Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 08-11-2011) 01-12-2011, n. 44655

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9 marzo 2009 il Giudice di Pace di Montebelluna assolveva A.S.B.S. dal reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in danno del minore S.N.. Alla donna era stato contestato il reato previsto e punito dall’art. 590 c.p. perchè, alla guida della sua autovettura, aveva omesso di fermarsi e di cedere la precedenza al pedone S.N. che si accingeva all’attraversamento della sede stradale, investendolo e cagionandogli lesioni personali con prognosi superiore ai quaranta giorni.

Avverso tale decisione hanno proposto appello le parti civili S. A. e P.L., genitori e legali rappresentanti del minore S.N.. Il Tribunale di Treviso – Sezione distaccata di Montebelluna – in data 18.02.2010, con la sentenza oggetto del presente ricorso, respingeva l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese di giustizia e al rimborso delle spese di costituzione e rappresentanza di responsabile civile e difensore.

Avverso la predetta sentenza le parti civili di cui sopra proponevano ricorso per Cassazione, a mezzo del loro difensore, chiedendone l’annullamento con rinvio per i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 41 c.p., in quanto,secondo le parti civili ricorrenti erroneamente la sentenza impugnata, ricalcando pedissequamente quella emessa dal giudice di Pace, aveva confermato la sentenza di primo grado sulla base dell’assunto che il minore S. fosse sbucato improvvisamente sulla strada senza dar tempo all’imputata di eseguire manovra diversiva.

2) Violazione dell’art. 547 c.p.p. e mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione, in quanto il giudice di appello avrebbe dovuto esporre i motivi di fatto e di diritto su cui intendeva fondare la propria decisione, nonchè i motivi per cui riteneva inattendibili o comunque inutilizzabili le testimonianze dei testi Z. e Za., entrambi presenti sul luogo del sinistro, che avevano riferito sulla velocità tutt’altro che modesta dell’autovettura condotta dall’imputata. La motivazione della sentenza sarebbe inoltre contraddittoria perchè, se da un lato sostiene che l’imputata, avvicinandosi alla scuola, avrebbe moderato la velocità, dall’altro sostiene che il bambino sarebbe sbucato improvvisamente sulla strada, "non dando tempo all’odierna imputata di eseguire la benchè minima manovra per evitarlo". 3) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla condanna alle spese in quanto il giudice di appello erroneamente avrebbe disposto che al rigetto dell’appello segua la condanna alle spese sostenute dall’imputato e da responsabile civile.

Motivi della decisione

OSSERVA LA CORTE DI CASSAZIONE che i proposti motivi di ricorso non sono fondati. Per quanto attiene ai primi due motivi, si osserva (cfr. Cass., Sez. 4, Sent. n. 4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. Il Tribunale di Treviso – Sezione distaccata di Montebelluna, come già nel giudizio di primo grado il giudice di Pace di Montebelluna, ha infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui ha dedotto la insussistenza della responsabilità della A.S.B. S. in ordine al reato ascrittole. In particolare la sentenza impugnata ha evidenziato che i testi D.C. e S. hanno affermato che il minore S.N., che inseguiva di corsa un compagno, è sbucato improvvisamente sulla strada da un varco che esisteva tra le autovetture parcheggiate, senza dare il tempo alla odierna ricorrente di eseguire una qualche manovra per evitarlo e che la A. viaggiava a velocità estremamente ridotta, come si può desumere dalla circostanza che la sua autovettura si è arrestata a tre/cinque metri dal punto dell’impatto.

Anche il terzo motivo di ricorso è infondato, in quanto correttamente il Tribunale di Treviso – Sezione distaccata di Montebelluna, che ha rigettato l’appello delle parti civili costituite, le ha condannate al pagamento delle spese sostenute dall’imputata e dal responsabile civile, facendo giusta applicazione del principio della soccombenza.

I proposti ricorsi devono essere, pertanto, rigettati e le parti civili ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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