Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-10-2011) 01-12-2011, n. 44674

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

T.G. e T.D. ricorrono avverso l’ordinanza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame dai medesimi presentata per ottenere l’annullamento della misura della custodia cautelare in carcere applicata per i reati di porto e detenzione di arma da sparo in concorso e per il solo T.D. anche per plurimi episodi integranti violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Il primo motivo di doglianza è comune: ci si duole della correttezza e logicità della decisione del tribunale, laddove è stata affermata l’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che si assumono, invece, viziate ergo, inutilizzabili perchè i decreti autorizzativi n. 109, 110, e 141 del 2010, emessi dal PM in sede di urgenza e convalidati dal GIP non sarebbero assistititi da idonea motivazione quanto al compendio indiziario e quanto al presupposto dell’assoluta indispensabilità per il prosieguo dell’indagine. Si sostiene, in particolare, che il Tribunale con motivazione solo formale aveva ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di reità a carico di T.G. e M. A. per il delitto di rapina aggravata in danno di T. M., agente della polizia municipale di Grottaglie e di porto abusivo di arma da fuoco, commessi in data (OMISSIS), in ragione della circostanza che questi ultimi un’ora prima di tale rapina si trovavano nei pressi dell’ufficio dei vigili urbani di Grottaglie con l’evidente finalità di effettuare un sopralluogo prima della rapina ed in quella occasione il M. aveva chiesto ad un agente ivi presente alcuni biglietti per le giostre. Si sostiene che il Tribunale non aveva fornito adeguata motivazione alle eccezioni formulate dalla difesa, fondate sulle dichiarazioni rese da testimoni che collocavano l’incontro con i due giovani a bordo di uno scooter in data 12.2.2010 e, pertanto, successiva alla rapina avvenuta l’11.2.2010, con la conseguente illogicità dell’assunto accusatorio posto a base delle disposte intercettazioni. Si sostiene, inoltre, che il Tribunale non aveva fornito alcuna motivazione in merito alle ulteriori eccezioni difensive rivolte a dimostrare il diverso svolgimento dei fatti, collocandoli sempre in data 12.2.2010 e con la presenza di persona diversa dal M.A., nei cui confronti il Tribunale dei minorenne aveva annullato la misura cautelare per insufficienza di indizi.

Con altro motivo, parimenti comune, si censura la lettura del compendio intercettivo, in particolare quello ambientale, sostenendosi che, in difetto di un riconoscimento fonico espletato con mezzi scientifici, difettava riscontro circa l’identificazione degli indagati quali autori delle conversazioni.

Il T.D. aggiunge ulteriori doglianze, relative alle violazioni della legislazione in materia di stupefacenti, articolando una diversa lettura del compendio intercettivo, che, si assume, non poteva portare a ritenere sussistente il compendio indiziario necessario per l’adozione della misura custodiale.

Questa si sostiene ancora doveva comunque ritenersi eccessiva, giacchè l’incensuratezza e l’assenza di significativi carichi pendenti avrebbe potuto e dovuto far ritenere satisfattiva misura più gradata.

Motivi della decisione

I ricorsi sono Infondati, giacchè si risolvono nel proporre questioni inaccoglibili in sede di legittimità.

L’ordinanza gravata ha sviluppato corretti argomenti per apprezzare la "tenuta complessiva" del compendio indiziario.

Ciò sia ordine al significato da attribuire al compendio indiziario necessario per l’attivazione delle intercettazioni. Infatti, corretto è stato il richiamo operato dal giudice all’orientamento pacifico secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, gli "indizi di reato" richiesti per poter disporre le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni ("gravi", ai sensi dell’art. 267 c.p.p., comma 3; "sufficienti", a norma del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, allorchè si proceda per reati di criminalità organizzata), aderiscono alla sussistenza di un reato e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicchè per procedere legittimamente ad un’intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di un soggetto individuato o di colui le cui comunicazioni debbano essere poste sotto controllo a fine di indagine. La motivazione del decreto, quindi, deve esprimere solo una vantazione sull’esistenza (in chiave altamente probabilistica o, nei casi di criminalità organizzata, nel più ristretto ambito della sufficienza indiziaria) di un fatto storico integrante una determinata ipotesi di reato, il cui accertamento impone l’adozione dello strumento intercettivo, e tale valutazione, se logicamente espressa, si sottrae a rivisitazione in sede di legittimità (di recente, Sezione feriale, 9 settembre 2010, Lombardi ed altro).

Ma ciò anche in ordine al contestato presupposto dell’assoluta indispensabilità" delle intercettazioni: tale requisito è stato correttamente inteso nel senso che l’intercettazione può definirsi tale qualora si dimostri essenziale per la prosecuzione delle investigazioni e non si configurino alternative alla raccolta degli elementi probatori con essa conseguibili cfr. Sezione 3, 23 maggio 1997, Bormolini ed altri e, nello specifico, il requisito in parola è stato affermato come sussistente apprezzando le modalità di svolgimento dei fatti incriminati. Trattasi, del resto, di questione rimessa alla valutazione esclusiva del giudice di merito, la cui decisione può essere censurata, in sede di legittimità, sotto il solo profilo della manifesta illogicità della motivazione (Sezione 6, 25 settembre 2003, Scremin).

Inaccoglibile è ancora la doglianza comune sull’identificazione dei conversanti.

In tema di intercettazioni telefoniche, l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni e, quindi, anche la tematica dell’identificazione dei conversanti costituiscono questioni di fatto, rimesse alla valutazione del giudice di merito, che si sottraggono al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (tra le tante, Sezione 4, 18 giugno 2008, Longo ed altri).

Per la medesima ragione, non possono trovare accoglimento le per vero generiche e apodittiche doglianze in fatto articolate dal T. D. che si impegna nello sviluppare una lettura alternativa delle diverse intercettazioni valorizzate a carico.

Si tratta di questione che, semmai, andranno sviluppate in sede di merito, non dovendo trascurarsi di considerare che qui si è ancora in fase di indagine e si discute della misura cautelare.

Il Tribunale si è soffermato adeguatamente e correttamente sull’adeguatezza della misura cautelare, nell’ottica del rischio di recidiva, valorizzando la gravita del fatti sub iudice e, soggettivamente, in particolare quanto proprio al T.D., il coinvolgimento "nel mercato degli stupefacenti".

Trattasi di motivazione qui incensurabile. Del resto, basta considerare, per corrispondere ad un argomento della doglianza, che, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), neppure lo stato di incensuratezza esclude di per sè, automaticamente, la pericolosità sociale dell’indagato, potendo questa essere desunta, oltre che dai precedenti penali, anche da comportamenti concreti desumibili dalle modalità e circostanze del fatto, come espressamente previsto dalla stessa norma (Sezione 4, 19 ottobre 2006, Pristina).

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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