T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-01-2012, n. 125

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, l’ing. C.B. ha impugnato (unitamente agli atti ad essa presupposti e connessi) la determinazione – notificatagli l’8.10.2010 – con la quale se ne è disposta

a) la dimissione dal Corso di formazione, previsto per l’immissione in ruolo dei funzionari direttivi del Corpo Nazionale dei VV.F., e

b) la dispensa dal servizio, a decorrere dal 2.9.2010.

Con atto di "motivi aggiunti", lo stesso B. ha altresì impugnato il provvedimento con cui se ne è rigettata l’istanza di "ricollocamento" nei ruoli amministrativi del Corpo: da lui presentata ai sensi, e per gli effetti, dell’art.134 del D.Lgs. n. 217 del 2005.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 16.11.2011, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – constata come le pretese attoree siano intrinsecamente infondate.

La cennata dimissione dal Corso (che viene, pertanto, ad assumere natura di atto vincolato: se non, addirittura, "dovuto") è, invero, la naturale conseguenza di un periodo di assenza per malattia protrattosi tanto a lungo da comportare il superamento (da parte del B.) dei limiti massimi all’uopo previsti dalla vigente normativa di settore.

Per quel che concerne il – parimenti gravato – atto di dispensa: da intendersi (al di là del "nomen iuris" utilizzato dall’intimato Dicastero) come "cessazione (ex art. 43, V comma, D.Lgs. n. 217 del 2005) di ogni rapporto con l’Amministrazione", si rileva come questo sia stato assunto soltanto dopo che si è manifestata – con la dovuta certezza – l’assoluta inidoneità del B. (sottoposto, dalla CMO di Roma, a numerosissime visite mediche: conclusesi con diagnosi prive di ogni illogicità) ad assolvere ai gravosi compiti istituzionali propri dei funzionari direttivi dei VV.F..

Ciò posto; si osserva

-che l’interessato (non avendo sostenuto gli esami di fine Corso; non avendo svolto il prescritto periodo di prova e non avendo prestato il rituale giuramento) non ha mai conseguito la (ambìta) nomina in ruolo;

-che, non essendosi perfezionata la sua immissione in ruolo, non sono (correlativamente) maturati i presupposti per l’operatività del disposto dell’art.134 del predetto D.Lgs..: che (tra l’altro) è valevole per il solo personale (divenuto inidoneo al servizio nei ruoli operativi) inquadrato in qualifiche diverse da quelle direttivo/dirigenziali;

-che, in ogni caso, non esistono – nel particolare ordinamento del Corpo Nazionale dei VV.F. – mansioni non operative (alle quali il B. avrebbe potuto, e potrebbe, esser eventualmente adibito) assimilabili a quelle proprie dei Direttivi operativi.

Per le suesposte (assorbenti) considerazioni (dalle quali traspare che l’Amministrazione intimata ha agito, nella circostanza, con la massima correttezza), il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

-condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 Euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 16 novembre 2011, con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Luttazi, Presidente FF

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

Domenico Landi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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