T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-01-2012, n. 153 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che nessuna delle censure e il ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale rileva che il ricorrente è vigile volontario da quasi 12 anni e possiede in proposito tutti i richiesti requisiti, ivi compresa una statura non inferiore a centimetri 162, va respinta perché ciò non esclude la carenza del requisito, richiesto dal bando ora in esame, di una altezza minima di centimetri 165;

– la censura la quale sostiene la illegittimità della normativa di settore (art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall’art. 1 del D.P.C.M. 27 aprile 1993, n. 233) che impone la suddetta altezza minima di 165 cm. (perché quella normativa concreterebbe illogicità e disparità di trattamento rispetto al diverso limite di altezza di cm. 162 previsto dall’art. 1 della Tabella I allegata al D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) va respinta perché la circostanza che il Regolamento per il reclutamento dei vigili del fuoco volontari (il citato D.P.R. n. 76 del 2004) preveda il meno severo requisito di una altezza minima di centimetri 162 appare frutto di una opzione priva di palesi vizi logici, posto che – diversamente da quanto asserito nel ricorso – non vi è totale identità di impiego e funzioni tra vigili permanenti e vigili volontari (questi ultimi non sono vincolati da rapporto di impiego con l’Amministrazione e sono chiamati a svolgere temporaneamente i propri compiti soltanto ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno: v. art. 1 del citato D.P.R. n. 76 del 2004; ed il loro richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del competente Comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a rotazione e sulla base dei criteri dell’anzianità d’iscrizione nell’elenco, dell’eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati: v. l’art. 18 del medesimo D.P.R. n. 76 del 1974);

Considerato pertanto che il ricorso deve essere respinto;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida complessivamente in Euro 1.500,00, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio delle Amministrazioni intimate, e le liquida complessivamente in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 novembre 2011.

Giancarlo Luttazi, Presidente FF, Estensore

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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