T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 05-01-2012, n. 105

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 24 novembre 2006 e depositato il 20 dicembre 2006, A.M.M. ha impugnato i provvedimenti e atti in epigrafe meglio specificati.

La ricorrente, funzionario amministrativo assunto quale segretario comunale e inquadrata nell’area C posizione economica C2 dal 20 marzo 1997, transitata nei ruoli del Ministero delle Comunicazioni, in posizione di comando dal 3 febbraio 2008 presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha partecipato al concorso riservato per titoli e esame colloquio, indetto con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2004, pubblicato sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale, n. 67 del 24 agosto 2004, a undici posti complessivi di dirigente di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri esperto in analisi di impatto della regolamentazione e in materia di redazione dei testi normativi (di cui tre posti destinati al personale di cui alla lettera c) dell’artt. 9 bis comma 8 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303).

Nella graduatoria concorsuale relativa appunto al predetto personale di cui alla lettera c) essa è collocata al 25 posto con punti 83,50, di cui punti 39,50 per i titoli e punti 44 per l’esame colloquio.

Sul rilievo che avrebbero dovuto esserle riconosciuti punti 50, o almeno punti 44, per i titoli, e quindi complessivi punti 94 o almeno complessivi punti 88, e quindi una diversa e migliore posizione in graduatoria (tale da scavalcare, nel primo caso, la controinteressata intimata L.D.M. che ha conseguito punti 93,70, nel secondo, il controinteressato S.L.R. che ha ottenuto punti 87,00, mentre la terza controinteressata O.C. la segue in graduatoria con punti 82,30: nota dell’estensore), la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

A) Violazione del bando di concorso, dei principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni, dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice nel verbale n. 1 del 10 gennaio 2005

B) Difetto di motivazione nei verbali, violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990e successive modifiche e integrazioni, omessa, errata o contraddittoria motivazione dei verbali e della scheda di valutazione

IL bando di gara, all’art. 5, consentiva alla commissione di valutare, oltre ai titoli ivi espressamente indicati, "…altri titoli pertinenti alla professionalità messa a concorso".

La commissione, senza specifica motivazione, ha ritenuto di includere il punteggio per gli "altri titoli" in gran parte in quello relativo ai titoli del gruppo "C" (che prevedeva un punteggio massimo sino a 20 punti) e solo per 0,50 punti in quello relativo ai titoli del gruppo "B" (che stabiliva un punteggio massimo sino a 15 punti), finendo per pregiudicare i candidati che in quei gruppi, e in specie nel gruppo "C", avevano conseguito per gli altri titoli ivi espressamente contemplati, il massimo punteggio, o, come nel caso della ricorrente, punteggio pressoché analogo (punti 19,20), laddove avrebbe potuto meglio ripartirlo negli altri due gruppi.

C) Difetto di motivazione nei verbali, in violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, omessa, errata o contraddittoria motivazione, violazione dei criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della L. n. 241 del 1990

D) Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, travisamento di circostanza di fatto e diritto, illogicità e irragionevolezza, contraddittorietà manifesta, generica, lacunosa, insufficiente, difettosa motivazione, disparità di trattamento

E) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione del bando di concorso, dei principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni, violazione dei criteri stabiliti dalla commissione con il verbale n. 1 del 10 gennaio 2005

La ricorrente deduce la mancata o insufficiente valutazione di una serie di titoli, e i particolare:

– l’omessa attribuzione di venti punti (in luogo dei quattro riconosciuti) per attività di servizio presso l’Ufficio relazioni sindacali del Dipartimento della funzione pubblica, afferente all’analisi della regolamentazione contrattuale e legislativa e redazione di testi normativi (viceversa riconosciuti ad altri candidati dello stesso Dipartimento quale il dott. Luigi Capogna);

– l’omessa e o insufficiente valutazione di svariati incarichi nell’ambito di settori giuridici, di componente di tre gruppi di lavoro, di partecipazione a procedure di conciliazione, di predisposizione di circolare e di testi, di lavori originali, di appunti per il Ministro, il Capo Dipartimento o il Direttore generale, di partecipazione a master o corsi di specializzazione, formazione o aggiornamento, l’insufficiente valutazione delle pubblicazioni.

Costituitasi in giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con memoria dell’Avvocatura generale dello Stato depositata il 3 giugno 2011, ha dedotto:

a) l’irricevibilità per tardività del ricorso, posto che alla ricorrente con nota ricevuta il 28 giugno 2006 era stato comunicato il provvedimento di approvazione della graduatoria, laddove il ricorso risulta notificato soltanto il 20 novembre 2006;

b) l’infondatezza del ricorso perché la commissione esaminatrice, nell’ambito dell’ampia discrezionalità tecnica che le compete, ha valutato tutti i titoli della ricorrente assegnando i relativi punteggi con giudizio che, in difetto di elementi di macroscopica irragionevolezza o illogicità, è insindacabile.

Con memoria difensiva depositata il 3 giugno 2011 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 6 luglio 2011 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.

Motivi della decisione

1.) Il Tribunale deve esaminare, in limine judicii, l’eccezione pregiudiziale di irricevibilità del ricorso per tardività della sua notificazione, come spiegata dall’Avvocatura generale dello Stato, ed imperniata sul rilievo che alla ricorrente sarebbe stata comunicata l’approvazione della graduatoria con nota del 22 giugno 2006 ricevuta dall’interessata il 28 giugno 2006.

Osserva il Collegio che il decreto segretariale di approvazione della graduatoria, all’art. 5, reca inequivoca clausola del seguente tenore testuale:

"La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’amministrazione e della pubblicazione verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative".

Trattasi di indicazione riproduttiva delle previsioni di cui all’art. 6 comma 10 del bando di concorso di cui al decreto segretariale del 5 agosto 2004.

Orbene, il decreto segretariale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri supplemento speciale n. 1 del 20 settembre 2006, e della pubblicazione è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale concorsi n. 72 del 22 settembre 2006.

Ne consegue che il termine decadenziale d’impugnazione decorreva, nel caso di specie, non già dal 28 giugno 2006, secondo quanto sostenuto dall’Avvocatura generale dello Stato, sebbene dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ossia dal 23 settembre 2006, assumendo scadenza al 21 novembre 2006.

Il ricorso è peraltro comunque tardivo perché notificato il 24 novembre 2006.

2.) Nondimeno il Tribunale ritiene di darsi egualmente carico di esaminare la fondatezza del ricorso, che deve essere esclusa per le ragioni di seguito precisate.

2.1) Il concorso, indetto con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2004, pubblicato sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale, n. 67 del 24 agosto 2004, è stato bandito per la copertura di undici posti complessivi di dirigente di seconda fascia esperto in analisi d’impatto della regolamentazione e in materia di redazione dei testi normativi, di cui cinque destinati al personale di cui all’art. 9 bis comma 6 lettera b) del D.Lgs. n. 303 del 1999, tre al personale di cui all’art. 9 bis comma 6 lettera c), uno al personale di cui all’art. 9 bis comma 6 lettera d) e due al personale di cui all’art. 9 bis comma 6 lettera e).

La ricorrente ha partecipato al concorso nella categoria riservata ai dipendenti di cui alla lettera c).

Il concorso era articolato in una valutazione di titoli, alla quale erano ascrivibili complessivi punti cinquanta e in un esame colloquio, per il quale potevano essere assegnati altri cinquanta punti complessivi, e nel quale doveva essere conseguita la votazione minima di punti 35/50.

L’art. 5 del bando prevedeva tre categorie generali di titoli:

– di servizio presso amministrazioni dello Stato o organi costituzionali, comunitari o di enti pubblici anche economici, sino a un massimo di punti 15: attribuibili in ragione di punti 3 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi in posizioni funzionali (settima,ottava, nona o equivalenti) richiedenti per l’accesso il titolo del diploma di laurea,, e di punti 3,5 per ciascun anno o frazione di esercizio di funzioni dirigenziali;

– professionali, sino a un massimo di punti 15: a loro volta articolati in attività e incarichi vari, e in lavori originali, per ciascuna delle quali era prevista l’attribuzione di un punteggio specifico;

– culturali, sino a un massimo di punti 20: quali diploma di laurea, abilitazioni all’esercizio professionale di avvocato e commercialista, vincitore di concorsi pubblici riservati a laureati o idoneità in concorsi dello stesso tipo, incarichi di docenza, corsi di specializzazione e master, scritti, etc., per ciascuno dei quali era pure prevista l’assegnazione di specifico punteggio.

L’art. 5 comma 1 seconda parte del bando stabiliva, poi, che, oltre ai titoli espressamente contemplati, la commissione avrebbe potuto, altresì, "…valutare altri titoli pertinenti alla professionalità messa a concorso".

Come si evince dal verbale n. 1 del 21 dicembre 2004, la commissione esaminatrice, relativamente alla predetta facoltà, ha stabilito "…di inserire l’eventuale valutazione di tali titoli alla fine del secondo e del terzo gruppo dei titoli previsti dal bando stesso".

2.1.1) Con il primo e secondo motivo di ricorso, rubricati sub lettere A) e B), la ricorrente si duole che la commissione abbia ritenuto di includere la valutazione degli "altri titoli" nell’ambito di quelli contemplati nel secondo e terzo gruppo, ossia dei titoli professionali e culturali, e non anche del primo gruppo, vale a dire dei titoli di servizio, col risultato di pregiudicare i candidati che, nelle predette categorie, avevano già conseguito punteggi pari al massimo o comunque elevati.

La censura è manifestamente destituita di fondamento, sotto un duplice profilo.

Il bando attribuiva, infatti, alla commissione esaminatrice amplissima discrezionalità in ordine alla valutazione di titoli ulteriori e diversi rispetto a quelli espressamente contemplati, e quindi anche nel loro riferimento all’una piuttosto che all’altra categoria.

Nell’avvalersi di tale discrezionalità, la commissione ha del tutto razionalmente ritenuto di considerare gli "altri titoli" nell’ambito delle categorie dei titoli professionali e culturali, poiché quella dei titoli di servizio era rapportata, in modo chiaro e inequivoco, all’attività di servizio intesa quale durata di prestazione del servizio di ruolo in determinate posizioni funzionali.

2.1.2) Non hanno maggior pregio le ulteriori censure di cui ai motivi rubricati nelle lettere C), D) ed E).

La scheda di valutazione approvata col verbale n. 17 del 1 marzo 2005 da conto puntuale di tutti i titoli valutati e dei punteggi assegnati.

E così, quanto alla rivendicata attività presso l’Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della funzione pubblica essa contiene l’indicazione che si tratta di "attività di servizio", già valutata quindi nell’ambito dei titoli di servizio, in disparte ogni considerazione sull’ampia discrezionalità tecnica nella valutazione della sua effettiva attinenza e pertinenza all’ambito dell’impatto della regolamentazione e alla redazione di testi normativi (secondo quanto evidenziato dalla stessa ricorrente si tratta in effetti di attività inerente a contratti collettivi di lavoro e predisposizione dei relativi decreti di recepimento).

Quanto invece al master svolto presso la Scuola superiore di economia e finanze, esso, al contrario di quanto lamentato dalla ricorrente, è stato valutato con assegnazione di punteggio pari a 0.20.

In ordine poi a tutti gli altri incarichi enumerati dalla ricorrente, la scheda di valutazione riporta quelli ritenuti valutabili ed esplicita le ragioni della esclusione dalla valutazione di altri.

Sotto un profilo più generale, poi, il Tribunale non può esimersi dall’osservare che la ricorrente, nell’articolazione delle suddette censure, profila un intervento del giudice amministrativo teso alla diretta valutazione dei titoli, inammissibile nella sede della giurisdizione generale di legittimità.

3.) In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere rigettato.

4.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe n. 12001 del 2006 e condanna la ricorrente A.M.M. alla rifusione, in favore dell’Avvocatura generale dello Stato, distrattaria ex lege, delle spese e onorari del giudizio, liquidati in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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