T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-01-2012, n. 156

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorrente, alla data del ricorso maresciallo s. UPS dell’Arma dei carabinieri, impugna il provvedimento in epigrafe, il quale gli ha negato il distintivo d’onore di ferito in servizio per le infermità "meniscopatia interna ginocchio sinistro con parziale lesione del legamento crociato anteriore e persistente gonalgia".

Con il ricorso sono stati depositati documenti.

L’Amministrazione intimata si è costituita.

Con ordinanza presidenziale n. 70/2003 sono stati disposti incombenti istruttori, che l’Amministrazione ha eseguito.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 16 novembre 2011.

2. – Il gravame deve essere respinto.

Esso lamenta una violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820 (recante "Istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio", vigente alle date di riferimento e recentemente abrogato dall’art. 2269, comma 1, n. 84, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e del D.I. 20 maggio 1935 (recante norme di attuazione del citato regio decreto n. 1820/1934), nonché difetto di motivazione.

Può subito rigettarsi quest’ultimo rilievo, poiché l’atto impugnato, nel rilevare che l’onorificenza non è stata riconosciuta "in quanto, a giudizio delle competenti autorità sanitarie, le lesioni riportate non raggiungono l’entità delle imperfezioni previste dal regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820 e del D.I. 20 maggio 1935", dà adeguatamente conto delle ragioni sulle quali si fonda il diniego.

Quanto alla ulteriore censura, il ricorrente afferma che nel proprio caso doveva essere applicato il citato articolo 9 del regio decreto n. 1820/1934, relativo ai feriti in servizio, e che invece l’Amministrazione ha erroneamente applicato il precedente articolo 1, relativo ai mutilati in servizio, così negando l’onorificenza richiesta.

Anche questo rilievo è infondato.

L’art. 9 del regio decreto n. 1820/1934 prevedeva, per la parte che qui interessa: "I militari ……… che abbiano riportato in servizio e per cause di servizio ……… ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa, e gli organi cavitari ……… potranno essere autorizzati a fregiarsi di uno speciale distintivo conforme al modello che col presente decreto verrà depositato negli archivi di Stato".

Il precedente articolo 1 del medesimo decreto prevedeva invece: "È istituito uno speciale distintivo d’onore del quale potranno fregiarsi i militari ……. che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio …….. ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti".

Non risulta che l’atto impugnato abbia negato i presupposti per l’onorificenza confondendo tra le "ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa, e gli organi cavitari", indicate nel citato articolo 9, e le "ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti", indicate nel citato articolo 1.

Appare invece con chiarezza che le infermità riportate in servizio dal Fera ("meniscopatia interna ginocchio sinistro con parziale lesione del legamento crociato anteriore e persistente gonalgia"), raffrontate con la previsione dell’articolo 9 citato ("ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa, e gli organi cavitari"), non risultano con quest’ultima previsione compatibili (in particolare data l’assenza di caratteristiche di "ferita o lesione con esiti permanenti"); e che correttamente, dunque, le competenti Autorità sanitarie e conseguentemente l’impugnata determinazione ministeriale del 25 ottobre 1999 abbiano escluso che vi fossero i presupposti per la relativa insegna onorifica.

Il ricorso va dunque respinto.

Sussistono peraltro giusti motivi – riscontrabili in particolare nella circostanza che trattasi pur sempre di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio – perché le spese siano compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 novembre 2011.

Giancarlo Luttazi, Presidente FF, Estensore

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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