T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-01-2012, n. 154 Accademie Militari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

– che la ricorrente ha partecipato al 191 Corso dell’Accademia militare; e che, essendone stata assente "per cause indipendenti dalla propria volontà" (per malattia) per oltre un terzo delle giornate, è stata ammessa a ripetere l’anno (e a partecipare dunque al 192 Corso) "senza essere considerata respinta" ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento per l’Accademia militare e la Scuola di applicazione;

– che però anche durante il suddetto 192 Corso la ricorrente è stata assente "per cause indipendenti dalla propria volontà" (per malattia) per oltre un terzo delle giornate;

– che per questa ragione l’impugnato decreto n. 131/11 l’ha dimessa d’autorità in espressa applicazione dell’articolo 52 del Regolamento citato rectius: articolo 52, lettera b), secondo alinea, di quel Regolamento: vedi la pure impugnata nota prot. n. M_D E13787/000473/REG/8.2.4.1/1.35 del 13 gennaio 2011: n.d.r.;

Vista la ordinanza istruttoria di questo T.a.r. n. 7751/2011 (la quale ha richiesto allo Stato maggiore dell’Esercito il testo, vigente alle date di riferimento, del ripetuto Regolamento, che il ricorso afferma male interpretato quanto agli artt. 42, 43 e art. 52);

Visto il relativo adempimento;

Valutate le censure di parte ricorrente, le quali rilevano che il citato articolo 52 applicato dall’Amministrazione non prevede (in combinato disposto con i precedenti e pure citati articoli 42 e 43) una ipotesi di dimissione dall’autorità quale quella qui contestata;

Considerato che questi rilievi risultano infondati, poiché dalla edizione 2001 del Regolamento di cui trattasi, acquisita col citato provvedimento istruttorio, risulta un testo dell’articolo 52, lettera b), secondo alinea, che coincide con la fattispecie relativa alla ricorrente, e che dunque risulta legittimamente applicato dal qui impugnato provvedimento di dimissione d’autorita’ articolo 52, lettera b), secondo alinea, citato: "sono dimessi d’autorità ( … omissis … ) gli allievi ufficiali ( … omissis … ) b. del primo ovvero del secondo anno che ( … omissis … ) trovandosi nella condizione di ripetere l’anno senza essere considerato respinto a mente dell’articolo 45, abbia già fruito di detto benefizio nell’arco del biennio accademico";

Considerati i rilievi fatti in proposito dalla ricorrente, la quale afferma testualmente: "tale modifica risulta non avvenuta quantomeno fino al 2007 epoca in cui la stessa Amministrazione nel giudizio (RGN 1087/2007) depositava copia del regolamento analogo a quello a cui ha fatto riferimento la ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio evidenziando che nel 2007 era in corso proposta di modifica detto regolamento e che la proposta di modifica prevedeva un testo analogo a quello fatto valere di converso dall’Amministrazione nel presente giudizio" (v. i motivi aggiunti, alla pag. 5);

Considerato che quei rilievi vanno disattesi perché – a prescindere da ogni altra considerazione – in ogni caso non è in alcun modo dimostrato che alle date di riferimento del presente ricorso n.7630/2011 il testo vigente dell’articolo 52, lettera b) non fosse quello indicato dall’Amministrazione e sopra riportato ("sono dimessi d’autorità ( … omissis … ) gli allievi ufficiali ( … omissis … ) b. del primo ovvero del secondo anno che ( … omissis … ) trovandosi nella condizione di ripetere l’anno senza essere considerato respinto a mente dell’articolo 45, abbia già fruito di detto benefizio nell’arco del biennio accademico");

Considerato pertanto che il ricorso deve essere respinto;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1.500,00, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 novembre 2011.

Giancarlo Luttazi, Presidente FF, Estensore

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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