Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-06-2012, n. 10165 Imposte

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.N. impugnò la cartella intimante il pagamento, in favore del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, del contributo per l’anno 2004, in relazione ad immobile di sua proprietà insistente nel perimetro di contribuenza consortile, deducendo, per quanto ancora rileva, che il Consorzio aveva esercitato il potere impositivo senza aver eseguito interventi di bonifica nell’anno in contestazione.

In primo grado il ricorso veniva respinto e la decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale.

Il giudice d’appello ha tra l’altro rilevato come, facendo la cartella impugnata "riferimento a quote consortili per spese di bonifica e miglioramento fondiario (e, cioè, a spese generali e di utilità comune sostenute dal Consorzio e deliberate in base ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale), l’onere della prova del fatto che non fossero state eseguite le opere di bonifica e non si fosse provveduto alla manutenzione di quelle esistenti competeva al contribuente"; aggiungeva che il Consorzio aveva, comunque, documentalmente provato, attraverso le allegate dichiarazioni dei funzionari tecnici, dotate di precisi riscontri obiettivi, che, nell’anno in contestazione, erano state effettivamente eseguite attività di manutenzione e controllo del regime delle acque a salvaguardia dei fondi andate a vantaggio anche dei beni consorziati del Basso Pavese e che tali circostanze non erano smentite dalle risultanze delle trattative svoltesi al fine del riconoscimento a detti consorziati di una riduzione contributiva per gli anni successivi, trattandosi di riflessi di complessive valutazioni in sede politica ed amministrativa e, comunque, concernenti annualità diverse da quelle in contestazione.

Nei confronti della sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Il Consorzio resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la C., deducendo "motivazione errata e contraddittoria: onere della prova – funzione istituzionale del Consorzio – spese di funzionamento dell’apparato consortile – spese operative di bonifica", censura la decisione per non aver considerato che, avendo nella specie, essa contribuente contestato l’esecuzione delle opere competeva al Consorzio fornire la prova della relativa esecuzione.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo "onere di contestazione: errore di diritto", critica la decisione per averle accollato l’onere di una prova negativa.

Con il terzo motivo, deducendo "errore di diritto: principio di contestazione e allegazioni negative", censura la sentenza per averle imposto un onere di specifica contestazione delle allegazioni avversarie, pur non applicandosi alla fattispecie la previsione di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 14.

Con il quarto motivo, deducendo "errore di diritto: assunzione dell’efficacia probatoria delle allegazioni, contestate, di parte resistente", si duole che siano state poste alla base della decisione circostanze contestate.

Con il quinto motivo la C., deducendo "errore di diritto:

valenza probatoria dell’atto ricognitivo. Omissione/carenza di motivazione per omessa considerazione del materiale probatorio", censura la decisione impugnata per aver erroneamente valutato il materiale probatorio.

Il ricorso va disatteso.

Premesso che costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in presenza di documentato inserimento del bene del contribuente nel "perimetro di contribuenza" e di relativa valutazione nell’ambito di un "piano di classifica", nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio che agisce per la riscossione del contributo, in difetto di specifica contestazione da parte del contribuente della pretesa consortile e dei relativi presupposti in prospettiva di disapplicazione degli atti anzidetti (cfr. Cass., sezioni unite, n. 11722 del 2010, n. 26009 del 2008 e n. 968 del 1998, nonchè Cass. n. 17066 del 2010, n. 19509 del 2004, n. 661 del 2012, n. 25634 del 2011), occorre rilevare che, nella specie, il giudice di appello ha motivato la propria conclusione, non solo sulla base della mera applicazione della regola sull’onere della prova, ma, altresì, sul presupposto che il Consorzio aveva positivamente dimostrato in nodo sufficiente ed adeguato i fatti costitutivi della propria pretesa, documentalmente attestando esistenza ed operatività delle opere consortili anche a vantaggio dei beni dei consorziati della Bassa Padana.

Ciò posto deve rilevarsi che le doglianze della contribuente, in tutte le loro articolazioni, si rivelano inammissibili, giacchè si risolvono nella richiesta di un sindacato in fatto non consentito in questa sede.

Invero, a fronte di decisione ancorata, con articolata motivazione, alle risultanze processuali, con i motivi di ricorso riportati la contribuente, pur apparentemente prospettando vizi di motivazione e violazioni di leggi, tende, in realtà, a rimettere in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, che, in quanto basato sulla disamina degli elementi di valutazione disponibili ed espresso con motivazione immune da incongruenza logiche, in concreto nemmeno indicate, si sottrae al giudizio di legittimità. Nell’ambito di tale giudizio, non è, infatti, conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, restando a questo riservate l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, la valutazione delle prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza nonchè la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 22901 del 2005, n. 15693 del 2004, n. 11936 del 2003).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la natura della controversia e per tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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