Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-10-2011) 01-12-2011, n. 44652

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. A seguito di arresto in flagranza avvenuto il 29/6/2010 I.E. è stato tratto a giudizio davanti al tribunale di Milano per rispondere del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis aggravato dalla recidiva specifica, per avere detenuto illegittimamente 3 kg e 720 g lordi di eroina, con un principio attivo da 1,3 a 2,8, %, complessivamente pari a 68,2 g, occultata dietro il sedile della sua autovettura e conservata in sette confezioni da 500 g circa ciascuna. Nell’interrogatorio di garanzia l’imputato ammetteva l’addebito, ma non rivelava il nome dei suoi fornitori, asserendo di essere stato incaricato di fare un trasporto retribuito per conto di alcuni suoi compaesani, verso compenso di Euro 1000. 2. Il gup del tribunale di Milano, procedendo con rito abbreviato, con sentenza del 25/11/2010, dichiarava l’imputato responsabile del reato ascrittogli e, tenuto conto della recidiva, lo condannava a cinque anni e quattro mesi di reclusione e Euro 90.000 di multa. Il giudice rilevava che la gravità del reato emergeva dalla cospicua quantità della sostanza stupefacente detenuta illegittimamente, dalla sua idoneità al consumo in relazione al principio attivo, dal peso pressochè equivalente delle sette confezioni in cui era custodita che lasciava arguire l’inserimento dell’imputato in una fase non terminale della catena di commercio.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello al difensore dell’imputato, che chiedeva, in via principale, l’assoluzione dal reato alla stregua del principio attivo; la droga risultava in effetti pari a complessivi 68,21 g. con un principio attivo medio di 1,8 %; effettuando un calcolo aritmetico che teneva conto dei valori tabellari previsti dalla L. n. 46 del 2006, la singola dose drogante conteneva 0,045 gr. e dunque un valore inferiore alla soglia della capacità psicotropa. Invocava inoltre l’esclusione della recidiva e l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

4. La corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado. La corte rilevava che il quantitativo complessivo della sostanza detenuta ai fini di cessione era certamente superiore al parametro normativo della soglia drogante e dunque non era rilevante che tale quantitativo superasse o meno la dose media giornaliera, richiamando in proposito la sentenza resa da questa Corte a sezioni unite il 29.11.2007 n. 47472. Doveva escludersi che potesse sussistere il reato impossibile, invocato dalla difesa del ricorrente sulla base dell’assunto che ciascuna delle dosi ricavabili conteneva un principio attivo inferiore alla soglia della dose minima drogante;

il fatto che la droga fosse confezionata in dosi, ciascuna delle quali contenente un principio attivo inferiore alla soglia della dose minima drogante, non significava che la droga fosse destinata a cessioni di dosi singole giornaliere, sicchè la tesi del reato impossibile si basava su una mera astrazione priva di riscontri concreti, oltre che con il principio della valutazione complessiva dell’efficacia psicotropa del ragguardevole quantitativo della sostanza detenuta fine di spaccio; peraltro il fatto che l’imputato aveva affermato di aver esercitato il ruolo di corriere per un compenso di Euro 1000 convalidava il convincimento che la sostanza detenuta aveva un valore commerciale giustificato dalla sua efficacia psicotropa.

5. Avverso questa sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato che deduce contraddittorietà di motivazione in punto di valutazione dell’inoffensività della sostanza psicotropa rinvenuta; sostiene che la motivazione fornita dalla corte d’appello per respingere l’eccezione circa la mancanza di efficacia psicotropo del ragguardevole quantitativo di sostanza detenuta è contraddittoria e priva di logica in quanto, da una parte, considera la suddivisione in dosi della droga, non tenendo conto che in realtà la droga era divisa in confezioni e non in dosi; e, secondariamente, erronea per aver ritenuto che le deduzioni difensive fossero frutto di un mero calcolo aritmetico. Con un secondo ed un terzo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per carenza di adeguata motivazione rispettivamente sul punto della sussistenza delle condizioni di applicabilità della recidiva specifica e in ordine alla concessione delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Dato di fatto incontrovertibile è che il ricorrente era in possesso di un quantitativo di eroina pari a g. 68.2 di principio attivo, su un complessivo quantitativo di oltre 3 chili e mezzo di sostanza detenuta. Si trattava sicuramente di sostanza avente basso principio attivo, e su tale circostanza si è basata la difesa del ricorrente per sostenere la sussistenza del reato impossibile; ed ancora su tale circostanza la stessa difesa si fonda per argomentare, con il presente ricorso, una presunta illogicità della sentenza impugnata e sostenere ancora la tesi del reato impossibile fondata sulla insussistenza della soglia minima drogante sulle singole, potenziali dosi ricavabili dalla sostanza.

Si tratta di prospettazione assolutamente priva di pregio. La rilevanza penale della condotta ascritta deriva dai dati sopra evidenziati e cioè dalla detenzione da parte dell’imputato del complessivo quantitativo di sostanza stupefacente, suddivisa in sette confezioni, avente le caratteristiche precisate, tra cui quella di un complessivo principio attivo pari a g. 68,2, evidentemente ben al di sopra della soglia minima drogante (25 mg) e della soglia giornaliera (2,5, g). Come già osservato dai giudici di merito, un tale dato complessivo non può essere contestato e per così dire contrastato rilevando che, effettuando il calcolo delle dosi ricavabili dal totale della" sostanza, si ricavavano dosi singole aventi una quantità di principio attivo inferiore alla soglia minima drogante, e ciò per la evidente ragione che tale assunto prescinde del tutto dal dato oggettivo e presuppone un uso della sostanza nel senso voluto dal ricorrente, laddove invece ben sono ipotizzabili diverse soluzioni (di ulteriore raffinazione o di ulteriore potenziamento delle dosi prima di destinarle al consumatore finale; ovvero di dosi di bassa efficacia drogante destinate a creare nuovi mercati) attraverso le quali mettere a frutto la merce in questione. E che tale merce avesse un riconosciuto valore nel mercato della droga e evidente dal fatto che lo stesso ricorrente ha ammesso di aver ricevuto un compenso per l’attività di corriere dallo stesso effettuata.

Debitamente motivate appaiono anche le statuizioni con le quali si è ritenuta la operatività della recidiva e la insussistenza di ragioni per concedere le attenuanti generiche, sul rilievo che il fatto è stato commesso subito dopo aver finito di scontare la pena per analogo fatto di droga ed è indicativo dell’inserimento del medesimo in un circuito criminoso che l’imputato ha voluto proteggere, rifiutando di fare i nomi dei complici.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e da ciò deriva l’onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 186 del 2000, in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento di 1.000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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