Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-06-2012, n. 10171

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato (personalmente e nel domicilio eletto nei gradi di merito) a P.N., a D.S.A.R.M. ed a P.F.A. (tutti quali eredi di P. S.), l’AGENZIA delle ENTRATE, in forza di cinque motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 140/10/09 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria (depositata il 9 ottobre 2009) che aveva disatteso l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (397/03/05) della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro la quale aveva recepito il ricorso di P.S. (titolare di ditta individuale) avverso l’avviso di accertamento (notificato il 3 febbraio 2001) con cui era stata contestata l’omessa contabilizzazione, "per l’anno 1995", di "maggiori ricavi . . , derivanti da compensi percepiti a fronte di prestazioni di servizi".

I contribuenti, benchè ritualmente intimati, non svolgevano attività difensiva.

Motivi della decisione

p.1. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio (testualmente) osservando solo quanto segue:

– "il primo giudice ha dato conto degli errori in cui è incorsa la Guardia di Finanza" con "congrua ed adeguata motivazione";

– "il processo verbale di constatazione appare non congruamente motivato nella parte in cui si limita a far riferimento generico a documentazione extracontabile, senza fare specifico riferimento a singoli atti";

– "nell’atto di appello l’Ufficio si è soffermato sulla sentenza, emessa dalla stessa commissione provinciale, per la stessa annualità, ma ai fini dell’IVA, che aveva parzialmente accolto le ragioni del contribuente": "nella sentenza impugnata il primo giudice da conto su quella che solo apparentemente potrebbe sembrare una contraddizione, evidenziando la diversità degli accertamenti ai fini IRPEF ed ILOR da quelli ai fini dell’IVA".

p. 2. Il ricorso dell’Agenzia.

Questa censura la decisione con cinque motivi:

(1) "violazione art. 112 c.p.c.": "la CTR non decide" sui "motivi di appello" ("non riconteggiare costi … già tenuti in conto nell’accertamento"; "recupero … vendite immobiliari"; "lavori vari eseguiti e pagati da tre soggetti");

(2) "violazione art. 132 c.p.c.": "la CTR … non appronta affronta in nulla lo specifico dei motivi di appello";

(3) "insufficiente motivazione" sulla "apparente discrasia con il diverso giudizio della CTP sull’accertamento IVA per lo stesso anno";

(4) "insufficiente motivazione sui ricavi" ("lavori per la Parrocchia S. Maria Maggiore di (OMISSIS)"; "lavori presso M.A., C.F. …"; "cessione di un immobile … fatturata");

(5) "insufficiente motivazione sui costi … relativi a cinque operai".

p. 3. Le ragioni della decisione.

Il secondo motivo di ricorso – il cui esame è, come evidente, preliminare a quello di tutti gli altri – deve essere accolto: da tanto discende l’assorbimento di degli altri motivi di gravame.

A. l’art. 111 Cost., comma 6 come noto, dispone espressamente che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati"; per il comma 2 (testo vigente) dell’art. 132 c.p.c. "la sentenza … deve … deve contenere … 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"; parimenti il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 536, art. 36, comma 2 prescrive che "la sentenza" del giudice tributario "deve … deve contenere … 4) la succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".

Ai fini della concreta osservanza di tale disposto (costituente la vera e propria "motivazione della sentenza") , come noto (Cass., 1, 17 febbraio 2011 n. 3920, ex multis), il giudice "può fare riferimento ad altri documenti acquisiti agli atti" ("motivazione c.d. per relationem"): in tal caso, però, "occorre che dalla giustapposizione del testo da lui redatto e di quello cui fa rinvio il suo ragionamento risulti con sufficiente chiarezza e precisione" (cfr., anche, Cass., lav., 11 febbraio 2011 n. 3367, che richiama "Cass. 13937/2002 …Cass. 11126/2003; 979/2009", per la quale "il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem" e la "completezza e logicità" della motivazione va giudicata "sulla base degli elementi contenuti nell’atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione dei rinvio, diviene parte integrante dell’atto rinviante").

Nel caso, è agevole rilevare dalla mera lettura del tenore testuale della decisione impugnata (innanzi riprodotto nella sua integralità) l’assoluta mancanza, non solo dei motivi per i quali il giudice di appello ha ritenuto di condividere la decisione di primo grado, ma anche (e soprattutto) delle ragioni poste dalla Commissione Tributaria Provinciale a fondamento della statuizione non condivisa dall’appellante, con conseguente radicale nullità della sentenza impugnata per totale mancanza di motivazione.

B. Il vizio riscontrato, intuitivamente, travolge qualsiasi statuizione, anche (eventualmente) implicita, riscontrabile nella sentenza impugnata e rende, pertanto, inutile l’esame di tutti gli altri motivi di censu-ra per mancanza di oggetto: donde l’anticipata declaratoria di assorbimento degli stessi.

C. La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata e la causa, siccome bisognevole della conferente decisione del gravame proposto, va rinviata a sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale diversa da quella che ha emesso la pronuncia annullata affinchè (1) esamini e decida, dando congrua ed esauriente motivazione della soluzione adottata in ordine a tutti i punti ritualmente sottoposti al suo esame, l’appello dell’Ufficio e (2) regoli tra le parti anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti tutti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Calabria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

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