T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-01-2012, n. 123 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il giudizio medico legale – ed in uno con questo il provvedimento di esclusione dal concorso – con il quale l’intimata amministrazione lo ha giudicato non idoneo per il reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco (concorso indetto con D.M. n. 5140 del 2008). Motivo di esclusione: "è stato riscontrato quanto segue: "visita oculistica: OO – distrofia retinica periferica con microfori ; OO – esiti di trattamento foto coagulativo retinico D.M. 11 marzo 2008, n. 78, art. 1, c. 2, allegato B, punto 8".

Il ricorrente sostiene di possedere il requisito sanitario e che erroneamente la commissione, nel corso degli accertamenti del 14 e 15 dicembre 2010, lo ha giudicato non idoneo.

L’accertamento contrasta, altresì, con gli accertamenti effettuati in occasione del servizio di leva e per l’attività di vigile volontario nonché con la certificazione della ASL BA e gli esiti della visita medica specialistica cui egli si è spontaneamente sottoposto.

L’interessato conclude con istanza di risarcimento del danno in forma specifica e, comunque, per equivalente con riguardo al pregiudizio per la perdita di immagine, di professionalità e di chance.

Con memoria depositata il 13 maggio 2011, parte ricorrente, oltre ad insistere per l’accoglimento del ricorso, chiede disporsi CTU o, in via gradata, verificazione.

Nella camera di consiglio del 18 maggio 2011, con ordinanza 4358/2011, il Collegio ha ravvisato l’esigenza di sottoporre il ricorrente ad una verificazione, mediante rinnovato accertamento sanitario presso il centro di reclutamento della Guardia di Finanza, al fine di appurare la fondatezza dei presupposti di fatto sui quali si fonda l’avversata determinazione onde accertare – in via dirimente e risolutiva – la correttezza del protocollo metodologico e degli esiti del giudizio sanitario.

Si è costituito il Ministero dell’Interno depositando documenti e relazione dell’amministrazione.

Il 30 giugno 2011 è stata depositata la verificazione.

L’incombente è stato eseguito.

Nella camera di consiglio del 12 luglio 2011, il difensore di parte ricorrente ha presentato una memoria difensiva.

In data 8 settembre 2011, lo stesso patrocinante ha depositato, per conto del proprio assistito, documentazione sanitaria, rilievi fotografici e controdeduzioni alla verificazione.

In prossimità della camera del consiglio del 14 settembre 2011, il legale del sig. A. ha chiesto un rinvio della trattazione della domanda cautelare al 2 novembre 2011 a motivo della visita medica sanitaria chiesta, nei suoi confronti, dal Comando alla CMO di Bari per l’eventuale prosecuzione del servizio come vigile volontario. Il difensore sostiene, infatti, che detta visita, se di esito positivo, confermerebbe l’illogicità dell’impugnato giudizio.

La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 2 novembre 2011.

In prossimità dell’udienza camerale, il difensore del ricorrente ha depositato, in data 28 ottobre 2011, documentazione e memoria difensiva in sede cautelare mediante le quali comprova l’idoneità del ricorrente come vigile del fuoco volontario – verbale medico legale della CMO di Bari in data 29 settembre 2011 – ed insiste per l’accoglimento del ricorso a cagione della contraddittorietà dell’impugnato giudizio di inidoneità rispetto alla suddetta idoneità ed alla documentazione medica di parte.

Il ricorso è infondato.

Recita l’art. 1, c. 2 del D.M. n. 78 del 2008 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): "Oltre ai requisiti indicati al comma 1, costituiscono cause di non idoneità all’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso alle qualifiche di cui al predetto comma 1, le imperfezioni e le infermità indicate nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento."

L’allegato B del suddetto decreto indica, al punto 8, tra le cause di non idoneità all’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso alle qualifiche di vigile del fuoco le infermità e le lesioni delle palpebre e dell’apparato lacrimale, quando sono causa di limitazioni funzionali; i disturbi della motilita’ dei muscoli estrinseci del globo oculare, quando sono causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculare o quando producono alterazioni della visione binoculare; il cheratocono; le retinopatie; il glaucoma e le disfunzioni della idrodinamica endoculare; i postumi di interventi chirurgici oculari a carico del segmento anteriore e posteriore dell’occhio, se effettuati per mezzo di tecniche incisionali …".

La commissione medico legale ha riscontrato nel ricorrente la seguente imperfezione: "distrofia retinica periferica con microfori; … esiti di trattamento foto coagulativo retinico …".

La verificazione ha dato il seguente esito: "Acutezza visiva OD 10/10 e OS 10/10 – Fundus oculi 00: Esiti ben pigmentati di trattamenti foto coagulativi multipli argon laser, a circoscrivere microfori retinici ed aree degenerative regmatogene retiniche con compartecipazione vitreale. Distrofia retinica diffusa in periferia".

L’accertamento peritale ha confermato il giudizio di non idoneità del ricorrente.

L’infermità accertata rientra de plano tra quelle che sono causa di non idoneità all’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso alle qualifiche di vigile del fuoco, indicate nella normativa di riferimento(allegato B, punto 8 del D.M. n. 78 del 2008).

Le ragioni di diritto allegate al ricorso non hanno, pertanto, trovato consistenza e conferma all’esito del successivo giudizio medico legale che ha acclarato la giustezza della prima valutazione.

La legittimità dell’originario giudizio di non idoneità la si coglie in relazione alle risultanze del nuovo accertamento, questo da presumere più approfondito in quanto si è ad esso addivenuto su specifica richiesta del giudice al fine di verificare la fondatezza del primo.

Patente, al dunque, la legittimità dell’impugnato decreto siccome adottato su presupposti non erronei né travisati, frutto di un esercizio di discrezionalità tecnica che, sottoposto al sindacato estrinseco, ha palesato la giustezza dell’applicazione al procedimento de quo delle regole tecniche fornite dalla scienza medica e, pertanto, la correttezza e ragionevolezza della decisione finale adeguatamente supportata, sul piano motivazionale, dalle risultanze fattuali dell’accertamento sanitario e da un giudizio di relazione fatto-norma immune da vizi logici e travisamento dei fatti.

Tutte le censure che il ricorrente ha dedotto avverso il giudizio di non idoneità, consistenti nel revocarne in dubbio la sua attendibilità sotto il profilo metodologico, procedimentale e motivazionale, anche mediante produzione di relazioni mediche specialistiche, hanno perso di consistenza: la verificazione ordinata dal giudice ad un soggetto terzo, estraneo al rapporto controverso, comporta che, in tal caso, operando il verificatore nella veste di organo ausiliario del giudice, neppure rilevano più i profili censori articolati in ricorso e sopra indicati.

Va soggiunto, che il giudizio sanitario, ove negativo per il candidato, si pone, rispetto allo sviluppo delle successive fasi procedimentali, come atto di arresto procedimentale che veicola il contenuto della determinazione finale in senso esattamente conforme alle risultanze sanitarie, senza che residui in capo all’amministrazione margine di discrezionalità per discostarsene.

Da cui, l’irrilevanza (ex art. 21 octies, c. 2^, primo periodo) di tutti i vizi formali del procedimento dedotti in ricorso.

Il ricorrente ha impostato la propria linea difensiva anche sugli esiti della visita medica cui egli è stato sottoposto in data 29 settembre 2011 per l’accertamento della possidenza dei requisiti sanitari richiesti per il mantenimento della iscrizione negli elenchi dei vigili volontari. Il ricorrente è stato dichiarato idoneo dalla CMO di Bari al servizio d’istituto nei VV.FF..

Ad avviso del Collegio la suddetta circostanza – idoneità sanitaria ai fini del mantenimento dell’iscrizione negli elenchi dei vigili volontari – non è in grado di revocare in dubbio, se non sintomaticamente sotto il profilo dell’eccesso di potere, l’attendibilità del giudizio reso dalla commissione medico legale del concorso de quo.

L’interessato, infatti, muove dall’assunto – erroneo in punto di fatto – che esista identità sostanziale tra i requisiti richiesti per il servizio in qualità di vigile volontario e quello di vigile di ruolo; per cui, l’idoneità sanitaria ai fini del servizio d’istituto come vigili volontario (ovvero discontinuo, a chiamata) assorbirebbe ogni altro accertamento rendendo illogico e contraddittorio il giudizio di inidoneità come vigile effettivo, di ruolo ovvero in servizio continuo ed a tempo indeterminato.

L’assunto si ritiene da parte del Collegio destituito di fondamento in fatto ed in diritto.

La verifica dei requisiti prevista dal D.M. 11 maggio 2008, n. 78 per l’accesso alle qualifiche iniziali nei ruoli dei Vigili del Fuoco effettivi in servizio permanente non è assolutamente sovrapponibile, data la diversità dei criteri, alla verifica prevista dal D.P.R. n. 76 del 2004 per l’iscrizione nei quadri del personale volontario dei Vigili del fuoco stante, da un lato, la diversità dei criteri di selezione/accesso; dall’altro, il maggior rigore richiesto ai fini della sua idoneità a svolgere un servizio di natura continuativa, e sicuramente più impegnativo, per il quale è necessariamente richiesta, per il buon andamento dell’Istituzione, il possesso una condizione fisica (nonché psico attitudinale) assolutamente efficiente, in grado di non inficiare il corretto esercizio delle mansioni che sono proprie del vigile in servizio permanente.

Riprova ne è che il D.M. n. 78 del 2008 fissa i requisiti di accesso con specifico riferimento all’immissione nei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ed invero, all’ingresso in via permanente nel Corpo dei Vigili del Fuoco si collega uno stabile impegno caratterizzato da maggiori responsabilità con più intenso livello di stress; ciò implica una rinnovata valutazione dei requisiti in base alla speciale regolamentazione dettata dal D.M. n. 78 del 2008 che si dà carico di individuare in dettaglio ogni patologia, infermità e/o imperfezione afferente alla sfera fisica (o psichica) incompatibile con detta posizione di "status".

Ad ogni modo, il sintomo di uno scorretto esercizio della funzione amministrativa – introdotto mediante riferimento e raffronto con il risultato della visita medica della CMO di Bari – deve ritenersi del tutto confutato, agli specifici fini per cui è causa, anche e soprattutto dagli esiti della verificazione che hanno confermato la inidoneità del ricorrente al servizio d’istituto con riguardo al ruolo di vigile del fuoco effettivo, in servizio permanente, continuativo ed a tempo indeterminato.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, perciò, respinto.

Le spese di lite, processuali e di giustizia, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della controversia.

Le spese di verificazione, liquidate in complessivi Euro 512,03 – come da richiesta del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza prot. 0159509/11 del 14 ottobre 2011 -, restano per metà a carico del ricorrente e per l’altra metà a carico del Ministero dell’Interno.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese processuali, di giustizia e di verificazione come in motivazione.

Manda alla segreteria per la comunicazione della presente decisione alla Guardia di Finanza presso il suo domicilio reale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Luttazi, Presidente FF

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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