Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-06-2012, n. 10163

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.V.M. impugnò la cartella intimante il pagamento, in favore del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, del contributo per l’anno 2005, in relazione ad immobile di sua proprietà insistente nel perimetro di contribuenza consortile, deducendo la mancanza del potere impositivo del Consorzio, non avendo i beni di sua proprietà tratto beneficio, nell’annualità in contestazione, dalle opere consortili.

In primo grado il ricorso veniva respinto; la decisione era però riformata dalla Commissione tributaria regionale in esito all’impugnazione della contribuente, che lamentava che il Consorzio non aveva idoneamente comprovato che i beni di sua pertinenza traevano beneficio diretto e specifico dalle opere consortili, essendo all’uopo insufficiente la sola produzione del "piano di classificazione" che li ricomprendeva.

Il giudice d’appello, aderendo all’impostazione della contribuente, pur dando atto dell’avvenuta definizione del "piano di classificazione" e dell’inclusione in esso degli immobili dell’appellante, affermò che il Consorzio non aveva assolto l’onere della prova, su di esso incombente, in ordine alla derivazione, dalle opere consortili, di specifici benefici a favore dei beni della contribuente.

Nei confronti della sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il Consorzio, deducendo "violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al R.D. n. 215 del 1933 (artt. 11, 21 e 59 in specie), L.R. Lombardia n. 7 del 2003, art. 15 L.R. Lombardia n. 31 del 2008, art. 90, nonchè art. 90 dello Statuto consortile", censura la decisione per non aver considerato, che, in presenza d’inclusione dell’immobile del consorziato nel "piano di classificazione", il Consorzio è esonerato dalla prova del concreto beneficio conseguito dall’immobile medesimo a causa della opere di bonifica, verificandosi, in proposito, un’inversione dell’onere della prova.

Con il secondo ed il terzo motivo, il Consorzio deduce vizi motivazionali in diversa prospettiva.

Con il quarto motivo il Consorzio deduce, in via subordinata, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 in relazione al mancato esercizio da parte della Commissione dei poteri previsti dalla disposizione in rubrica.

Quanto al primo motivo di ricorso, che la contribuente contrasta, sostanzialmente negando rilevanza presuntiva all’inserimento del fondo del consorziato nel "piano di classificazione", deve in primo luogo, convenirsi con la società contribuente che l’obbligo di contribuzione del consorziato ed il corrisponde potere impositivo del Consorzio presuppongono (v. la L.R. Lombardia n. 7 del 2003, art. 15, comma 2) che l’immobile del consorziato tragga beneficio dalle opere gestite dal consorzio (e, peraltro, beneficio "diretto e specifico" e, quindi, strettamente inerente all’immobile, tanto da configurarne una specifica qualità ed incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell’inclusione del bene nel comprensorio di bonifica. (cfr. Cass. n. 1386 del 2011, n. 11722 del 2010, n. 8770 del 2009; Cass., sezioni unite, n. 8960 del 1996).

Ciò posto, occorre tuttavia d’altro canto, osservare che, quanto al regime probatorio, costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che – mentre, in caso di mancato inquadramento del bene nel "perimetro di contribuenza" e nel "piano di classifica" incombe senza dubbio sul consorzio (cfr. Cass. n. 8770 del 2009), in base all’ordinario criterio di distribuzione dell’onere della prova di cui all’art. 2967 cod. civ., provare la qualità del contribuente di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il beneficio conseguito da parte del suo immobile, a causa delle opere gestite dal consorzio (non scaturenti dalla mera insistenza sull’area del comprensorio), l’inserimento degli immobili nel "perimetro di contribuenza" e la relativa valutazione nell’ambito di un "piano di classifica" (rispettivamente rilevanti ai fini dell’an e del quantum dell’obbligazione contributiva) comporta a carico del contribuente, che voglia disconoscere l’obbligo di contribuzione, un onere di contestazione specifica della pretesa consortile e dei relativi presupposti, in prospettiva di disapplicazione degli atti anzidetti, nessun ulteriore onere probatorio gravando, in difetto di siffatta contestazione, in capo al consorzio (cfr. Cass., sezioni unite, n. 11722 del 2010, n. 26009 del 2008 e n. 968 del 1998, nonchè Cass. n. 17066 del 2010, n. 19509 del 2004, n. 661 del 2012, n. 25634 del 2011).

Alla luce dei richiamati principi, la doglianza in rassegna si rivela fondata.

Nella specie, risulta invero, accertato in fatto dalla sentenza inpugnata, ed è, del resto, assolutamente incontroverso tra le parti, che gli immobili della contribuente per cui è causa erano e sono contemplati nell’approvato "piano di classificazione" consortile, cui la L.R. Lombardia n. 7 del 2003, art. 15, comma 1 (poi trasfusa nel t.u. n. 31 del 2008, che regola la materia della bonifica e dell’irrigazione, largamente ispirandosi alla corrispondente normativa statale predisposta dal R.D. n. 215 del 1933) attribuisce la funzione di: identificare gli immobili che traggono benefici dalle opere gestite dal Consorzio (così dando corpo a ciò che viene tradizionalmente definito "perimetro di contribuenza"); individuare i benefici da ciascuno di essi conseguiti; stabilire indici e parametri per la relativa quantificazione, al fine di consentire il riparto dei contributi consortili (configuranti oneri reali sui beni beneficiati).

Non risultando in linea con i richiamati principi, la sentenza impugnata va, conseguentemante, cassata, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, posto che la difesa della società contribuente risulta, sin dal ricorso introduttivo, esclusivamente incentrata sulla mancata osservanza da parte del consorzio dell’onere della prova in merito alla ricorrenza di specifico beneficio a vantaggio dei beni di sua pertinenza ed atteso che, del resto, anche in questa sede la società contribuente non pone a fondamento della sua azione che del tutto generiche disfunzioni delle opere gestite dal Consorzio, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente medesima.

Per la natura della controversia e per tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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