, va ricordato che la domanda di pagamento di una somma di danaro pari al costo necessario per la riparazione del danno costituisce una mera modificazione (emendatio) e non mutamento (mutatio) della domanda di reintegra in forma specifica proposta con l’atto di citazione, emendatio che non rientra fra quegli atti che, ai sensi dell’art. 292 cod. proc. civ., devono essere notificati alla parte contumace.

3.1.- Il quarto motivo, lamentando motivazione insufficiente e contraddittoria, denuncia l’erronea interpretazione dell’atto di appello laddove la sentenza aveva erroneamente ritenuto che essa ricorrente avesse censurato la consulenza tecnica mentre la decisione di primo grado era stata basata sulle fatture depositata dall’attore, quando l’appellante aveva inteso per l’appunto contestare la quantificazione operata sulla base di tale documentazione, dovendo l’atto interpretarsi alla stregua delle finalità perseguite dalla parte.

3.2.- Il motivo è infondato.

La denuncia si risolve nella censura dell’interpretazione dell’atto di appello, che ha ad oggetto un tipico accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità per violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss cod. civ., che non sono stati neppure denunciati, ovvero per totale inadeguatezza della motivazione, vizio che è del tutto insussistente.

4.1.- Il quinto motivo, lamentando motivazione insufficiente e contraddittoria nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 303 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto non contestata la responsabilità di essa ricorrente, non avendo tenuto conto di quanto dedotto nell’atto di appello a pag. 10 e nella comparsa conclusionale; non aveva considerato che il processo riassunto non comincia ex novo ma continua con tutti gli effetti già verificatisi: la sentenza impugnata non aveva considerato che dalla stessa documentazione prodotta da controparte era risultato che il Condominio non avesse patito alcun danno.

4.2.- Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto che le affermazioni contenute nella decisione di primo grado in ordine all’accertata responsabilità della ricorrente per i difetti di costruzione e le difformità riscontrati con l’accertamento tecnico preventivo non avevano formato oggetto di contestazione, così evidentemente considerando al riguardo formatasi la cosa giudicata conseguente alla mancanza di uno specifico motivo di appello; la ricorrente, con il presente ricorso, avrebbe dovuto, in virtù del principio di autosufficienza, allegare e dimostrare di avere formulato uno specifico motivo di appello, trascrivendone il contenuto: tale onere non è stato ottemperato, essendosi la ricorrente limitata ad affermare di avere formulato doglianze a pagina 10 dell’appello e con la comparsa conclusionale.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 4.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

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