Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 08-11-2011) 01-12-2011, n. 44661 Impugnazioni della parte civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4 marzo 2009 il Giudice di Pace di Pordenone assolveva S.M.K. dal reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in danno di R.M. perchè il fatto non sussiste. Al S. era stato contestato il reato previsto e punito dall’art. 590 c.p. perchè alla guida della sua autovettura Ford Sierra, mentre veniva sorpassato dall’autovettura condotta dal R. avente la stessa direzione di marcia, si spostava repentinamente verso sinistra, facendo perdere al R. il controllo del mezzo che fuoriusciva sulla destra, terminando la sua corsa all’interno dell’adiacente fossato. Nell’occorso infortunistico R.M. riportava lesioni giudicate con prognosi di giorni dieci, durante i quali gli veniva ordinato l’uso del collare cervicale: fatto commesso il (OMISSIS).

Avverso tale decisione ha proposto appello la parte civile R. M.. Il Tribunale di Pordenone in data 12.05.2010, con la sentenza oggetto del presente ricorso, in integrale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, affermata la penale responsabilità del reo in relazione al reato ascrittogli in rubrica, condannava S.M.K. a rifondere alla parte civile R.M. i danni alla persona da questi patiti, da liquidarsi in separato giudizio civile e condannava inoltre l’imputato a rifondere al R. le spese di sua costituzione e rappresentanza nei due gradi del giudizio.

Avverso la predetta sentenza S.M.K. proponeva ricorso per Cassazione a mezzo del suo difensore chiedendone l’annullamento con rinvio per i seguenti motivi:

1) Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 576 e 652 c.p.p.. Rilevava il ricorrente che il Tribunale di Pordenone aveva errato allorquando, pur in assenza di un atto di impugnazione del P.M., aveva riformato la sentenza emessa nel giudizio di primo grado, ritenendo la responsabilità penale dell’imputato e aveva emesso, su tale presupposto, sentenza di condanna al risarcimento del danno. Osservava inoltre che il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 140 del 2008 lo aveva già assolto in data 28.02.2008 dal reato di violenza privata, fondato sul medesimo fatto oggetto del presente procedimento con la formula perchè il fatto non sussiste.

2) Mancanza, contraddittorietà o comunque manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la responsabilità dell’odierno ricorrente sulla base delle dichiarazioni della teste Z. che avrebbero suffragato, contrariamente al vero, quelle rese dalla parte civile.

Motivi della decisione

Osserva la Corte che il Tribunale di Pordenone, a seguito di appello della parte civile avverso la sentenza del giudice di Pace della stessa città, ha riformato la predetta sentenza e, benchè il Pubblico Ministero non avesse interposto appello, ha dichiarato testualmente in dispositivo "affermata la penale responsabilità penale del reo in relazione al reato ascrittogli in rubrica".

Limitatamente a tale statuizione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, atteso che, in assenza dell’impugnazione del Pubblico Ministero, il giudice di appello ha errato nell’affermare la responsabilità penale dell’imputato, in quanto, come recita l’art. 576 c.p.p., la parte civile può proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento "ai soli effetti della responsabilità civile". Per quanto attiene agli ulteriori motivi il proposto ricorso non è fondato e deve essere pertanto rigettato.

La sentenza impugnata da infatti conto, con congrua ed adeguata motivazione, delle ragioni per cui S.M.K. deve essere condannato a risarcire alla parte civile R.M. i danni patiti a causa delle lesioni subite in seguito all’incidente stradale in data 17.07.2005. Ha evidenziato infatti il provvedimento impugnato, sulla base delle dichiarazioni della teste Z., che si era verificato un testa-coda, in seguito allo scartamento della Fiat condotta dal R. avvenuto davanti alla parte anteriore della Ford Sierra condotta dal S., indotto dall’azione posta in essere dal R., al fine di eludere la turbativa alla circolazione rappresentata dall’improvviso sbandamento della vettura condotta dal S.. Assolutamente irrilevante, contrariamente a quanto sostiene la difesa del ricorrente, appare infine la circostanza che il S. in altro processo sia stato assolto in ordine al reato di violenza privata, che trarrebbe origine dalle stesse vicende di cui all’odierno procedimento, con la formula "perchè il fatto non sussiste", perchè si tratta di reato assolutamente diverso rispetto a quello che ci occupa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione "affermata la penale responsabilità del reo", che elimina.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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