Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-06-2012, n. 10164

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.V.M. impugnò la cartella intimante il pagamento, in favore del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, del contributo per l’anno 2004, in relazione ad immobile di sua proprietà insistente nel perimetro di contribuenza consortile, deducendo, per quanto ancora rileva, che il Consorzio aveva esercitato il potere impositivo senza aver eseguito interventi di bonifica nell’anno in contestazione.

In primo grado il ricorso veniva respinto e la decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale.

Il giudice d’appello ha tra l’altro rilevato come "Il Consorzio, peraltro, ha depositato una relazione tecnica che, oltre a documentare le opere in effetti esistenti nella zona, attesta anche la loro operatività e la consistenza del personale addetto al Basso Pavese e altra documentazione comprovante la gestione delle opere di bonifica e la loro idoneità a prevenire e impedire fenomeni di inondazione dei terreni tra i quali il terreno dell’appellante. Pare pertanto già risultare dagli atti di causa che a vantaggio della zona e del fondo dell’appellante, siano state in effetti realizzate concrete opere di bonifica e che vi sia anche personale addetto alla specifica gestione e inanutenzione di tali opere".

Nei confronti della sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Consorzio resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la V., deducendo "carenza e contraddittorietà della motivazione su fatto controverso decisivo ed errore di diritto nella valutazione del valore probatorio della documentazione prodotta dal Consorzio", censura la decisione impugnata per aver fondato la prova della ricorrenza del requisito del beneficio diretto e specifico a favore degli immobili di sua pertinenza su elementi documentali, come la relazione tecnica ed altra documentazione di provenienza del Consorzio, a suo giudizio, inidonei.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo errore di diritto:

illegittimità della pretesa impositiva in assenza della prova di un beneficio diretto e specifico", critica la decisione impugnata per aver riconosciuto la sussistenza di un beneficio derivandolo non già dall’accertamento della diretta e specifica inerenza di interventi determinati agli immobili del consorziato, bensì dalla generica presenza sul territorio di opere di bonifica, con del personale addetto, senza verifica o indicazione anche solo presunta sul loro funzionamento puntuale, per l’anno cui si riferisce la cartella impugnata.

Con il terzo motivo, deducendo "carenza motivazionale circa un punto decisivo della controversia: omessa considerazione del materiale probatorio prodotto dalla parte ricorrente", censura la decisione per non aver adeguatamente valutato gli elementi documentali da essa contribuente prodotti.

Il ricorso va disatteso.

Premesso che costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in presenza di documentato inserimento del bene del contribuente nel "perimetro di contribuenza" e di relativa valutazione nell’ambito di un "piano di classifica", nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio che agisce per la riscossione del contributo, in difetto di specifica contestazione da parte del contribuente della pretesa consortile e dei relativi presupposti in prospettiva di disapplicazione degli atti anzidetti (cfr. Cass., sezioni unite, n. 11722 del 2010, n. 26009 del 2008 e n. 968 del 1998, nonchè Cass. n. 17066 del 2010, n. 19509 del 2004, n. 661 del 2012, n. 25634 del 2011), occorre rilevare che, nella specie, il giudice di appello ha motivato la propria conclusione, non già sulla base della mera applicazione della regola sull’onere della prova, ma sul presupposto che il Consorzio aveva positivamente dimostrato in modo sufficiente ed adeguato i fatti costitutivi della propria pretesa, documentalmente attestando esistenza ed operatività delle opere consortili.

Ciò posto deve rilevarsi che le doglianze della contribuente, in tutte le loro articolazioni, si rivelano inammissibili, giacchè si risolvono nella richiesta di un sindacato in fatto non consentito in questa sede.

Invero, a fronte di decisione ancorata, con sintetica ma compiuta motivazione, alle risultanze processuali, con i riportati motivi di ricorso, la contribuente, pur apparentemente prospettando vizi di motivazione e violazioni di leggi, tende, in realtà, a rimettere in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, che, in quanto basato sulla disamina degli elementi di valutazione disponibili ed espresso con motivazione immune da incongruenza logiche, in concreto nemmeno indicate, si sottrae al giudizio di legittimità.

Nell’ambito di tale giudizio, infatti, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, restando a questo riservate l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, la valutazione delle prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza nonchè la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. n. 22901 del 2005, n. 15693 del 2004, n. 11936 del 2003).

Segnatamente, con riguardo al terzo motivo, è appena il caso di ricordare come il giudice debba e possa scegliere i documenti idonei a fornire la prova dei fatti. Così ha proceduto il giudice nella specie, ed ha ritenuto (secondo quanto si legge alla pag. 4 della sentenza) di non scegliere i documenti proposti dalla contribuente, che del resto si riferivano al 2006, e non erano quindi specifici in relazione al 2004, anno in riferimento ai cui contributi è controversia.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la natura della controversia e per tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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