T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-01-2012, n. 35

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società Wind ha presentato nel corso del 2010 un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003 al Comune di Busto Arsizio, al fine di realizzare un impianto di telefonia cellulare sul fabbricato in Via Galilei, su cui erano già stati installati impianti di telecomunicazione di altri due gestori.

L’ARPA, dopo la presentazione di documentazione integrativa, rilasciava il parere di conformità, con nota dell’11 novembre 2010.

L’Amministrazione Comunale invece trasmetteva il preavviso di diniego, sull’assunto che l’impianto è collocato su un’area A1 contraddistinta da rilevanti valori storico-ambientali nella quale non sono ammesse le infrastrutture tecnologiche e gli impianti produttivi.

Quindi, a conclusione del procedimento, la domanda veniva respinta, con la nota del 9.2.2011, rilevando che l’infrastruttura esistente sul lastrico solare sarebbe stata installata prima dell’approvazione del Regolamento Comunale che consente di ritenere autorizzate le installazioni di impianti di telecomunicazione di telefonia mobile, solo laddove è ammessa l’installazione di strutture tecnologiche o di impianti produttivi. Nell’area in cui è ricompresa via Galilei non sono ammesse infrastrutture tecnologiche e impianti produttivi.

Osserva poi l’Amministrazione che nel piano di localizzazione e di sviluppo trasmesso dalla società nel 2009 non sarebbe individuato il posizionamento di un eventuale nuovo impianto e che l’edificio su cui collocare l’antenna ricade in una area di particolare tutela, in cui è consentita l’installazione di antenne non superiore a 300 W.

Avverso il provvedimento la società ricorrente ha notificato l’inscritto ricorso, lamentando l’illegittimità del diniego sotto numerosi profili, in quanto si tratta di un impianto con potenza di 218,25 W, compatibile con la destinazione di zona.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n.771 del 6 maggio 2011 la domanda cautelare veniva accolta.

All’udienza dell’1 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1) Oggetto del ricorso in esame è il diniego all’installazione di un impianto di telefonia cellulare, inferiore a 300 W, sul piano di copertura di un immobile nel Comune di Busto Arsizio.

Come emerge dalla ricostruzione in fatto, il diniego è fondato sul contrasto con la disciplina di zona: sostiene l’Amministrazione che in base al Regolamento Comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare, approvato con delibera consiliare n. 53/2004, possono essere autorizzate le installazioni avvenute precedentemente all’approvazione dello stesso Regolamento, solo se ciò è ammesso dal PRG.

Nel caso di specie l’immobile interessato ricade infatti in zona A subarea a1, contraddistinta da rilevanti valori storico-ambientali, in cui non sono ammesse infrastrutture tecnologiche e impianti produttivi.

2) Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La ragione prioritaria del diniego è il contrasto con la disciplina urbanistica, che vieterebbe in zona A subarea a1, l’installazione di impianti con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W.

Secondo la giurisprudenza prevalente e pacifica il Comune non ha alcuna potestà di introdurre un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base, né di introdurre misure che, pur essendo di natura tipicamente urbanistica (distanze, altezze, quote, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela dai rischi dell’elettromagnetismo che rientra nelle esclusive attribuzioni statali, non già in quelle comunali; di conseguenza la localizzazione degli impianti solo in determinate zona si pone in contrasto non solo con l’esigenza di permettere la copertura del servizio di telefonia mobile sull’intero territorio comunale, ma anche con la loro natura di infrastrutture primarie e impianti di interesse generale, posti al servizio della comunità e quindi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.

L’assimilazione, per effetto dell’art. 86, D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano avere una diffusione capillare sul territorio, collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse.

Va poi richiamata la disciplina regionale per gli impianti inferiori a 300 W, per i quali l’art. 4 comma 7, L.R. Lombardia n. 11 del 2001 stabilisce che gli impianti radio base di tale potenza "non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica".

Pertanto, indipendentemente dalla questione della applicabilità del Regolamento Comunale al caso de quo, è illegittimo il diniego nella parte in cui richiama un presunto contrasto con la zona, in quanto l’Amministrazione non ha considerato che l’impianto di telefonia mobile in argomento è annoverabile tra le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e, come tale, esso può essere equiparato – a tenore dell’art. 86 comma terzo del citato codice delle comunicazioni elettroniche – alle ordinarie opere di urbanizzazione primaria, che sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo II, 11.1.2011 n. 22).

3) Per tali ragioni il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento della nota prot. 9163 del 9.2.2011 a firma del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Busto Arsizio.

Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. 9163 del 9.2.2011 a firma del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Busto Arsizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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