Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 20-06-2012, n. 10137 Corte dei Conti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto del 2009, il Procuratore regionale siciliano contabile conveniva la CGIL Sicilia, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 104.461,09 oltre accessori in favore dell’Assessorato regionale al lavoro per contributi indebiti erogati a favore di presunti suoi Enti di emanazione (ECAP).

Il primo giudice ha assolto la CGIL Sicilia, ritenendo che ECAP fosse una associazione autonoma, anche se con organi eteronominati, e poi sviluppatasi per germinazione di altre associazioni.

La Corte dei Conti, in sede di appello, con sentenza del 26.5.2011, ha accolto l’impugnazione del P.G.; dopo aver ricostruito la storia e l’evoluzione delle predette associazioni, oltre ad aver esaminato la documentazione concernente i rapporti, anche dal punto di vista economico finanziario con la CGIL Sicilia, ha escluso che dalla disciolta ECAP fossero germinati altri soggetti ed ha poi affermato, sulla base dell’art. 38 c.c., la responsabilità contabile diretta della CGIL, i cui dirigenti si erano formalmente impegnati a rivalere economicamente le ECAP in tutte le vicende relative.

Propone ricorso per cassazione la CGIL Sicilia per difetto di giurisdizione e resiste il P. G. contabile, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per la dedotta sussistenza di assunto giudicato interno implicito sulla questione di giurisdizione contabile, ritenuta sussistente La CGIL Sicilia ha altresì presentato memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va ovviamente esaminata la questione della dedotta inammissibilità del ricorso in ragione della asserita sussistenza di un giudicato interno implicito in forza del quale sarebbe stata affermata la giurisdizione contabile, non impugnata dalla controparte.

La sentenza di prime cure ha affermato che non sussisteva responsabilità contabile della CGIL Sicilia in ragione del fatto che le ECAP (in particolare l’ECAP Agrigento) avevano autonomia contabile (come peraltro ritenuto da più sentenze del giudice ordinario di merito), mandando assolta quest’ultima dalle richieste avanzate nei confronti di essa, così applicando il principio secondo cui l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di servizio tra l’Amministrazione ed il privato di danno erariale presunto responsabile non è soltanto requisito necessario ed imprescindibile nel merito onde poter ad esso ascrivere la responsabilità, ma vero e proprio requisito per il radicamento della responsabilità contabile.

La ricordata sentenza quindi aveva escluso che sussistesse un rapporto di servizio tra la Regione Sicilia e la CGIL Sicilia e, conseguentemente aveva mandato assolta quest’ultima.

Ricordato ancora come questa Corte abbia reiteratamente ritenuto che la sussistenza della responsabilità contabile si basa su di un rapporto di servizio che leghi all’Ente pubblico la parte chiamata a risponderne appunto in sede contabile, devesi ritenere che la sentenza de qua non abbia affatto affermato la applicabilità della giurisdizione contabile nel caso di specie, ma che l’abbia anzi esclusa, in ragione della rilevata carenza di un rapporto di servizio tra l’ente pubblico erogatore delle somme e la CGIL Sicilia.

A prescindere da ogni altra considerazione al riguardo quindi, tale considerazione appare satisfattiva nell’escludere che dalla sentenza di prime cure possa trarsi un implicito giudicato sulla sussistenza della giurisdizione contabile; tanto consente di escludere l’inammissibilità del presente ricorso per la ragione prospettata dal Procuratore generale presso la Corte dei Conti e basata sulla afferma la 0declaratoria della giurisdizione contabile in prime cure, non impugnata dalla odierna ricorrente.

Venendo quindi a trattare del merito della sollevata questione di giurisdizione, va evidenziato come la stessa sia stata affermata sulla base della ritenuta affermazione della avvenuta traslazione della obbligazione dall’Ente destinatario dei contributi alla CGIL Sicilia, in forza di un rapporto di natura civilistica intercorso tra i predetti soggetti.

A fugare ogni dubbio sulla ratio decidendi è sufficiente il richiamo all’art. 38 c.c. espressamente operato nella sentenza impugnata dalla Corte dei Conti, che ha quindi legato ad un rapporto civilistico asseritamente intercorrente tra ECAP e CGIL la sussistenza della giurisdizione contabile.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. SS. UU., n26806 del 2009; n. 5163 del 2004; n 19661 del 2003), come si è ripetutamente evidenziato, è nel senso che quando si discute del riparto della giurisdizione tra Corte dei conti e Giudice ordinario, occorre avere riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio tra l’agente e l’amministrazione, sia esso organico o di fatto.

Nella specie, detto rapporto non può essere in nessun caso fatto discendere dall’affermata esistenza di un rapporto civilistico tra il privato percettore dei contributi pubblici ed altro Ente, pure privato, che, in forza di detto rapporto si sia assunta la responsabilità ex art. 38 c.p.c. di far fronte alle obbligazioni gravanti sul privato percettore.

Venendo meno il presupposto dell’esistenza di un rapporto di servizio di qualsivoglia genere tra l’odierna ricorrente e l’Amministrazione, va dichiarato il difetto della giurisdizione contabile della Corte dei conti.

Non v’ha luogo a provvedere sulle spese in ragione del ruolo istituzionale rivestito dal Procuratore generale della Corte stessa.

P.Q.M.

La Corte dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e cassa la sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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