Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2011) 01-12-2011, n. 44633

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza n. 350 del 17.2.2010 il Tribunale di Lucca ha condannato K.K. alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed Euro seicento di multa per il delitto di cui all’art. 614 c.p., comma 1.

Avverso la pronunzia del Tribunale l’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

2. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve dichiararsi inammissibile. Benchè l’imputato lamenti l’applicazione a suo carico della circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11, dichiarata incostituzionale da Corte Cost. sent. 8.7.2010 n. 249, dalla lettura del capo di imputazione emerge che tale circostanza è in effetti contestata esclusivamente al coimputato N. e non anche all’odierno ricorrente.

Del resto, e conseguentemente – come rilevato anche dal PM – il computo della pena non è stato nè determinato nè influenzato dalla considerazione di detta norma (nella sentenza impugnata si legge infatti che la pena è così determinata: pena base, per il reato di cui all’art. 648 c.p., anni due ed Euro seicento aumentata per la continuazione ad anni due, mesi tre ed Euro novecento, diminuita per l’applicazione della pena su richiesta, alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed Euro seicento di multa).

3. – Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *