Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-09-2011) 30-11-2011, n. 44399 Prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Fermo – Sezione distaccata di Sant’Elpidio a Mare, con sentenza dell’8.3.2011, affermava la responsabilità penale di P.F., legale rappresentante della s.r.l. "T.F.", in ordine alle contravvenzioni di cui:

– al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 34 (per avere omesso il controllo di efficienza degli estintori portatili);

– al D.Lgs. n. 493 del 1996, art. 2 (per avere omesso di predisporre la segnaletica di sicurezza a servizio del locale impianto termico – acc. in (OMISSIS));

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena complessiva, condizionalmente sospesa, di Euro 1.390,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del P., il quale ha eccepito, sotto i profili della violazione di legge e della mancanza di motivazione:

– la incongrua valutazione dell’impossibilità di portare a compimento la procedura amministrativa di oblazione, ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 20, comma 1, e art. 24, a causa del fallimento della società dichiarato in data (OMISSIS).

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 24, l’effetto estintivo delle contravvenzioni alla normativa in materia di sicurezza di igiene del lavoro è subordinato all’eliminazione delle violazioni accertate, secondo le modalità prescritte dall’organo di vigilanza nel termine assegnato, ed al pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa nel termine di trenta giorni.

Tale procedura estintiva non risulta espletata nella specie (ove con verbale di prescrizioni del 26.10.2006 era stato assegnato un termine di adempimento di 30 giorni ed il fallimento della società è stato dichiarato con sentenza del 15.11.2006, depositata il successivo 22 novembre) e deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che considera irrilevanti impedimenti di fatto o preclusioni non giuridicamente stabiliti (vedi Cass., Sez. 3, 3.6.1981, n. 5515, Castagno (in relazione a violazione di leggi previdenziali ed al fallimento sopravvenuto del contravventore); nonchè 19.2.1985, n. 1696, Giomi (in tema di impossibilità di realizzare, per intervenuto fallimento, un programma di adeguamento antinquinante di scarichi alle prescrizioni di legge)).

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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