Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 08-11-2011) 01-12-2011, n. 44659

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20/10/2010 il Tribunale di Asti applicava a C.A., imputato in ordine ai reati di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 7 e comma 2, lett. c) e art. 186, comma 2, lett. a), la pena di mesi quattro e giorni quattro di lavori di pubblica utilità e disponeva la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.

Avverso tale sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti proponeva ricorso per cassazione e la censurava per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in quanto il giudice aveva applicato una pena illegale. Sebbene infatti le contravvenzioni ascritte all’imputato fossero state commesse prima dell’entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, il giudice aveva adottato come pena base quella prevista per la contravvenzione contestata in base alla L. n. 120 del 2010, maggiore di quella prevista dalla legislazione previgente pari a mesi tre. Aveva poi applicato la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità prevista dalla legge attuale. Chiedeva quindi l’annullamento della sentenza impugnata con l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

Motivi della decisione

Osserva la Corte che la sentenza impugnata è stata emessa con riguardo sia al reato previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 7 e comma 2, lett. c), sia al reato previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a).

Per quanto attiene a tale secondo reato osserva la Corte che la L. 29 luglio 2010, n. 120 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del Codice della Strada in relazione alla fattispecie di cui all’art. 186, lett. a, che è stata depenalizzata e punita soltanto con una sanzione amministrativa.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) perchè il fatto addebitato non è più previsto dalla legge come reato.

In tale situazione, pur essendo fondato il motivo di ricorso addotto dal Procuratore della Repubblica ricorrente, dal momento che la pena detentiva è stata indebitamente aumentata e nonostante sia stata sostituta con il lavoro di pubblica utilità, potrebbe essere ripristinata in caso di violazione degli obblighi, viene meno il patto intercorso tra le parti, che aveva avuto per oggetto entrambi i reati, e pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio altresì in ordine alla residua imputazione con trasmissione degli atti al Tribunale di Asti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato; annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla residua imputazione e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Asti per l’ulteriore corso in ordine a tale imputazione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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