Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 20-06-2012, n. 10146 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento per maggiori imponibili IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 1999 notificato, a seguito di verifica da parte della GdF, in ragione dei riscontrati emissione ed utilizzo da parte della società di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

La Commissione adita rigettava il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, ritenendo conseguita in giudizio la prova sia dei meccanismo fraudolento sia della consapevolezza da parte della società contribuente della natura delle operazioni contestate.

Avverso tale sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: a) per la violazione del principio del contraddittorio, non avendo partecipato al giudizio i soci della società, cui pure era stato notificato l’avviso di rettifica IRPEF (in conseguenza dell’accertamento svolto a carico della società), dagli stessi impugnato autonomamente in giudizi svoltisi separatamente (anche se con il medesimo provvedimento di rigetto in entrambi i gradi); b) per il mancato rilievo del giudicato esterno formatosi in ordine ad anni fiscali precedenti, ma concernenti fatti assolutamente analoghi, richiamando come la CRT della Lombardia avesse disatteso per gli anni 1996 e 1997, con sentenza passata in giudicato, l’assunto dell’amministrazione in ordine alla effettuazione di operazioni soggettivamente inesistenti (pur essendo altri i soggetti presunti interposti); c) per l’incongruità della motivazione circa l’effettiva sussistenza dell’interposizione dei soggetti presunti tali e circa l’affermata irrilevanza del processo penale conclusosi con un’archiviazione (sebbene, in parte, per intervenuta prescrizione); d) per l’essere la decisione impugnata fondata su accertamenti determinati da indagini nei confronti delle società fornitrici, indagini cui la società contribuente era rimasta estranea; e) per la violazione della VI Direttiva CE e della giurisprudenza comunitaria, alla cui luce il diritto alla detrazione dell’IVA può cedere solo di fronte ad un dimostrato carattere abusivo di un’operazione, che sia conosciuto o conoscibile da parte del contribuente; f) per il mancato riconoscimento della deducibilità dal reddito d’impresa dei costi sostenuti, che sono effettivi anche qualora l’interposizione supposta fosse positivamente dimostrata.

Resiste l’Agenzia delle Entrate, con un primo controricorso, deducendo, oltre che l’infondatezza di tutti motivi articolati nel ricorso, anche la preclusione della questione relativa al difetto di contraddittorio, sollevata in prime cure e non riproposta in appello;

con un secondo controricorso, deducendo che in ogni caso non sussiste litisconsorzio necessario tra società di persone e soci relativamente ad accertamenti che concernono l’IVA e l’IRAP, essendo tale ipotesi limitata ai soli accertamenti concernenti le imposte dirette, da cui l’IVA e l’IRAP sono distinte per presupposti, struttura e base imponibile.

Chiamata la causa innanzi alla Sezione Tributaria di questa Corte per l’udienza del 21 settembre 2011, la società Vargros, con memoria ex art. 378 c.p.c., ha sollevato eccezione di giudicato esterno relativamente all’ordinanza di questa medesima Corte, la n. 23667 del 23 novembre 2010, con la quale, nel giudizio riguardante l’accertamento IRPEF a carico del socio V.G.A. per l’anno d’imposta 1999 (lo stesso cui il presente giudizio fa riferimento), la Corte regolatrice ha annullato l’intero processo, per mancato rispetto del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, rimettendo le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

La Sezione Tributaria delle Corte ha pronunciato ordinanza n. 25493 del 21 settembre 2011, depositata il 30 novembre 2011, ravvisando la sussistenza di una questione di massima di particolare importanza che giustificava la rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. La questione, concerne la eventuale sussistenza del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci allorquando oggetto dell’accertamento a carico della società non sia l’ILOR, bensì l’IRAP, stante la differenza di quest’ultima imposta.

Per queste ragioni la causa è oggi chiamata innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte.

Motivi della decisione

1. Il punto di partenza per l’esame e la soluzione della questione proposta non può che essere l’affermato litisconsorzio tra società di persone e soci in ordine all’accertamento dell’ILOR nei confronti della società e (conseguentemente) dell’IRPEF nei confronti dei soci.

2. La questione è stata valutata dalle Sezioni Unite con la sentenza 4 giugno 2008, n. 14815.

2.1 Hanno in proposito osservato le Sezioni Unite, che nei processi che nascono dall’impugnazione dell’accertamento ai fini ILOR, proposta dalla società, e dall’impugnazione dell’accertamento ai fini IRPEF, proposta dai soci, i fatti in contestazione sono sostanzialmente gli stessi e cioè la legittimità e la fondatezza dell’accertamento del reddito recuperato in capo alla società (atteso che la ricaduta sui singoli soci deriva da una mera operazione aritmetica). Tra i giudizi, come ha affermato un costante orientamento giurisprudenziale, sussiste "un vincolo di consequenzialità necessaria": "la decisione della causa della società costituisce l’antecedente logico della decisione della causa dei soci e questa, a sua volta, "contiene", in quanto implica, la decisione sul reddito sociale, anche in mancanza di un giudizio parallelo sulla causa pregiudiziale".

2.2. Sul piano sostanziale, hanno inoltre evidenziato le Sezioni Unite, l’accertamento del reddito sociale e l’accertamento del reddito dei singoli soci, sono in evidente rapporto di reciproca implicazione (non si può accertare il secondo se non accertando il primo ed il primo condiziona l’accertamento del secondo). Sono due facce della stessa medaglia. Infatti, … il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 1 (TUIR), (sostanzialmente simile al D.P.R. n. 597 del 1973, art. 5), dispone che "I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili". Quindi, in presenza di tale imputazione automatica del reddito sociale ai soci (presunzione legale iuris et de iure), la difesa di questi di fronte alla pretesa erariale (quando non venga contestata la qualità di socio o la quota di partecipazione) deve necessariamente trovare uno spazio processuale per interloquire sulla determinazione del reddito della società (dal quale dipende la ripresa nei loro confronti), altrimenti la presunzione si risolverebbe in una palese violazione del diritto di difesa e del principio della tassazione in base alla capacità contributiva (artt. 24 e 53 Cost.)- … Per completare il quadro della normativa sostanziale di riferimento, occorre ricordare che a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2, l’ufficio deve procedere alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5 (poi art. 5 cit. TUIR), "con unico atto ai fini dell’imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati". Quindi, l’attività di accertamento svolta nei confronti della società non può essere disgiunta da quella relativa ai soci: a) unica è la materia imponibile, seppure soggetta a diversa disciplina, in ragione del carattere reale dell’imposta locale, rispetto al carattere personale dell’imposta statale; b) unico è il risultato dell’accertamento, sia che lo si consideri nel suo complesso in capo alla società, sia che lo si consideri come la somma dei redditi imputati ai singoli soci in conseguenza dell’accertamento societario.

2.3. Quindi, ad avviso delle Sezioni Unite, l’obbligo dell’accertamento unitario è conseguenza della configurazione di un rapporto tributario sostanzialmente unico con pluralità di soggetti passivi, che trova poi la sua corretta collocazione processuale nell’ambito dell’istituto del litisconsorzio necessario originario.

3. Tale principio non è stato, tuttavia, ritenuto applicabile se oggetto dell’accertamento a carico della società fosse l’IVA e non l’ILOR. 3.1. E’ stato così affermato che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2, e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci (Cass. ord. 19 maggio 2010, n. 12236).

3.2. Con la conseguenza che laddove l’Amministrazione finanziaria abbia emesso avvisi di accertamento in materia di IRPEF nei confronti dei soci, nonchè di ILOR ed IVA nei confronti della società, contro i quali siano state proposte distinte impugnazioni riunite nei precedenti gradi di giudizio, la Corte di cassazione, rilevando l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci e salvo il caso in cui si prospettino questioni personali, deve separare il giudizio relativo all’IRPEF e all’ILOR, e dichiarare, anche di ufficio, la nullità del relativo procedimento (atteso che tale controversia, in ragione dell’unitarietà dell’accertamento che è alla base delle determinazioni sui redditi delle società di persone e dei soci, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario), mentre può autonomamente decidere il giudizio relativo all’IVA, sussistendo solo in via eventuale, per la lite riguardante quest’imposta, le esigenze di carattere unitario che possano comportare la necessità del simultaneus processus (Cass. 29 luglio 2011 n. 16661, nella quale si pone in risalto che solo nei tributi imputati per trasparenza sussiste il litisconsorzio necessario tra società di persone e tutti i soci, mentre per quanto riguarda l’IVA possono sussistere solo in via eventuale esigenze di carattere unitario che possono comportare la necessità del simultaneus processus).

4. Può così porsi una prima questione: verificare se l’IRAP sia in qualche modo assibilabile all’IVA, riproducendone i meccanismi di imposizione.

4.1. Questa possibilità di assimilazione è stata esclusa dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 3 ottobre 2006 (pronunciata nella causa C-475/03 Banca Popolare di Cremona). Secondo la Corte l’IRAP non possiede le caratteristiche dell’IVA: sostanzialmente in quanto l’IRAP non è riscossa in ciascuna fase al momento della commercializzazione, è calcolata sul valore netto della produzione dell’impresa nel corso di un certo periodo e non è stata concepita per ripercuotersi sul consumatore finale nel modo tipico dell’IVA. Queste considerazioni hanno condotto la Corte a giudicare l’IRAP compatibile con il sistema comune dell’IVA, stabilendo che l’art. 33 della sesta direttiva non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell’imposta regionale sulle attività produttive.

5. Resta da considerare la possibilità di assimilazione, ai fini dell’ipotesi qui considerata, dell’ILOR rispetto all’IRAP. 5.1. L’ILOR, che è stata abrogata con l’introduzione dell’IRAP, aveva carattere reale, poichè colpiva i soggetti passivi non in ragione della capacità contributiva, ma incidendo direttamente sui cespiti produttivi di reddito; il suo presupposto, infatti, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1 era costituito dal possesso di redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, prodotti nel territorio dello Stato, ancorchè esenti dall’IRPEF e dall’IRPEG. Aveva, inoltre, carattere proporzionale poichè la sua aliquota era costante (16,2%), indipendentemente dall’ammontare del reddito disponibile. Per tale imposta valeva un regime di indeducibilità (ai fini delle imposte sui redditi) a seguito della modifica introdotta al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10 TUIR (nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2003) con la L. n. 438 del 1992, art. 10, comma 3, lett. a) il quale stabiliva che:

nell’art. 10, comma 1, lett. a), come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 1992, n. 263, art. 4 le parole: "l’imposta locale sui redditi pagata nel periodo di imposta esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente; nonchè" sono soppresse.

5.2. L’IRAP è un’imposta a carattere reale, non deducibile dalle imposte sui redditi (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 1 salvo che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per effetto di quanto disposto dal D.L. n. 201 del 2011, art. 2, comma 1, per un importo pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, commi 1, lett. a), artt. 1 bis, 4-bis, comma 1).

5.3 Il presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1) o, in ogni caso, l’attività esercitata dalle società (e in particolare, per quanto qui più interessa le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 3, TUIR) e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 2).

5.4. E’ un’imposta proporzionale (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16) che si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione.

5.5. Per i soggetti che qui interessano (società di persone), il valore della produzione netta si determina in base alla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) – (corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa) -, b) – (corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione) -, f) -(indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere) – e g) – ( contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasì denominazione in base a contratto) -, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 92 e 93, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5 bis).

5.6. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato (salvo quanto previsto dal D.L. n. 201 del 2011, art. 2, comma 1 per la deducibilità della quota di imposta corrispondente dalle imposte sui redditi); i costi, i compensi e gli utili indicati nel D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. b), nn. da 2) a 5), (e cioè i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonchè i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere; i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente; gli utili spettanti agli associati in partecipazione); la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’ICI. 6. Molti sembrano i punti di contatto tra IRAP e ILOR, in particolare per quel che riguarda le società di persone, per cogliere le cui peculiarità è stato necessario approvare una norma speciale per la determinazione del valore della produzione netta con l’introduzione nella legge istitutiva dell’imposta deell’art. 5-bis operata con la L. n. 244 del 2007, art. 1.

6.1. Prova di questi "punti di contatto" tra ILOR ed IRAP esiste anche nella stessa legge istitutiva di quest’ultima imposta.

6.2. il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1, prevede l’equiparabilità tra IRAP e ILOR stabilendo che: Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell’imposta locale sui redditi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto nel territorio della regione ove è ubicato lo stabilimento o l’impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli artt. 4 e 5, è ridotto per il residuo periodo di applicabilità del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.

6.2. L’art. 44 prevede l’equiparabilità tra IRAP e ILOR ai fini dell’applicazione dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni. La circolare n. 33/E del 18 aprile 2002 dell’Agenzia delle Entrate esplicitamente afferma che, su questo piano, l’IRAP è equiparata all’ILOR e attesta che l’Italia ha provveduto a comunicare alle autorità competenti dei Paesi esteri con i quali è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni, l’introduzione della nuova imposta, illustrandone la similarità con l’ILOR e proponendo, quindi, all’altro Stato contraente la sostituzione dell’IRAP all’ILOR. 7. Nessuna modifica è stata apportata al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2, il quale ancor oggi dispone che: Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5 si procede con unico atto ai fini dell’imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell’art. 38 secondo che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate.

7.1. Se si intende conservare, come si deve fare, un valore alla disposizione qui richiamata, l’unica alternativa possibile è quella di seguire la via indicata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 17 e 44, "sostituendo" i riferimento all’ILOR con il riferimento all’IRAP. Ciò anche tenendo conto del fatto che a norma del D.Lgs. n. 446 del 1997, ar. 25 in difetto di espresse previsioni regionali di diverso segno, per le attività di controllo e rettifica della dichiarazione, per l’accertamento e per la riscossione dell’imposta regionale, nonchè per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi ad eccezione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi dal 4 al 7, artt. 44 e 45. Si applicano cioè le stesse regole utilizzate per l’accertamento ai fini ILOR. 7.2. Questa assimilazione è stata seguita anche dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito del privilegio previsto dall’art. 2752 c.c., comma 1, a norma del quale Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato … per l’imposta locale sui redditi. La Corte ha affermato che il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 c.c., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159,art. 39 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, dev’essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell’art. 2752 cod. civ., in quanto giustificata sia dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, sia dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione (Cass. sent. 1 marzo 2010, n. 4861; Cass. ord. 30 luglio 2010, n. 17925; ord. 14 dicembre 2010, n. 25242).

8. Alla luce di queste considerazioni deve riproporsi rispetto all’IRAP la medesima situazione di litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, già affermata da queste Sezioni Unite riguardo all’ILOR con la ricordata sentenza n. 4 giugno 2008, n. 14815.

8.1. Invero sussiste una sostanziale coincidenza degli elementi economici che costituiscono i presupposti rispettivamente dell’imposta accertata a carico della società (IRAP) e dell’imposta a carico dei soci (IRPEF), che vincola il tributo dovuto dai soci dal giudicato sull’imposta a carico della società.

8.2. Avendo riguardo in particolare alla determinazione della base imponibile dell’IRAP per le società di persone, è agevole rilevare che essa è costituita (sostanzialmente) dalla differenza tra ricavi e costi, allo stesso modo della base imponibile dell’imposta a carico dei soci, per cui l’accrescimento di quella differenza (nella prassi più frequente, per imputazione di maggiori ricavi derivanti da incassi non contabilizzati) che legittima una maggior pretesa per l’imposta a carico della società, ha un’immediata e diretta conseguenza sulla pretesa tributaria relativa all’imposta a carico dei soci.

8.3. Questo fondamentale collegamento tra la pretesa tributaria ai fini IRAP nei confronti della società, in ragione di maggiori ricavi, e la pretesa tributaria ai fini IRPEF nei confronti dei soci, in ragione di maggiori utili distribuiti, era stato, peraltro, già affermato da questa Corte, che aveva rilevato come la sentenza favorevole alla società contribuente, che esclude il conseguimento di superiori ricavi non contabilizzati a fini IRAP, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione da parte dell’Amministrazione finanziaria potesse essere utilizzata dal socio come prova nel giudizio tributario per contestare ai fini IRPEF i presunti utili percepiti nell’esercizio della medesima attività d’impresa, posto che, anche in difetto di espressa previsione legislativa, l’esclusione dello stesso dato economico e fattuale di partenza fa venir meno, di riflesso, anche la fonte giustificativa dei pretesi redditi incassati dal socio (Cass. 16 novembre 2011, n. 24049).

8.4. Ma è proprio questo collegamento che, al di là della differenza tra le imposte, giustifica, sul piano razionale e dell’intrinseca ragionevolezza, il litisconsorzio tra società e soci. Una situazione non dissimile da quanto accadeva con riferimento all’ILOR, imposta anch’essa (diversa dall’IRPEF e) non puramente reddituale, ma pensata per tassare un quid pluris ipotizzato come "prodotto" dall’impiego di capitale e lavoro nell’unità dell’organizzazione d’impresa.

8.5. L’indeducibilità di alcuni costi ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta a carico della società non appare determinante (a prescindere dalla circostanza che anche per l’ILOR sussistevano limiti di deducibilità). Ciò, in particolare, dopo che la recente riforma ha reso assai meno incisiva (se non sostanzialmente irrilevante ai fini che qui interessano) la originariamente prevista indeducibilità dei costi del personale, che, peraltro, insieme agli interessi passivi (rispetto ai quali può al massimo discutersi di inerenza e non di sussistenza del costo), costituiscono una componente rigida della gestione economica.

9. La conseguenza del rilevato litisconsorzio è l’annullamento dell’intero giudizio con rimessione delle parti innanzi al giudice di primo grado, come già deciso da questa Corte, con l’ordinanza 23 novembre 2010, n. 23667, nella analoga controversia relativa al socio V.G..

9.1. Poichè l’amministrazione ha proceduto con un unico accertamento ai fini IVA e ai fini IRAP, si determina nel caso una ipotesi nella quale è ravvisabile l’opportunità del simultaneus processus anche per quanto riguarda l’IVA, in modo da non spezzare l’unitarietà del processo connessa all’unitarietà dell’accertamento.

10. Pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, e la sentenza impugnata deve essere cassata, rimettendo le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

11. La natura e la complessità delle questioni sottese alla controversia giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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