Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 20-06-2012, n. 10131 Diritto a pensione Domanda di pensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 4 agosto 2005 al giudice del lavoro A. D., segretario generale del Comune di Venezia dall’11 gennaio 1977 all’11 gennaio 1996, aveva chiesto di riconoscere nei confronti di detto Comune e dell’INPDAP, convenuti in giudizio, la completa pensionabilità in quota A) degli importi percepiti nel corso del rapporto di lavoro per il controllo e la vigilanza sul servizio ispettivo della casa da gioco, costituiti dalla compartecipazione agli introiti lordi della stessa e trasformati dal 1996 nell’elemento distinto della retribuzione, fisso e continuativo, erogato per tredici mensilità, con importo mensile calcolato sulla media dei proventi lordi dei 12 mesi dal primo dicembre 1995 al 30 novembre 1996(EDR). I convenuti avevano eccepito il difetto di giurisdizione del G.O. a favore della Corte dei Conti, e, nel merito, la prescrizione de diritto e dell’obbligo di corresponsione dei contributi previdenziali per il periodo successivo al 1996, mentre per quello precedente il difetto dei requisiti della fissità, continuità e corrispettività dei compensi.

Il giudice di primo grado, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione sulle domande involgenti gli obblighi del Comune di assoggettare a contribuzione le compartecipazioni agli introiti lordi della casa da gioco per il periodo antecedente al primo gennaio 1996 e di effettuare i versamenti INPDAP a fini pensionistici e previdenziali, ha condannato INPDAP a ricalcolare il trattamento pensionistico e l’indennità di fine rapporto, computando in quota A la compartecipazione agli introiti lordi del Casinò da novembre 1995, essendo prescritta la pretesa per il periodo precedente.

Con sentenza del 12 marzo 2009 la Corte di appello di Venezia ha accolto l’appello dell’INPDAP e del Comune di Venezia ed ha affermato la giurisdizione della Corte dei Conti a norma degli artt. 13 e 62 T.U. 1214 del 1934 perchè le controversie di dipendenti pubblici per la riliquidazione del trattamento pensionistico includendovi determinati trattamenti retributivi non hanno alcun riflesso sul rapporto di lavoro, avendo ad oggetto esclusivo la determinazione della pensione, ai cui fini le domande sulla disciplina del rapporto di lavoro sono strumentali nella parte relativa al trattamento di quiescenza. Al riguardo ha peraltro specificato che la domanda diretta al ricalcolo del T.F.R. aveva effetti sulla giurisdizione poichè il D. era stato dipendente pubblico fino a data anteriore alla privatizzazione del rapporto e comunque il trattamento di fine servizio era regolato non dall’art. 2120 c.c. applicato dal giudice di primo grado, bensì dalla L. n. 152 del 1968, che disciplina il premio di servizio, applicabile fin dal primo gennaio 1977, non essendo stata attuata la disciplina del T.F.R. prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 7.

Ricorre alle Sezioni Unite D.A. cui resistono il Comune di Venezia e l’INPDAP. Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- Con unico motivo il D. deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 37 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 62 T.U. 1214 del 1934 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1. Erronea declinatoria di giurisdizione dell’AGO" e lamenta che la Corte di merito non ha considerato che il petitum – e cioè "accertare la integrale e completa pensionabilità in quota A, dell’emolumento definito compartecipazioni agli introiti lordi della casa da gioco, corrisposto dal Comune di Venezia, con obbligo di quest’ultimo di assoggettare a contribuzione tale emolumento percepito dal ricorrente e di effettuare i relativi versamenti presso l’Inpdap a fini pensionistici e previdenziali;

accertare l’obbligo dell’Inpdap di computare tale emolumento ai fini della determinazione del trattamento pensionistico e previdenziale in quota A e di liquidare quest’ ultimo in ragione dell’accoglimento delle domande di cui sopra; condannare I’ Inpdap al pagamento dei ratei di pensione così dovuti, e della relativa differenza sull’indennità premio fine servizio, maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi legali; disapplicare qualsivoglia atto, anche non conosciuto, del Comune di Venezia o dell’Inpdap, inteso a negare o limitare la quiescibilità dell’emolumento di cui è causa in quota A" – era l’accertamento dell’obbligo contributivo del Comune, con conseguente necessità di esame delle questioni di merito sulla fissità e continuità della voce retributiva denominata compartecipazione ai proventi della casa da gioco, e conclude con il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se sussiste la giurisdizione dell’AGO in relazione alle domande formulate dal ricorrente D.A. dinanzi al Tribunale del lavoro di Venezia essendo stato chiesto al giudice di pronunciarsi in merito all’obbligo del datore di lavoro Comune di Venezia di assoggettare a contribuzione e di provvedere ai relativi versamenti dell’INPDAP, in relazione all’emolumento compartecipazioni ai proventi della casa da gioco percepito in costanza di servizio, sia pure congiuntamente ad altra e successiva domanda di corresponsione della pensione a carico INPDAP".

Il motivo è infondato.

La domanda del D. non è proposta allo scopo di ottenere dal giudice la tutela della propria posizione previdenziale nei confronti del Comune, datore di lavoro, che peraltro, instaurando una controversia inerente ad un rapporto di pubblico impiego, avuto riguardo all’epoca dei fatti fondanti la pretesa disciplinata dal regime anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (art. 45, comma 17, ora, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7), era soggetta alla cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7). Nè ha ad oggetto, secondo la giurisprudenza che il ricorrente ha richiamato in memoria, il trattamento integrativo, in aggiunta alla pensione, erogato da enti pubblici non economici diversi dallo Stato, che, peraltro, essendo prestazioni inerenti strettamente al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l’ente datore di lavoro, ed in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti pubblici per mezzo dell’accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche da contributi dei dipendenti, si esauriscono nell’ambito del rapporto con l’ente, e perciò la relativa controversia è anch’essa devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, al giudice amministrativo in via esclusiva, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto antecedente al 30 giugno 1998.

Invece, la domanda del D. è soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti a norma del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 59, comma 4 e art. 60, comma 1, che trovano fondamento nel R.D. n. 1214 del 1934, artt. 13 e 62 in base al principio per cui la giurisdizione va determinata, a norma dell’art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell’oggetto della domanda secondo il criterio del "petitum sostanziale", poichè ha direttamente ad oggetto il trattamento di pensione, in particolare il riconoscimento degli importi percepiti nel corso del rapporto di lavoro per il controllo e la vigilanza sul servizio ispettivo della casa da gioco, costituiti dalla compartecipazione agli introiti lordi della stessa e trasformati dal 1996 nell’E.D.R., elemento distinto della retribuzione.

Ed infatti la giurisdizione della predetta Corte in materia di pensioni attiene al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell’ex dipendente in ordine all’an ed al quantum di essa, ed ha quindi per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all’ammontare dell’assegno pensionistico, ivi comprese le questioni in ordine agli emolumenti integrativi e agli assegni accessori, ancorchè la decisione sulla pensionabilità di uno di detti assegni, percepiti in attività di servizio, implichi un’indagine sul contenuto degli atti amministrativi attributivi dell’assegno medesimo, non influendo tale indagine sul pregresso rapporto di pubblico impiego (devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se anteriore al 30 giugno 1998), ma solo sul trattamento pensionistico.

Pertanto, è pacifico che nel caso di domanda del dipendente di ente pubblico locale già in quiescenza, diretta al computo di emolumenti nella pensione o nella base pensionistica, ai fini della quantificazione del relativo trattamento, a carico dell’Inpdap – succeduto ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 2 al Cpdel – a suo tempo percepiti sulla retribuzione, la controversia appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti (S.U. 12337 del 2010).

Nè a diversa conclusione può pervenirsi sulla base della modifica operata al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68 da parte del D.Lgs. n. 80 del 1998, che ha soppresso la clausola di salvaguardia della giurisdizione contabile, trattandosi di norma generale posteriore che non può derogare alla legge speciale anteriore, nonchè di intervento di mera razionalizzazione della previsione originaria concernente i soli rapporti di lavoro e non il rapporto pensionistico.

Concludendo il ricorso va respinto.

Il ricorrente va condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione a favore del Comune di Venezia e dell’INPDAP che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna D.A. a pagare a favore del Comune di Venezia e dell’INPDAP Euro 3.700,00 ciascuno di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

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