Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 20-06-2012, n. 10147 Competenza delle Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione innanzi al giudice tributario di un atto di preavviso di fermo amministrativo di veicoli fondato su cartelle relative a sanzioni per violazione del codice della strada.

La Commissione adita, affermando che la notifica delle cartelle prodromiche al fermo amministrativo non risultava provata, accoglieva il ricorso.

Appellava il concessionario, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice tributario, il difetto di legittimazione passiva del concessionario medesimo, la legittimità del proprio operato, l’avvenuta notifica delle cartelle prodromiche e l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente.

Quest’ultima, nel costituirsi in giudizio, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere sostenendo che il Comune aveva provveduto allo sgravio e il provvedimento di fermo era stato revocato dalla GERIT. Sulla base di questi rilievi della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe, affermata in via preliminare la giurisdizione del giudice tributario, dichiarava inammissibile l’appello del concessionario, visto il provvedimento di sgravio da parte dell’ente impositore e la revoca del fermo amministrativo da parte del medesimo concessionario.

Avverso tale sentenza il concessionario ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, con il primo dei quali ripropone l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario.

Resiste la contribuente con controricorso.

Motivi della decisione

E’ pacifico in causa che le cartelle sulle quali si fonda il preavviso di fermo amministrativo impugnato, non riguardano tributi, bensì sanzioni per violazione del codice della strada. Alla luce di queste circostanze appare fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sulla base dell’orientamento espresso da queste Sezioni Unite secondo cui la competenza per l’impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86 (o anche, come nella specie, di un semplice "preavviso", istituto introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate alle società di riscossione), relativo a crediti non di natura tributaria è, in base all’art. 9 c.p.c., comma 2, inderogabilmente del tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione (Cass. S.U. 12 ottobre 2011, n. 20931).

Deve essere, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi, deve essere cassata la sentenza impugnata e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti innanzi al Tribunale competente per territorio, che provvederà anche per le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;

rimette le parti innanzi al Tribunale di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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