T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-01-2012, n. 37

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente ha impugnato la revoca del contratto di soggiorno, disposta a seguito degli accertamenti effettuati, da cui è emersa una condanna, a carico della stessa ricorrente, per il reato di cui all’ art. 14, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 239/2011 la domanda cautelare veniva accolta.

All’udienza pubblica del 17.11.2011, il difensore della ricorrente ha dichiarato di ritenere cessata la materia del contendere, in quanto l’Amministrazione, nelle more del giudizio, ha rilasciato il provvedimento di regolarizzazione richiesto; nel contempo il medesimo difensore ha insistito per la condanna alle spese del Ministero, in base alla regola della c.d. soccombenza virtuale.

Ritiene il Collegio, in primo luogo, che in difetto del deposito in giudizio del provvedimento di cui sopra, non possa pronunciarsi la cessazione della materia del contendere – secondo la previsione dell’art. 34, ultimo comma, del D.Lgs. n. 104 del 2010 – bensì l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, cod. proc. amm.

Quanto alle spese di causa, si ritiene che il presente ricorso presenti profili di fondatezza, vista la giurisprudenza di questa Sezione, conforme alle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 del 2011, circa l’irrilevanza, nel procedimento di emersione, della condanna per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. n. 286 del 1998 (nella versione anteriore alla riforma di cui al D.L. n. 89 del 2011, convertito con L. n. 129 del 2011).

Tuttavia deve essere valutata positivamente la condotta dell’Amministrazione dell’Interno, che si è conformata alla ormai dominante giurisprudenza amministrativa sulla questione, rilasciando il titolo richiesto.

Per tali ragioni le spese di causa possono essere compensate, fermo restando il diritto in capo agli esponenti al rimborso del contributo unificato, secondo le norme di legge (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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