Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-06-2012, n. 10194

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 2.10.92 B.C. evocava in giudizio avanti al tribunale di Catania, C.G.M., C.S. e B.A. e, premesso di essere proprietario di un distacco di terreno sito nel comune di (OMISSIS), da lui acquistato in data 29.6.1983 dal fallimento di B.G. con decreto registrato il 15.7.83 e trascritto il 28.9.83, deduceva di essere venuto di recente a conoscenza che detto terreno, ad opera dei confinanti G.M. C., C.S. e B.A., era stato recintato, e che erano stati ivi costruiti manufatti in c.a. con pilastri, cavi e solai; pertanto egli chiedeva la condanna dei convenuti alla rimozione di quanto illegittimamente da loro posto in essere sul suo terreno, all’immediato rilascio dello stesso e al risarcimento dei danni quale corrispettivo per l’uso dell’immobile.

Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la domanda attrice e chiedendo ed ottenendo la chiamata in giudizio della locatrice M.C. che aveva concesso il terreno stesso in locazione con contratto in data 1.1.1998, alla ditta COCO e BARBONI snc di cui essi convenuti erano soci. Interveniva e si costituiva in causa M.C..

La M. deduceva di essere proprietaria del terreno in questione per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. come da decreto in data 9.1.1987 del Pretore di Belpasso, registrato a Catania il 22.6.1987 e trascritto il 23.9.1877 per cui chiedeva il rigetto della domanda attrice ed il riconoscimento del suo diritto di proprietà, precisando inoltre di avere speso la somma di circa L. 80.000.000 per i manufatti e le opere eseguite sul terreno de quo.

Replicava il B. deducendo che il menzionato decreto di usucapione speciale era illegittimo e comunque a lui inopponibile perchè mai notificato nè a lui, nè ai suoi danti causa, per cui chiedeva che tale provvedimento venisse "disapplicato" anche per difetto dei presupposti richiesti per la sua concessione.

Acquisite le prove testimoniali dedotte ed espletata CTU, l’adito Tribunale di Catania, con sentenza n. 723/2003 accoglieva la domanda del B. e condannava la M. a rimuovere i manufatti e quanto costruito sul terreno in questione nonchè al pagamento della complessiva somma di Euro 13.653,50 quale risarcimento del danno e della somma di Euro 58,10 per ogni mese di ritardo nel rilascio dell’immobile; condannava altresì la ditta COCO e BARBONI snc a rilasciare in favore dell’attore la detenzione del terreno stesso;

regolava infine in vario modo le spese processuali.

M.C. proponeva appello avverso tale sentenza che censurava in relazione a più punti;si costituiva il B. chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale in relazione alla disposta quantificazione del "canone" mensile nonchè alla statuizione riguardante la pronunciata carenza di legittimazione passiva degli originari convenuti C. e Ba. e relativa compensazione dette spese processuali.

L’adita Corte d’Appello di Catania con sentenza n. 834/08 depositata in data 2.2.2008 accoglieva l’appello ed in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava l’acquisto del terreno da parte della M. per usucapione speciale giusta decreto 9,1,1987 del Pretore di Belpasso, condannando il B. al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore della M. e del solo grado d’appello nei riguardi dei C.- Ba.. Osservava la corte etnea, richiamando la giurisprudenza di questa S.C., che il possibile conflitto tra l’acquisto dell’immobile a titolo derivativo e l’acquisto per usucapione era sempre risotto in favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accertava l’usucapione e dell’anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell’acquisto a titolo derivativo e ciò anche ne caso di acquisto di un bene per aggiudicazione in sede di esecuzione forzata.

Avverso la predetta pronuncia, il sig. B.C. ricorre per cassazione sulla base di 4 mezzi illustrati da memoria ex art. 1159 bis c.c.; resiste con controricorso la M., formulando ricorso incidentale condizionato; anche gli intimati C. e Ba. resistono con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso principale l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1159 bis c.c. e degli artt. 2643 e 2644 c.c.; della L. 10 gennaio 1976, n. 346, art. 3 e dell’art. 2909 c.c. e art. 742 c.p.c.; nonchè vizio di motivazione della sentenza.

Premette che il terreno era stato trasferito ai fallimento a partire dal 12.1978 fino al 1983 (decreto di trasferimento del cespite al ricorrente) per cui, in questo arco di tempo (5 anni) la M. non poteva averlo certamente posseduto. Sottolinea inoltre che il decreto di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale emesso dal Pretore ai sensi dell’art. 1159 bis c.c. non aveva valore di sentenza ed era peraltro illegittimo perchè emesso in assenza di contraddittorio nè era comunque opponibile perchè mai notificato nè a lui, nè ai suoi danti causa; conseguentemente il ricorrente chiede la disapplicazione del provvedimento in esame, stante la carenza dei presupposti stessi per la sua pronuncia da parte del giudice. Replica la controricorrente M. che tale decreto ex art. 1159 bis c.c. è invece perfettamente valido ed efficace nei confronti di chiunque, essendo stati eseguiti tutti gli adempimenti e gli incombenti previsti dalla L. n. 346 del 1976, art. 3 (affissione all’albo del comune ove è situato il fondo, della pretura, pubblicazioni negli annunzi legali della provincia, notifiche ed altro), come attestato del resto dal pretore di Belpasso che, in difetto di opposizioni, lo ha emesso in data 9.1.1987 in favore di M.C..

La doglianza è fondata.

La giurisprudenza di questa S.C. è univoca nel ritenere che il provvedimento in questione non sia equiparabile ad una sentenza per cui non è suscettibile di passare in giudicato con riferimento alle situazioni giuridiche relative a coloro che ritengono di essere titolari di un diritto reale sul bene in questione e – come nella fattispecie – sono rimasti estranei al procedimento in esame; il decreto ex art. 1157 bis c.p.c., invero conferisce solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario dello stesso provvedimento fino a quando, a seguito dell’opposizione di cui all’art. 3 della citata legge o di un autonomo giudizio non sia emessa pronuncia di accertamento della proprietà (Cass. n. 14373 del 29/07/2004). Colui che si ritiene leso da tale provvedimento può chiederne la disapplicazione ovvero può proporre autonoma azione per dichiarane la nullità. Ha infatti precisato al riguardo questa Corte che "nello speciale procedimento disciplinato dalla L. 10 maggio 1976, n. 346, art. 3 il decreto pretorile di accertamento della proprietà emesso in assenza di qualsiasi contraddittorio non ha valore di sentenza e non è quindi suscettibile di passaggio in giudicato in ordine alla titolarità del diritto di proprietà con esso riconosciuto in pregiudizio delle situazioni giuridiche effettive di coloro che siano rimasti estranei al procedimento ed agiscono in giudizio contro il beneficiario del provvedimento pretorile per far valere i loro pretesi diritti reali sui beni oggetto del provvedimento stesso, in conflitto con la situazione in questo riconosciuta e che possono pertanto, nell’ambito di un giudizio contenzioso, chiedere la disapplicazione del decreto di riconoscimento ovvero proporre in via principale o incidentale un’ordinaria azione di nullità del provvedimento stesso.(Cass. 2653 del 20.2.2003; Cass. n. 975 del 28/01/2000). Nella fattispecie dunque il decreto pretorile ex art. 1159 bis c.c., non riverbera in alcun modo sull’effettiva titolarità della proprietà del bene. Va ancora sottolineato che è pacifica (o comunque non contestato) la carenza di notifica dello stesso provvedimento al ricorrente o ai suoi danti causa, che essendo rimasti dei tutto estranei alla procedura di cui trattasi, potevano in ogni tempo agire per rivendicare il loro diritto sul bene in questione (v. Cass. n. 8311 del 16.08.1990). Una volta stabilita la totale irrilevanza nella fattispecie in esame, dell’usucapione speciale, non si pone più la problematica tra l’eventuale conflitto tra acquisto a titolo derivativo e per usucapione che verrebbe risolto sempre a favore del secondo indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l’usucapione o dall’anteriorità della trascrizione di essa rispetto alla trascrizione dell’acquisto a titolo derivativo.

Ulteriore conseguenza dell’irrilevanza del provvedimento di usucapione speciale è che la prova del possesso "ad usucapionem" grava interamente sulla M., che invoca a suo favore il riconoscimento della dedotta fattispecie acquisitiva.

La fondatezza di tale censura comporta l’accoglimento del ricorso principale, atteso l’assorbimento degli altri motivi del ricorso (2^ motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ultrapetizione e vizio di motivazione in quanto la Corte d’Appello non si è pronunciata nei riguardi di una delle parti in causa, la snc Coco-Barboni; la non richiesta declaratoria d’acquisto in favore della M. della proprietà per avvenuta usucapione ex art. 1157 bis c.c.; 3^ motivo: violazione e falsa applicazione del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, artt. 5 e 4: condanna alle spese; erronei criteri di liquidazione degli onorari; 4^ motivo: violazione e falsa applicazione del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, artt. 5 e 4; per la liquidazione delle spese forfettarie mai richieste).

Dev’essere infine dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposta dalla M. per le domande dichiarate assorbite (rimborso somme per migliorie ecc.). Secondo questa S.C. l’impugnazione in parola presuppone lei soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello; quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d’appello, poichè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio (Cass. n. 25821 del 10/12/2009).

Conclusivamente dev’essere dichiarato inammissibile l’indicato ricorso incidentale condizionato; va accolto il 1 "motivo del ricorso principale; assorbiti gli altri motivi; va cassata la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto con il rinvio della causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato;

accoglie il 1 motivo del ricorso principale; assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvia la causa, anche per te spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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