Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 08-11-2011) 01-12-2011, n. 44658

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’1.07.2010 il Giudice di Pace di Morbegno dichiarava non doversi procedere nei confronti di D.G.G. e di B. M. perchè l’azione non doveva essere iniziata per difetto di querela. Ai due imputati era stato contestato il reato di lesioni colpose perchè, in cooperazione colposa tra loro, nell’eseguire dei lavori di sistemazione nei terreni di rispettiva appartenenza, realizzavano una buca, senza collocare alcun adeguato sistema di segnalazione e di preavviso di pericolo,e, in conseguenza di ciò, la minore degli anni dodici C.M., percorrendo in bicicletta la stessa strada sterrata, non poteva assolutamente evitare la caduta nella predetta fossa, causando in tal modo l’impennata del velocipede e la caduta della sopra indicata minore che riportava lesioni personali guaribili in giorni sette – fatto commesso in data (OMISSIS).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio chiedendone l’annullamento. Secondo il Procuratore ricorrente la proposta querela era perfettamente idonea alla funzione di condizione di procedibilità, in quanto non era stata presentata contro ignoti, ma contro persone di cui si chiedeva procedersi ad identificazione, facilmente identificate dal P.M. e dagli imputati sulla base della chiara ed inequivocabile narrativa della querela stessa.

Assolutamente ininfluente e irrilevante ai fini della condotta attribuita ai due imputati era poi la circostanza che l’imputato B. fosse o meno proprietario della strada o dei terreni limitrofi in cui è accaduto l’incidente. Sintatticamente incomprensibile era poi la considerazione del difensore dell’imputato fatta propria dal giudice nella motivazione della sentenza, secondo cui sarebbe stata contestata una fattispecie di delitto colposo specifico senza che fosse contestata la violazione della norma di riferimento, con conseguente mancanza dell’elemento soggettivo del reato. Gli imputati, a mezzo del loro difensore, presentavano tempestiva memoria in cui contestavano le affermazioni del Procuratore della Repubblica ricorrente e concludevano chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Osserva la Corte che, nella fattispecie che ci occupa, la querela non è stata sporta contro ignoti, bensì contro persone di cui si chiedeva procedersi all’identificazione, facilmente identificate dal P.M. sulla base della chiara narrativa della querela stessa, perfettamente idonea ad adempiere alla sua funzione di condizione di procedibilità, essendovi rappresentata con chiarezza l’esposizione dei fatti e la richiesta di punizione (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 19827 del 26.02.2003, Rv. 224403; Sez. 5, Sent. n. 1768 del 21.11.1980, Rv. 147920). E pacifico che la querela è condizione di procedibilità del reato nei confronti di chiunque ne risulta responsabile e che conserva validità anche nel caso di erronea indicazione del colpevole da parte della persona offesa, dovendo ritenersi valida querela qualsiasi manifestazione di volontà diretta all’accertamento della responsabilità del colpevole in ordine ai fatti che formano oggetto dell’istanza di punizione.

La querela proposta dalle parti offese, pertanto, ha tutti gli elementi necessari a configurare la condizione di procedibilità, dal momento che contiene la descrizione e rappresentazione dei fatti e della condotta degli indiziati, la configurazione dell’ipotesi di reato e del nesso causale, la istanza di punizione e l’indicazione di elementi idonei ad identificare gli autori della condotta.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al giudice di Pace di Morbegno, dovendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi indicati nel ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Morbegno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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