Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 20-06-2012, n. 10139 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo Regolamento di giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Università degli Studi del Sannio convenne, davanti al tribunale di Benevento, la società Promoarte srl chiedendone la condanna al rilascio dell’immobile dalla stessa detenuto, occupato sine titulo.

A tal fine, precisò di essere subentrata nella proprietà dell’immobile avendolo acquistato dal Comune di Benevento che, in precedenza, lo aveva concesso, sulla base della convenzione registrata il 12.4.2001, in uso gratuito alla convenuta fino alla data del 17.1.2007, per lo svolgimento di attività di promozione e formazione artistica.

Venuta a scadenza la concessione, l’attrice ne chiese il rilascio.

La Promoarte srl contestò il fondamento della domanda.

Il tribunale, con sentenza del 25.5.2011, declinò la giurisdizione in favore del TAR competente, ritenendo che la materia attenesse a concessione di pubblico servizio.

Anche il tribunale amministrativo della Campania, davanti al quale il giudizio era riassunto, con sentenza del 30.9.2011, dichiarò il ricorso inammissibile per difetto della propria giurisdizione, vertendosi in tema di bene patrimoniale disponibile, oggetto di locazione o comodato.

Ricorre, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione, l’Università degli Studi del Sannio.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il ricorso è dichiarato ammissibile sotto il seguente profilo.

Il tribunale amministrativo regionale, trovatosi a pronunziare nel vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 ha dichiarato il ricorso in riassunzione inammissibile, declinando la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario, che aveva già affermato di esserne privo, ma non ha ritenuto di sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione davanti alle sezioni unite di questa Corte.

Una tale circostanza dimostra che la disciplina dettata dalla L. n. 69 del 2009, art. 59, non è in grado di coprire l’intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione e, dunque, non ha prodotto l’abrogazione della disposizione dettata dall’art. 362 c.p.c. (v. anche S.U. 5.5.2011, n. 9841; S.U. 10.3.2011, n. 5681).

A ciò non può allora sopperire se non il ricorso per conflitto negativo, che, d’altra parte, si presta a far fronte anche ai casi in cui, pur nell’ambiente processuale presupposto dalla L. n. 69, art. 59, il secondo giudice manchi di sottoporre la questione alle sezioni unite della Corte di cassazione e declini, invece, la sua giurisdizione.

E’principio consolidato, infatti, che nell’ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato, con sentenza, la propria giurisdizione sulla medesima controversia, si è in presenza, non di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento preventivo di cui all’art. 41 cod. proc. civ.), ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, può essere denunciato alle Sezioni Unite della Suprema Corte – con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione – in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia o meno passata in giudicato (S.U. 20.10.2006 n. 22521; S.U. 20.6.2007 n. 14290; S.U. 18.6.2008 n. 16540).

Sotto questo profilo, non è, pertanto, condivisibile quanto afferma i tribunale Amministrativo regionale secondo cui lo stesso sarebbe stato obbligato, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 11, comma 3) (ed in precedenza ai sensi della L. 18.6.2009, n. 69, art. 59), a sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione, solo nell’ipotesi in cui la prima pronuncia declinatoria fosse passata in giudicato; diversamente potendo anche il secondo giudice davanti al quale il giudizio sia stato riassunto declinare la propria giurisdizione, "rimanendo nella disponibilità delle parti gli ordinari rimedi per risolvere il conflitto insorto".

Per la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59 infatti, il passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la giurisdizione serve a vincolare le parti alla statuizione adottata ed a far salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, come se fosse stata fin dall’inizio proposta dinanzi al giudice di cui è dichiarata la giurisdizione (comma 2).

Il passaggio in giudicato non condiziona, invece, il potere del giudice dichiarato competente di sollevare di ufficio dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione la questione di giurisdizione (comma 3); l’espressione "restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione", che chiude l’art. 59, comma 3, in esame non incide su tale potere, avendo essa lo scopo di precisare che la nuova disciplina ivi prevista, nulla innova in punto di regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.) (v. anche S.U. ord. 25.11.2011 n. 24904).

Tempestiva, poi, è la pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, posto che la stessa è stata adottata a seguito di riassunzione, senza lo svolgimento di alcuna attività di trattazione del merito della causa (v, anche S.U. ord. 25.11.2011 n. 24904).

Sulla questione di giurisdizione.

Dall’esame degli atti processuali e dei documenti prodotti – che questa Corte deve esaminare perchè in tema di giurisdizione è anche giudice del fatto – emergono i seguenti dati.

L’Università degli Studi del Sannio è divenuta proprietaria del complesso immobiliare in questione, destinato ad attività didattica e comprendente anche una struttura teatrale denominata "Auditorium Calalandra", per averlo acquistato dal Comune di Benevento.

Tale struttura era stata, in precedenza, oggetto di convenzione – stipulata in data 29.3.2001, come da Delib. G.M. 8 marzo 2001, n. 83 e registrata in data 12.4.2001, della durata di anni sei – tra lo stesso Comune e la società Promoarte srl, alla quale la stessa era stata concessa in uso gratuito per lo svolgimento di attività promozionali e formative per i giovani nel campo dello spettacolo ed artistico.

In particolare, aveva costituito oggetto di specifico impegno, da parte dell’Università del Sannio – sia in sede di contratto preliminare, sia in sede di definitiva cessione del complesso immobiliare -, il rispetto degli impegni contrattuali assunti dal Comune nei confronti della Promoarte srl con la indicata convenzione, avente efficacia fino al 28.3.2007.

Nella imminenza del termine di scadenza della convenzione, l’Università aveva richiesto il rilascio della struttura, per destinarlo ad attività didattiche, ricevendone un diniego sul presupposto che il rapporto dovesse essere qualificato, non quale comodato d’uso gratuito, ma quale locazione, soggetta a rinnovo.

Il tribunale aveva declinato la propria giurisdizione ritenendo che il rapporto controverso fosse da qualificarsi quale concessione di servizio pubblico, soggetto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il quale, a sua volta, aveva declinato la propria giurisdizione per l’insussistenza di un rapporto concessorio tra l’Università del Sannio e la società Promoarte srl e per la mancata ricomprensione del bene in questione tra quelli patrimoniali indisponibili, per non essere – secondo la previsione dell’art. 826 c.c., u.c. – "destinato a un pubblico servizio".

Nessun rapporto concessorio è intercorso fra l’Università del Sannio e la Promoarte srl.

Le pattuizioni contenute, sia nel contratto preliminare, sia in quello di cessione fra il Comune e L’Università depongono univocamente per il rispetto dei soli impegni assunti dal Comune nei confronti della Promoarte srl, senza alcun subentro dell’Università del Sannio al Comune nell’originario rapporto con la società.

La vicenda che ha dato luogo al conflitto, in considerazione del petitum sostanziale, attiene alla domanda di rilascio, da parte del proprietario, di un bene rientrante nel patrimoniale disponibile del Comune, concesso in precedenza, dallo stesso Comune, in comodato alla Promoarte srl, ed ormai detenuto senza titolo per scadenza di tale contratto – convenzione. Il rapporto di concessione di un pubblico servizio e le vicende inerenti allo stesso esulano dalla materia controversa; peraltro, la sua ricorrenza non è neppure sostenuta dalla Promoarte srl che fonda la sua difesa sul presupposto della natura privatistica di locazione – e non di comodato – del rapporto.

Ed allora, alcun rilievo riveste, nella presente controversia, accertare la natura dello strumento utilizzato dalle parti originarie del rapporto, per affermare o negare l’esistenza di un rapporto di concessione di un pubblico servizio; con la conseguente declaratoria in ordine alla giurisdizione.

La controversia – vale ripeterlo – riguarda esclusivamente le conseguenze del mancato rispetto del termine di scadenza del rapporto – comodato o locazione – posto dalla parte attrice, estranea al rapporto fra Comune e Promoarte srl, a fondamento della domanda di rilascio dell’immobile.

Per la sua decisione, pertanto, non deve essere affrontata e risolta – neanche in via incidentale – la problematica concernente la sussistenza o meno di un rapporto concessorio tra le parti, dovendosi invece accertare la sussistenza o meno dell’asserito, illegittimo comportamento relativo al rifiuto della restituzione del bene immobile all’attuale proprietaria (v. anche S.U. 1.7.2009 n. 15378).

Di qui la giurisdizione del giudice ordinario.

Pertanto, dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario, va cassata la sentenza del Tribunale di Benevento al quale va rinviata la causa, anche per le spese del precedente grado.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, decidendo sul ricorso ex art. 362 c.p.c., dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario. Cassa la sentenza del Tribunale di Benevento, al quale rinvia la causa, anche per le spese del precedente grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 24 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

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