Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-09-2011) 30-11-2011, n. 44398

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale per i minorenni di Bologna, quale il giudice per l’udienza preliminare, con ordinanza del 9.12.2010, ha. sospeso per due anni il procedimento a carico di C.F. – imputato di più fattispecie del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p. – ed ha messo alla prova l’imputato medesimo sulla base di un progetto "che sarà elaborato dai servizi minorili, con riferimento ad attività di studio, di volontariato ed a percorso psicologico di sostegno", senza previsione del contraddittorio delle parti.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, il quale ha eccepito la nullità del provvedimento per avere il giudice sospeso il processo e disposto la messa alla prova in ipotesi in cui il progetto per gli interventi per l’imputato non era stato predisposto dall’amministrazione e con violazione del potere di partecipazione al procedimento del P.M. e del diritto di difesa dell’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, il provvedimento di sospensione del processo e di messa alla prova di imputato minorenne, disposto ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28 senza che sia stato elaborato il progetto di intervento da parte dei Servizi minorili e senza la preventiva audizione delle parti, comporta una nullità di ordine generale per violazione del contraddittorio, nonchè è inficiato dal vizio di "eccesso di potere" di cui all’art. 606 c.p.p., lett. a), per avere il giudice esercitato sostanzialmente un potere, quello di elaborare il progetto, dalla legge riservato all’amministrazione (vedi Cass.: sez. 5, 23.2.2004, n. 7576, P.M. in proc. Pantano; sez. 6, 6.2.2003, n. 5778, P.M. in proc. Mancinelli; Cass., sez. 4, 23.9.1997, n. 9790, Mattiolo).

Questa Corte ha altresì affermato, al riguardo, che il giudice neppure può impartire prescrizioni diverse da quelle stabilite nel progetto di intervento elaborato dal Servizio minorile senza la consultazione delle parti e del Servizio stesso (Cass., sez. 6, 27.5.2009, n. 22126).

Nella fattispecie in esame il giudice – senza concedere la possibilità di interloquire al P.M. – ha imposto (in termini assolutamente generici e privi di concreto contenuto) l’elaborazione di un progetto di intervento in una situazione in cui il progetto stesso non era stato elaborato, poichè il Servizio minorile aveva rilevato l’inesistenza di "chiarezza sulla riflessione del fatto sè da parte del ragazzo nè da parte dei genitori".

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. c), il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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